venerdì 25 luglio 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 incenerimento Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46

27/03/2014
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
E' stato pubblicato il D.Lgs. 46/2014 che attua la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ed apporta importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006 e smi. Le modifiche apportate dal Decreto diverranno vigenti a partile dall'11 aprile 2014 e riguarderanno, tra l'altro, l'industria del titanio, gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e le relative sanzioni.Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2014, supplemento ordinario n. 27.
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      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
    il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
    dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
    particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
      Vista la direttiva 2010/75/UE relativa alla  emissioni  industriali
    (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); 
      Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
    modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
      Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  100,  recante
    attuazione  delle  direttive   78/176/CEE,   82/883/CEE,   83/29/CEE,
    89/428/CEE  in  materia  di  inquinamento   provocato   dai   rifiuti
    dell'industria del biossido di titanio; 
      Visto il decreto  legislativo  11  maggio  2005,  n.  133,  recante
    attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento  di
    rifiuti; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.
    157, recante regolamento di esecuzione del regolamento  (CE)  n.  166
    del 2006  relativo  all'istituzione  di  un  registro  europeo  delle
    emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e  che  modifica
    le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE; 
      Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
    attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
    dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
    mercato interno dell'elettricita'; 
      Visto il decreto-legge 29 marzo 1995,  n.  96,  recante  interventi
    urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento
    delle acque usate  e  degli  impianti  igienico-sanitari  nei  centri
    storici  e  nelle  isole  dei  comuni  di  Venezia  e  di   Chioggia,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
    adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
      Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
    nella seduta del 6 febbraio 2014; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
    riunione del 28 febbraio 2014; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
    concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
    dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico
    e per gli affari regionali; 
     
                                  E m a n a 
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
    Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
                       152, e successive modificazioni 
     
      1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
    n. 152,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
    modifiche: 
        a)  le  lettere  i-quater),  i-quinquies)   e   i-sexies),   sono
    sostituite dalle seguenti: 
          "i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente,  in  cui
    sono svolte una o piu'  attivita'  elencate  all'allegato  VIII  alla
    Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra  attivita'  accessoria,  che  sia
    tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel  luogo  suddetto  e
    possa influire sulle emissioni e  sull'inquinamento.  E'  considerata
    accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
    diverso gestore; 
          i-quinquies)     'installazione     esistente':     ai     fini
    dell'applicazione  del  Titolo  III-bis  alla   Parte   Seconda   una
    installazione  che,  al  6  gennaio  2013,  ha  ottenuto   tutte   le
    autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento
    positivo di compatibilita' ambientale o per la quale,  a  tale  data,
    sono state presentate richieste complete per tutte le  autorizzazioni
    ambientali necessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa
    entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti
    si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA'  se  in  esse  non  si
    svolgono  attivita'  gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cui
    all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
    2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
    n. 128; 
          i-sexies) 'nuova  installazione':  una  installazione  che  non
    ricade nella definizione di installazione esistente"; 
        b) alla lettera l-bis) le parole: "e'  sostanziale  una  modifica
    che dia luogo ad un incremento  del  valore"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "e' sostanziale  una  modifica  all'installazione  che  dia
    luogo ad un incremento del valore"; 
        c) la lettera l-ter) e' sostituita dalla seguente: 
          "l-ter)   migliori   tecniche   disponibili   (best   available
    techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo  di
    attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio  indicanti  l'idoneita'
    pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
    base dei valori limite di  emissione  e  delle  altre  condizioni  di
    autorizzazione  intesi  ad  evitare  oppure,  ove  cio'   si   riveli
    impossibile, a ridurre in modo  generale  le  emissioni  e  l'impatto
    sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
    disponibili, occorre tenere conto in particolare  degli  elementi  di
    cui all'allegato XI. Si intende per: 
            1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia  le  modalita'  di
    progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
    dell'impianto; 
            2) disponibili: le tecniche sviluppate su una  scala  che  ne
    consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
    idonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  in
    considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
    siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
    gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
            3) migliori:  le  tecniche  piu'  efficaci  per  ottenere  un
    elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
        d) dopo la lettera l-ter) sono inserite le seguenti: 
          "l-ter.1)  'documento  di  riferimento  sulle  BAT'  o  'BREF':
    documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
    13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
          l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo
    quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,  della  direttiva
    2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano  nella  Gazzetta   Ufficiale
    dell'Unione europea, contenente le parti di un  BREF  riguardanti  le
    conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
    le  informazioni  per  valutarne  l'applicabilita',  i   livelli   di
    emissione  associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,   il
    monitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati  e,  se  del
    caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
          l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche
    disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti
    in condizioni di esercizio normali utilizzando una  migliore  tecnica
    disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
    indicato nelle conclusioni sulle  BAT,  espressi  come  media  in  un
    determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di  riferimento
    specifiche; 
          l-ter.5)  'tecnica  emergente':  una  tecnica  innovativa   per
    un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe
    assicurare un piu' elevato livello di  protezione  dell'ambiente  nel
    suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione  dell'ambiente
    e  maggiori  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  migliori   tecniche
    disponibili esistenti;"; 
        e) la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          "o-bis) autorizzazione integrata ambientale:  il  provvedimento
    che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra  quelle
    di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a
    determinate condizioni che devono garantire che  l'installazione  sia
    conforme  ai  requisiti  di   cui   al   Titolo   III-bis   ai   fini
    dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
    degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).
    Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  una  o  piu'
    installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito
    e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di  una
    installazione  siano  gestite  da  gestori  differenti,  le  relative
    autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate  a
    livello istruttorio;"; 
        f) alla lettera p) le parole: " il  rilascio  dell'autorizzazione
    integrata ambientale, nel caso di impianti;"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del
    provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;"; 
        g) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          "r-bis) gestore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
    detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte, l'installazione o
    l'impianto oppure che dispone di  un  potere  economico  determinante
    sull'esercizio tecnico dei medesimi;"; 
        h) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti: 
          "v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di
    qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con  riferimento  alla
    presenza di sostanze pericolose pertinenti,  necessarie  al  fine  di
    effettuare un raffronto in  termini  quantitativi  con  lo  stato  al
    momento   della   cessazione   definitiva   delle   attivita'.   Tali
    informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e,  se  possibile,  gli
    usi  passati  del  sito,  nonche',  se  disponibili,  le  misurazioni
    effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne  illustrino  lo
    stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
    relative a nuove misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle  acque
    sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una  contaminazione
    del  suolo  e  delle  acque  sotterranee  da  parte  delle   sostanze
    pericolose   usate,   prodotte   o   rilasciate    dall'installazione
    interessata. Le informazioni definite in virtu'  di  altra  normativa
    che soddisfano i requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  possono
    essere incluse  o  allegate  alla  relazione  di  riferimento.  Nella
    redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle  linee
    guida  eventualmente  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
    dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
          v-ter) 'acque sotterranee': acque  sotterranee  quali  definite
    all'articolo 74, comma 1, lettera l); 
          v-quater) 'suolo': lo strato  piu'  superficiale  della  crosta
    terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo
    e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
    organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte  Terza,
    l'accezione   del   termine   comprende,   oltre   al   suolo    come
    precedentemente definito, anche il  territorio,  il  sottosuolo,  gli
    abitati e le opere infrastrutturali; 
          v-quinquies)  'ispezione  ambientale':  tutte  le  azioni,  ivi
    compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli  delle
    relazioni  interne   e   dei   documenti   di   follow-up,   verifica
    dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza
    della    gestione    ambientale    dell'installazione,     intraprese
    dall'autorita' competente o per suo conto al  fine  di  verificare  e
    promuovere il rispetto delle condizioni di  autorizzazione  da  parte
    delle installazioni,  nonche',  se  del  caso,  monitorare  l'impatto
    ambientale di queste ultime; 
          v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'articolo  2,
    comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
    marzo 1993, n. 587; 
          v-septies)  'combustibile':  qualsiasi   materia   combustibile
    solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta
    per utilizzare l'energia liberata dal processo; 
          v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze  o  miscele,  come
    definite all'articolo 2,  punti  7  e  8,  del  regolamento  (CE)  n.
    1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre
    2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del  medesimo  regolamento.
    Ai  fini  della  Parte  Terza  si  applica  la  definizione  di   cui
    all'articolo 74, comma 2, lettera ee)."; 
        i) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
          "1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda  si  applicano
    inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei  rifiuti'  e
    di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e
    c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.". 
    
     
              Avvertenza: 
                  Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
              dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
              dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
              disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
              sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
              e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
              approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
              dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
              lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
              e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
              l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                  Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
              pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
              europee (GUCE). 
              Note alle premesse: 
                  L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
              della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
              Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
              direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
              definiti. 
                  L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
              al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
              leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
              regolamenti. 
                  Il testo degli articoli 1, 2  e  3  e  dell'allegato  B
              della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per  il
              recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
              atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
              2013) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  20  agosto
              2013, n. 194 cosi' recita: 
                  "Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
              direttive europee) 
                  1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
              procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
              articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
              decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
              elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
                  2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
              comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
              della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                  3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
              attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
              nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
              quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
              nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
              altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
              e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
              espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
                  4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
              che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
              amministrazioni statali o regionali possono essere previste
              nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
              elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
              per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
              direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
              copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
              dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
              possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
              competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
              di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
              n. 183." 
                  "Art.  2.  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
              sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
              europea) 
                  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,  e'
              delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge  24
              dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata
              in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni   recanti
              sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di
              obblighi contenuti in  direttive  europee  attuate  in  via
              regolamentare   o   amministrativa,   o   in    regolamenti
              dell'Unione europea pubblicati alla  data  dell'entrata  in
              vigore della presente legge, per le  quali  non  sono  gia'
              previste sanzioni penali o amministrative." 
                  "Art. 3. Principi e criteri direttivi per  l'attuazione
              della direttiva 2010/75/UE del  Parlamento  europeo  e  del
              Consiglio, del 24 novembre 2010,  relativa  alle  emissioni
              industriali 
                  1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
              direttiva  2010/75/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
              Consiglio, del 24 novembre 2010,  relativa  alle  emissioni
              industriali, il Governo  e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
              principi e criteri direttivi di cui all'art.  1,  comma  1,
              anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) fermi restando quanto  disposto  dall'art.  191  del
              Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea   e   le
              competenze  statali  semplificate  per  gli  impianti   con
              potenza superiore a 300  MW,  di  cui  al  decreto-legge  7
              febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla
              legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino  delle  competenze  in
              materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli; 
                  b)   previsione,   per   determinate    categorie    di
              installazioni e  previa  consultazione  delle  associazioni
              maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  degli
              operatori delle  installazioni  interessate,  di  requisiti
              autorizzativi  sotto   forma   di   disposizioni   generali
              vincolanti; 
                  c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
              autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria,  anche  in
              relazione con  altri  procedimenti  volti  al  rilascio  di
              provvedimenti aventi  valore  di  autorizzazione  integrata
              ambientale; 
                  d) utilizzo dei proventi delle sanzioni  amministrative
              per finalita' connesse  al  potenziamento  delle  ispezioni
              ambientali   straordinarie   previste    dalla    direttiva
              2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto
              degli  obblighi  autorizzatori  per   gli   impianti   gia'
              esistenti e privi di autorizzazione,  in  deroga  a  quanto
              indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
              del Consiglio, del 15 gennaio 2008; 
                  e)   revisione   e   razionalizzazione   del    sistema
              sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia
              nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni." 
                  "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
                  In vigore dal 4 settembre 2013 
                  2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
              16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
              equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
              membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
              del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
              terzi (senza termine di recepimento); 
                  2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
              16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
              relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
              unico socio (senza termine di recepimento); 
                  2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
              relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
              intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
              terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
              recepimento); 
                  2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
              l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
              di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
              settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
              maggio 2013); 
                  2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
              utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
              novembre 2012); 
                  2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
              traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
              27 ottobre 2013); 
                  2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
              (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
              (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
                  2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
              relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
              fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
              recepimento 1° gennaio 2013); 
                  2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
              pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
              (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
                  2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
              della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
              e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
              2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
                  2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
              dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
              del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
              beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
              recepimento 20 maggio 2013); 
                  2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
              dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
              alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
              2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
              1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
                  2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
              dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
              recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
              uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
              falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
              recepimento 2 gennaio 2013); 
                  2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
              dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
              determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
              elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
              recepimento 2 gennaio 2013); 
                  2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
              istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
              responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
              dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
              2013); 
                  2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
              relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
              trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
              infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
                  2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
              concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
              di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
              novembre 2013); 
                  2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
              transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
              materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
              novembre 2013); 
                  2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
              modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
              direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
              e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
              direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
              (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
                  2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
              relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
              membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
                  2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
              2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
              vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
              appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
              recepimento 10 giugno 2013); 
                  2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
              sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
              e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
              Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
                  2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
              cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
              beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
              uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
              beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
              contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
              (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
                  2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
              per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
              cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
              territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
              diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
              regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
              dicembre 2013); 
                  2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
              (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
                  2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
              modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
              a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
              sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
              per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
                  2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
              Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
              analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
              recepimento 28 ottobre 2013); 
                  2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
              procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
                  2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
              rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
              modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
              del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
              l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
                  2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
              elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
              febbraio 2014); 
                  2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
              quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
              28 ottobre 2013); 
                  2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
              le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
              2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
              giugno 2014); 
                  2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
              orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
                  2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
              diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
              che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
              di recepimento 16 novembre 2015); 
                  2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
              Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
              uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
                  2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
              21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
              europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
              2015); 
                  2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
              comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
              delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
              (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
                  2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
              modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
              modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
              elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
              che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
              (termine di recepimento 28 gennaio 2014).". 
                  La direttiva 2010/75/UE del Parlamento  europeo  e  del
              Consiglio relativa alle emissioni industriali  (prevenzione
              e  riduzione  integrate  dell'inquinamento)  e'  pubblicata
              nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334. 
                  Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
              materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
              14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
                  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,   n.   100
              (Attuazione   delle   direttive   78/176/CEE,   82/883/CEE,
              83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento  provocato
              dai rifiuti dell'industria  del  biossido  di  titanio)  e'
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  1992,  n.
              38, S.O.. 
                  Il  decreto  legislativo  11  marggio  2005,   n.   133
              (Attuazione  della  direttiva  2000/76/CE,  in  materia  di
              incenerimento dei rifiuti)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
              Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O.. 
                  Il decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
              2011, n. 157 (Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento
              (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione  di  un  Registro
              europeo delle emissioni e  dei  trasferimenti  di  sostanze
              inquinanti  e  che  modifica  le  direttive  91/689/CEE   e
              96/61/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   26
              settembre 2011, n. 224, S.O.. 
                  Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387
              (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
              promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
              energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
              dell'elettricita') e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
              31 gennaio 2004, n. 25, S.O.. 
                  Il decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  96  (Interventi
              urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei  sistemi  di
              smaltimento   delle   acque   usate   e   degli    impianti
              igienico-sanitari nei centri  storici  e  nelle  isole  dei
              comuni di  Venezia  e  di  Chioggia)  e'  pubblicato  nella
              Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77. 
     
              Note all'art. 1: 
                  Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo  3  aprile
              2006,  n.  152,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
              modificato dal presente decreto cosi' recita: 
                  "Art. 5. (Definizioni) 
                  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
                  a) valutazione ambientale di  piani  e  programmi,  nel
              seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:
              il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
              al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo
              svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',
              l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di
              consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,
              del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,
              l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla
              decisione ed il monitoraggio; 
                  b) valutazione ambientale  dei  progetti,  nel  seguito
              valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   il
              procedimento  mediante  il  quale  vengono  preventivamente
              individuati  gli  effetti  sull'ambiente  di  un  progetto,
              secondo le disposizioni di cui al titolo III della  seconda
              parte del presente  decreto,  ai  fini  dell'individuazione
              delle  soluzioni  piu'  idonee   al   perseguimento   degli
              obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b); 
                  c) impatto ambientale:  l'alterazione  qualitativa  e/o
              quantitativa, diretta ed  indiretta,  a  breve  e  a  lungo
              termine, permanente e  temporanea,  singola  e  cumulativa,
              positiva e negativa dell'ambiente, inteso come  sistema  di
              relazioni   fra   i   fattori   antropici,   naturalistici,
              chimico-fisici, climatici,  paesaggistici,  architettonici,
              culturali,   agricoli   ed   economici,   in    conseguenza
              dell'attuazione sul territorio di piani o  programmi  o  di
              progetti  nelle  diverse  fasi  della  loro  realizzazione,
              gestione    e    dismissione,    nonche'    di    eventuali
              malfunzionamenti; 
                  d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai  beni
              culturali  e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al
              disposto  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   del   decreto
              legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  e) piani e  programmi:  gli  atti  e  provvedimenti  di
              pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,
              compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,
              nonche' le loro modifiche: 
                  1) che sono elaborati e/o adottati  da  un'autorita'  a
              livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
              un'autorita' per essere approvati, mediante  una  procedura
              legislativa, amministrativa o negoziale e 
                  2)  che  sono  previsti  da  disposizioni  legislative,
              regolamentari o amministrative; 
                  f) rapporto ambientale: il documento del  piano  o  del
              programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui
              all'art. 13; 
                  g)  progetto  preliminare:  gli  elaborati  progettuali
              predisposti  in  conformita'  all'art.   93   del   decreto
              legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nel  caso  di  opere
              pubbliche; negli  altri  casi,  il  progetto  che  presenta
              almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai
              fini della valutazione ambientale; 
                  h)  progetto  definitivo:  gli  elaborati   progettuali
              predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto  n.  163
              del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,  il
              progetto che presenta almeno un livello  informativo  e  di
              dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; 
                  i) studio di impatto ambientale: elaborato che  integra
              il  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   alle
              previsioni di cui all'art. 22; 
                  i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro  composti,
              escluse  le  sostanze  radioattive  di   cui   al   decreto
              legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi
              geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del
              3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
                  i-ter)   inquinamento:   l'introduzione    diretta    o
              indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,
              vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti
              fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che
              potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'
              dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni
              materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
              dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 
                  i-quater) 'installazione': unita'  tecnica  permanente,
              in  cui  sono  svolte  una  o   piu'   attivita'   elencate
              all'allegato VIII alla  Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra
              attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con  le
              attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire  sulle
              emissioni e sull'inquinamento.  E'  considerata  accessoria
              l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta  da
              diverso gestore; 
                  i-quinquies)   'installazione   esistente':   ai   fini
              dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
              installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte  le
              autorizzazioni ambientali  necessarie  all'esercizio  o  il
              provvedimento positivo di compatibilita' ambientale  o  per
              la quale, a tale  data,  sono  state  presentate  richieste
              complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie
              per il suo  esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
              funzione  entro  il  6  gennaio  2014.   Le   installazioni
              esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
              in esse non si svolgono  attivita'  gia'  ricomprese  nelle
              categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte  Seconda  del
              decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  introdotto
              dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
                  i-sexies) 'nuova installazione': una installazione  che
              non ricade nella definizione di installazione esistente"; 
                  i-septies) emissione: lo scarico diretto  o  indiretto,
              da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o
              infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,
              agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua
              ovvero nel suolo; 
                  i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
              in  rapporto  a   determinati   parametri   specifici,   la
              concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non
              possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I
              valori limite di emissione possono essere fissati anche per
              determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,
              indicate nell'allegato X.  I  valori  limite  di  emissione
              delle sostanze si applicano,  tranne  i  casi  diversamente
              previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
              emissioni  dell'impianto;  nella  loro  determinazione  non
              devono essere considerate eventuali diluizioni. Per  quanto
              concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di  una
              stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
              nella  determinazione  dei  valori  limite   di   emissione
              dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello
              equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e
              di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
              fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla
              parte terza del presente decreto; 
                  i-nonies) norma di qualita'  ambientale:  la  serie  di
              requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che
              sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o
              in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella
              normativa vigente in materia ambientale; 
                  l) modifica: la  variazione  di  un  piano,  programma,
              impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli
              impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro
              caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro
              potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; 
                  l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o  di
              un impianto: la  variazione  delle  caratteristiche  o  del
              funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
              dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
              secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
              e  significativi   sull'ambiente.   In   particolare,   con
              riferimento alla disciplina  dell'autorizzazione  integrata
              ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
              VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una  modifica
              all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
              di una  delle  grandezze,  oggetto  della  soglia,  pari  o
              superiore al valore della soglia stessa; 
                  l-ter) migliori tecniche  disponibili  (best  available
              techniques - BAT): la piu' efficiente e  avanzata  fase  di
              sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
              indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  a
              costituire, in linea di massima, la base dei valori  limite
              di emissione e delle  altre  condizioni  di  autorizzazione
              intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
              ridurre  in  modo  generale  le   emissioni   e   l'impatto
              sull'ambiente  nel  suo  complesso.  Nel   determinare   le
              migliori tecniche  disponibili,  occorre  tenere  conto  in
              particolare degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si
              intende per: 
                  1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
              di progettazione, costruzione,  manutenzione,  esercizio  e
              chiusura dell'impianto; 
                  2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
              ne consenta l'applicazione in condizioni  economicamente  e
              tecnicamente  idonee  nell'ambito  del  relativo   comparto
              industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
              vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
              applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
              gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
                  3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere  un
              elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente   nel   suo
              complesso; 
                  l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
              documento pubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi
              dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
                  l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
              secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo 5,  della
              direttiva  2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano   nella
              Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
              di  un  BREF  riguardanti  le  conclusioni  sulle  migliori
              tecniche disponibili, la loro descrizione, le  informazioni
              per valutarne  l'applicabilita',  i  livelli  di  emissione
              associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,    il
              monitoraggio associato, i livelli di consumo  associati  e,
              se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
                  l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori
              tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
              emissione  ottenuti  in  condizioni  di  esercizio  normali
              utilizzando  una  migliore  tecnica   disponibile   o   una
              combinazione  di  migliori   tecniche   disponibili,   come
              indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi  come  media
              in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
              di riferimento specifiche; 
                  l-ter.5) 'tecnica emergente':  una  tecnica  innovativa
              per   un'attivita'   industriale   che,    se    sviluppata
              commercialmente,  potrebbe  assicurare  un   piu'   elevato
              livello di protezione dell'ambiente  nel  suo  complesso  o
              almeno lo stesso  livello  di  protezione  dell'ambiente  e
              maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori  tecniche
              disponibili esistenti; 
                  m) verifica di assoggettabilita': la verifica  attivata
              allo scopo di valutare, ove previsto, se  progetti  possono
              avere un impatto significativo e negativo  sull'ambiente  e
              devono essere sottoposti alla fase di  valutazione  secondo
              le disposizioni del presente decreto; 
                  m-bis) verifica di  assoggettabilita'  di  un  piano  o
              programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
              previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,
              possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono
              essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le
              disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso
              livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
                  m-ter) parere motivato: il  provvedimento  obbligatorio
              con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la
              fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'
              competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
              delle consultazioni; 
                  n)  provvedimento   di   verifica:   il   provvedimento
              obbligatorio e  vincolante  dell'autorita'  competente  che
              conclude la verifica di assoggettabilita'; 
                  o)   provvedimento    di    valutazione    dell'impatto
              ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente  che
              conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E'  un
              provvedimento obbligatorio e vincolante che  sostituisce  o
              coordina,  tutte   le   autorizzazioni,   le   intese,   le
              concessioni, le licenze, i  pareri,  i  nulla  osta  e  gli
              assensi comunque denominati  in  materia  ambientale  e  di
              patrimonio culturale secondo le previsioni di cui  all'art.
              26; 
                  o-bis)   autorizzazione   integrata   ambientale:    il
              provvedimento   che   autorizza    l'esercizio    di    una
              installazione rientrante fra  quelle  di  cui  all'art.  4,
              comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a  determinate
              condizioni che devono  garantire  che  l'installazione  sia
              conforme ai requisiti di cui  al  Titolo  III-bis  ai  fini
              dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al
              perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4,  comma  4,
              lettera c).  Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'
              valere per una o piu' installazioni o  parti  di  esse  che
              siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal  medesimo
              gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
              siano  gestite   da   gestori   differenti,   le   relative
              autorizzazioni  integrate  ambientali  sono  opportunamente
              coordinate a livello istruttorio; 
                  p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione
              cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
              assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato,  nel
              caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione  dei
              provvedimenti conclusivi in materia di  VIA,  nel  caso  di
              progetti ovvero il rilascio  dell'autorizzazione  integrata
              ambientale o  del  provvedimento  comunque  denominato  che
              autorizza l'esercizio; 
                  q) autorita' procedente:  la  pubblica  amministrazione
              che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni
              del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto
              che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto
              pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che
              recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
                  r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato  che
              elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle
              disposizioni del presente decreto; 
                  r-bis) gestore: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
              che detiene o gestisce, nella sua  totalita'  o  in  parte,
              l'installazione o  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un
              potere economico determinante  sull'esercizio  tecnico  dei
              medesimi; 
                  s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:   le
              pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le
              loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo
              ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti
              sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o
              progetti; 
                  t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
              e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
              pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
              e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; 
                  u) pubblico: una o piu' persone  fisiche  o  giuridiche
              nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le
              associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
                  v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
              subire gli effetti delle procedure decisionali  in  materia
              ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
              della   presente   definizione   le   organizzazioni    non
              governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e
              che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
              vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente
              rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 
                  v-bis) 'relazione di riferimento':  informazioni  sullo
              stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con
              riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose
              pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto
              in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della
              cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni
              riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi
              passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni
              effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne
              illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della
              relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni
              effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo
              conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e
              delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose
              usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione
              interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra
              normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente
              lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
              riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
              si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate
              dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22,  paragrafo
              2, della direttiva 2010/75/UE; 
                  v-ter) 'acque  sotterranee':  acque  sotterranee  quali
              definite all'art. 74, comma 1, lettera l); 
                  v-quater) 'suolo': lo strato  piu'  superficiale  della
              crosta terrestre situato tra il  substrato  roccioso  e  la
              superficie. Il suolo e' costituito da componenti  minerali,
              materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai  soli
              fini dell'applicazione della Parte Terza,  l'accezione  del
              termine comprende,  oltre  al  suolo  come  precedentemente
              definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
              le opere infrastrutturali; 
                  v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte  le  azioni,
              ivi compresi visite in loco, controllo  delle  emissioni  e
              controlli  delle  relazioni  interne  e  dei  documenti  di
              follow-up,  verifica  dell'autocontrollo,  controllo  delle
              tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
              dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente  o
              per suo  conto  al  fine  di  verificare  e  promuovere  il
              rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte  delle
              installazioni, nonche', se del caso,  monitorare  l'impatto
              ambientale di queste ultime; 
                  v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'art.
              2, comma 2, lettera a), del decreto  del  Presidente  della
              Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; 
                  v-septies)    'combustibile':     qualsiasi     materia
              combustibile  solida,  liquida  o  gassosa,  che  la  norma
              ammette possa  essere  combusta  per  utilizzare  l'energia
              liberata dal processo; 
                  v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele,
              come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
              n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
              16 dicembre 2008,  pericolose  ai  sensi  dell'art.  3  del
              medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si  applica
              la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee). 
                  1-bis. Ai fini del  della  presente  Parte  Seconda  si
              applicano  inoltre   le   definizioni   di   'impianto   di
              incenerimento   dei   rifiuti'   e    di    'impianto    di
              coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere  b)  e  c)
              del comma 1 dell'art. 237-ter.". 

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