venerdì 2 ottobre 2015

discariche, rifiuti, impianti inquinanti le garanzie della fideiussione

GARANZIE FINANZIARIE http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=118

La costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici è stata disciplinata con legge 10 giugno 1982, n. 348.
L’art. 14 del D.lgs. 36/2003 prevede al comma 1 “La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nella autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4…..”; al comma 2. “La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa……..” ed al comma 3. “Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente”.
L’art.29-sexies del D.lgs. 152/2006 al comma 9-septies recita “A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.”
L’art. 208 del D.lgs. 152/2006 prevede al comma 11 lettera g) “Le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
La Regione in applicazione della norma, dapprima con D.G.R. 4100/99 e quindi con la D.G.R. n. 755 del24/10/2008 “Approvazione del documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, dell’art.14 del D.lgs. n. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005”. Revoca D.G.R. n. 4100/99", ha definito i criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs. n. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005.
Con successive D.G.R. 239 del 17/04/2009 la Regione ha modificato la D.G.R. 755/2008 per la risoluzione di problematiche evidenziatesi in sede di prima applicazione della stessa e con D.G.R. 540 del 20/7/2009 ed infine integrato in riguardo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura mediante il loro spandimento sul suolo.
 

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