Oggetto: Ordinanza Tar Lazio su nostra richiesta sospensiva cautelare iter progetto Autostrada/Bretella a pedaggio – Nostro Ricorso al Consiglio di Stato.
Il nostro pool di avvocati, tramite l’Associazione VAS Onlus, interveniva ad “opponendum” in data 01.06.17 nel giudizio pendente dinanzi al Tar del Lazio sez. II, presentato da Autostrade del Lazio Spa (AdL) e finalizzato ad ottenere l’annullamento del Parere Negativo della Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano n. 40/2017 dell’8 febbraio 2017.
Dalla documentaria presentata, emerse come alla Commissione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (RNSLR), che doveva esprimere il parere obbligatorio e vincolante, non sia stata, per molti anni, inviata la documentazione del progetto, necessaria per esprimere il parere, nonostante la stessa Commissione lo richiedesse. Quando alla fine la Commissione di RNSLR è entrata in possesso della documentazione in data 15.12.2016, essa ha potuto esprimere il PARERE NEGATIVO l’8 Febbraio 2017. Inoltre risulta che la RNSLR non è mai stata invitata alla conferenza dei servizi del 7.2.2012.
La convocazione della conferenza dei servizi avveniva ad opera del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con atto del 20.01.2012. Tale convocazione non giungerà mai alla RNSLR perché il numero di tel/fax che Autostrade del Lazio aveva assegnato alla RNSLR era totalmente erroneo. L’analisi della convocazione della conferenza dei servizi ha confermato quanto sostenuto. Infatti, accanto ad ogni ente è stato apposto un “OK” a conferma che l’invio del fax era andato a buon fine, mentre accanto alla RNSLR è stato apposto un punto interrogativo. Per questi motivi abbiamo presentato il 25 luglio 2017 Ricorso per motivi aggiunti con richiesta in via cautelare di disporre la sospensione dell’esecuzione e dell’efficacia degli atti impugnati e nel merito di annullare per i motivi suesposti gli atti impugnati, perché illegittimi. Alla Camera di Consiglio svoltasi in data 30 agosto 2017, la sezione I bis del Tar Lazio respingeva la nostra istanza cautelare con le seguenti motivazioni: “Ritenuto che, anche a prescindere dai profili di inammissibilità ed irricevibilità dei motivi aggiunti prospettati dalle controparti, comunque l’istanza cautelare non appare, allo stato, assistita da sufficiente fumus boni iuris, e che, comunque, quanto al periculum, che nella comparazione degli INTERESSI IN GIOCO appare prevalente quello volto alla realizzazione dell’infrastruttura necessaria ad assicurare il completamento del collegamento tirrenico – evitando ulteriore aggravio di traffico al GRA – già da tempo ritenuta di prioritario interesse nazionale. Ebbene, in primo luogo va detto che l’interesse nazionale prioritario è quello al rispetto delle norme. Le norme sanciscono quali siano gli interessi nazionali e in particolar modo l’interesse pubblico. L’ordinanza lascia intendere che tra l’interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, e quello al rispetto delle norme, sia il primo a dover prevalere. Può essere definita opera pubblica solo quella conforme alle norme, altrimenti occorre fermarsi al dato naturalistico: modificazione dell’ambiente e del paesaggio. Solo l’opera realizzata in modo conforme al diritto può essere definita opera di interesse nazionale, altrimenti qualunque agente amministrativo, competente o meno, per il solo fatto di costruire un manufatto, sarebbe sottratto al controllo di legittimità. La costruzione di opere non trova tutela costituzionale alcuna, mentre l’art. 9 della Costituzione, al comma secondo individua «la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione». Nel caso di specie ciò che è avvenuto è che l’opera sarebbe realizzata, ed è un caso unico nella storia, contro il necessario parere della RNSLR. Riserva che è stata esclusa in ogni modo possibile dal processo decisionale. Il decisore (AdL) sostanzialmente scavalca la Legge. Nel ritenere l’ordinanza del Tar Lazio, Sez. I bis, n. 4361/2017 del 31 agosto 2017 ingiusta e illegittima, abbiamo presentato inj data 5 Settembre 2017 ricorso al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Tar Lazio, Tar Lazio, Sez. I bis, n. 4361/2017 del 31 agosto 2017 e per accogliere l’istanza cautelare formulata in primo grado dalla ricorrente, sospendendo il provvedimento impugnato, fino alla definizione del giudizio di merito. In via subordinata si chiederà di voler accogliere l’istanza cautelare ai fini di una celere fissazione del merito. Gli interessi in gioco sono due: sostenere la devastazione e gli interessi privati, oppure sostenere gli interessi della collettività e dell’ambiente. La seconda opzione è quella che da oltre 13 anni perseguiamo con impegno civico e amore per la nostra terra. Per concludere, il 30 Settembre 2017 invitiamo tutte/i all’iniziativa popolare in Piazza del Popolo a Latina, per sostenere le nostre proposte alternative e di buon senso, contro l’inutile, devastante e costosa autostrada/bretella a pedaggio.
Il nostro pool di avvocati, tramite l’Associazione VAS Onlus, interveniva ad “opponendum” in data 01.06.17 nel giudizio pendente dinanzi al Tar del Lazio sez. II, presentato da Autostrade del Lazio Spa (AdL) e finalizzato ad ottenere l’annullamento del Parere Negativo della Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano n. 40/2017 dell’8 febbraio 2017.
Dalla documentaria presentata, emerse come alla Commissione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (RNSLR), che doveva esprimere il parere obbligatorio e vincolante, non sia stata, per molti anni, inviata la documentazione del progetto, necessaria per esprimere il parere, nonostante la stessa Commissione lo richiedesse. Quando alla fine la Commissione di RNSLR è entrata in possesso della documentazione in data 15.12.2016, essa ha potuto esprimere il PARERE NEGATIVO l’8 Febbraio 2017. Inoltre risulta che la RNSLR non è mai stata invitata alla conferenza dei servizi del 7.2.2012.
La convocazione della conferenza dei servizi avveniva ad opera del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con atto del 20.01.2012. Tale convocazione non giungerà mai alla RNSLR perché il numero di tel/fax che Autostrade del Lazio aveva assegnato alla RNSLR era totalmente erroneo. L’analisi della convocazione della conferenza dei servizi ha confermato quanto sostenuto. Infatti, accanto ad ogni ente è stato apposto un “OK” a conferma che l’invio del fax era andato a buon fine, mentre accanto alla RNSLR è stato apposto un punto interrogativo. Per questi motivi abbiamo presentato il 25 luglio 2017 Ricorso per motivi aggiunti con richiesta in via cautelare di disporre la sospensione dell’esecuzione e dell’efficacia degli atti impugnati e nel merito di annullare per i motivi suesposti gli atti impugnati, perché illegittimi. Alla Camera di Consiglio svoltasi in data 30 agosto 2017, la sezione I bis del Tar Lazio respingeva la nostra istanza cautelare con le seguenti motivazioni: “Ritenuto che, anche a prescindere dai profili di inammissibilità ed irricevibilità dei motivi aggiunti prospettati dalle controparti, comunque l’istanza cautelare non appare, allo stato, assistita da sufficiente fumus boni iuris, e che, comunque, quanto al periculum, che nella comparazione degli INTERESSI IN GIOCO appare prevalente quello volto alla realizzazione dell’infrastruttura necessaria ad assicurare il completamento del collegamento tirrenico – evitando ulteriore aggravio di traffico al GRA – già da tempo ritenuta di prioritario interesse nazionale. Ebbene, in primo luogo va detto che l’interesse nazionale prioritario è quello al rispetto delle norme. Le norme sanciscono quali siano gli interessi nazionali e in particolar modo l’interesse pubblico. L’ordinanza lascia intendere che tra l’interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, e quello al rispetto delle norme, sia il primo a dover prevalere. Può essere definita opera pubblica solo quella conforme alle norme, altrimenti occorre fermarsi al dato naturalistico: modificazione dell’ambiente e del paesaggio. Solo l’opera realizzata in modo conforme al diritto può essere definita opera di interesse nazionale, altrimenti qualunque agente amministrativo, competente o meno, per il solo fatto di costruire un manufatto, sarebbe sottratto al controllo di legittimità. La costruzione di opere non trova tutela costituzionale alcuna, mentre l’art. 9 della Costituzione, al comma secondo individua «la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione». Nel caso di specie ciò che è avvenuto è che l’opera sarebbe realizzata, ed è un caso unico nella storia, contro il necessario parere della RNSLR. Riserva che è stata esclusa in ogni modo possibile dal processo decisionale. Il decisore (AdL) sostanzialmente scavalca la Legge. Nel ritenere l’ordinanza del Tar Lazio, Sez. I bis, n. 4361/2017 del 31 agosto 2017 ingiusta e illegittima, abbiamo presentato inj data 5 Settembre 2017 ricorso al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Tar Lazio, Tar Lazio, Sez. I bis, n. 4361/2017 del 31 agosto 2017 e per accogliere l’istanza cautelare formulata in primo grado dalla ricorrente, sospendendo il provvedimento impugnato, fino alla definizione del giudizio di merito. In via subordinata si chiederà di voler accogliere l’istanza cautelare ai fini di una celere fissazione del merito. Gli interessi in gioco sono due: sostenere la devastazione e gli interessi privati, oppure sostenere gli interessi della collettività e dell’ambiente. La seconda opzione è quella che da oltre 13 anni perseguiamo con impegno civico e amore per la nostra terra. Per concludere, il 30 Settembre 2017 invitiamo tutte/i all’iniziativa popolare in Piazza del Popolo a Latina, per sostenere le nostre proposte alternative e di buon senso, contro l’inutile, devastante e costosa autostrada/bretella a pedaggio.
Comitati No Corridoio Roma-Latina e No Bretella Cisterna-Valmontone http://www.controluce.it/notizie/comunicato-dei-comitati-no-corridoio-roma-latina-e-no-bretella-cisterna-valmontone/
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