In
base all'art.246 l'analisi di rischio del sito non è attuale e va
rifatto. In assenza di
certezze scientifiche vale il principio della precauzione.
L'inquinamento è accertato ma non è nota quale sia la fonte di
inquinamento primaria. Non sono noti i danni sulla salute. Quindi
vanno scongiurati ampliamenti. Dove ci hanno portato gli interventi
finora svolti che dovevano portare alla bonifica del sito. E'
obbligatoria e urgente la messa in sicurezza operativa permanente del
sito (art. 242). Se è certo che le procedure e le normative sono da
rispettare l'attendibilità e la rispondenza delle tecnologie
adottate sono controverse e non certe.
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