Sentenza Tar Piemonte 21 dicembre 2011, n. 1342
Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili - Procedimento - Conferenza dei servizi - Natura decisoria
Parole
chiave: Energie
rinnovabili | Biomasse
/ Biocombustibili | Autorizzazioni | Procedure
semplificate
Testo
vigente oggi 22-10-2013
Tribunale
amministrativo regionale (Tar)
Sentenza 21
dicembre 2011, n. 1342
Repubblica
italiana
In nome del
popolo italiano
Il Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte
(Sezione prima)
ha pronunciato
la presente
Sentenza
sul ricorso
numero di registro generale 304 del 2011, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Comune di
Luserba San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);
contro
Provincia di
Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati(omissis);
nei confronti
di
Azienda
agricola (...), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);
per
l'annullamento
della
determinazione 23 dicembre 2010, prot. n. 180-47784/2010, con cui il
Dirigente del Servizio qualità dell'aria e delle risorse energetiche
della Provincia di Torino ha autorizzato l'Azienda agricola (...)
alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione
alimentato da biomassa legnosa nel Comune di Luserna S. Giovanni;
del verbale
relativo alla Conferenza dei servizi tenutasi in data 28 ottobre
2010;
nonché con i
motivi aggiunti in data 28 ottobre 2011:
della
determinazione 18 luglio 2011, n. 621040, del Dirigente del Servizio
risorse energetiche della Provincia di Torino (pervenuta il 20 luglio
2011), con la quale è stato comunicato al Comune di Luserna S.G. che
"... la rete di teleriscaldamento non rientra nell'oggetto
dell'autorizzazione unica (...) e che l'Amministrazione scrivente
comunica di non avere competenza per quanto attiene alla
realizzazione della rete di teleriscaldamento da eseguirsi nel
territorio comunale di Luserna S. Giovanni";
di ogni altro
atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Visti il
ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti
di costituzione in giudizio della Provincia di Torino e dell'Azienda
agricola (...);
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il
dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Con
ricorso notificato alla Provincia di Torino in data 1° marzo 2011 e
all'Azienda agricola (...) in data 1° marzo-14 aprile 2011, e
depositato il 15 marzo 2001, il
Comune di Luserna S. Giovanni ha impugnato la determinazione prot. n.
180-47784/2010 in data 23 dicembre 2010, comunicata al Comune
ricorrente il 31 dicembre 2010, con cui il dirigente del Servizio
qualità dell'aria e delle risorse energetiche della Provincia di
Torino ha autorizzato l'Azienda agricola (...), ai sensi
dell'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, a costruire ed
esercire un impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile
(biomassa legnosa) su terreni siti nel territorio del Comune
medesimo.
2. Il
ricorso è stato affidato a quattro motivi, con i quali sono stati
dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto
plurimi profili, nei termini che saranno diffusamente esposti in
seguito.
3. Con
successivo atto notificato in data 8 aprile 2011 e depositato il 16
aprile 2011 il Comune ricorrente ha formulato istanza di sospensione
del provvedimento impugnato.
4. Si
è costituita la Provincia di Torino resistendo al gravame con
articolate difese.
5. Si
è costituita la controinteressata Azienda agricola (...) eccependo
l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e
di interesse a ricorrere; in subordine, nel merito, contestando la
fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
6. Alla
camera di consiglio del 12 maggio 2011, su richiesta congiunta dei
difensori delle parti, la trattazione dell'istanza cautelare è stata
rinviata al merito ed è stata contestualmente fissata l'udienza di
discussione per il giorno 0ì3 novembre 2011.
7. Con
successivi motivi aggiunti notificati alla Provincia di Torino il 25
ottobre 2011 e alla controinteressata il 25-28 ottobre 2011 e
depositati il 28 ottobre 2011, l'Ente ricorrente ha impugnato la
determinazione n. 621040 del 18 luglio 2011 con cui il Dirigente del
Servizio risorse energetiche della Provincia di Torino ha comunicato
al Comune di Luserna che la realizzazione della rete di
teleriscaldamento non rientra nell'oggetto dell'autorizzazione unica
rilasciata all'Azienda agricola (...) e di non avere competenza in
ordine al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della rete
di teleriscaldamento da eseguirsi nel territorio comunale di Luserna
San Giovanni.
L'Ente
ricorrente ha censurato i predetti provvedimenti denunciandone
profili di illegittimità propria e derivata, nei termini che saranno
esposti nel prosieguo unitamente alla disamina delle censure.
Con i motivi
aggiunti è stata riproposta l'istanza cautelare.
8. All'udienza
pubblica del 3 novembre 2011, presenti l'avvocato (omissis) per
la parte ricorrente, l'avvocato (omissis) per la
Provincia e l'avvocato (omissis) per l'Azienda
agricola (...), il difensore di parte ricorrente ha fatto presente di
aver depositato pochi giorni prima motivi aggiunti con istanza
cautelare; le parti hanno rappresentato l'esigenza di una sollecita
definizione della controversia; parte ricorrente ha dichiarato di
rinunciare alla domanda cautelare sui motivi aggiunti e le
controparti hanno dichiarato di rinunciare a tutti i termini a difesa
sui motivi aggiunti. Il Collegio ne ha preso atto e ha rinviato la
discussione del ricorso e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica
del 17 novembre 2011.
9. All'udienza
pubblica del 17 novembre 2011, presenti l'avvocato (omissis) per
la parte ricorrente, l'avvocato (omissis) per la
Provincia resistente e l'avvocato (omissis) per
l'azienda controinteressata, la causa è stata discussa e decisa.
Diritto
1. Il
Comune di Luserna S. Giovanni impugna il provvedimento con cui la
Provincia di Torino ha autorizzato l'Azienda agricola (...) a
costruire ed esercire un impianto di cogenerazione alimentato da
fonte rinnovabile (biomassa legnosa) su terreni siti nel territorio
del Comune medesimo.
2. Costituendosi
in giudizio, l'impresa controinteressata ha eccepito in via
preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di
legittimazione attiva e di interesse a ricorrere.
L'eccezione non
può essere condivisa.
Ritiene
il collegio che non possa essere disconosciuta la legittimazione ad
agire dell'ente ricorrente, sia nella qualità di ente
esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire
danni dalla concreta individuazione delle aree per l'attivazione
dell'impianto di cogenerazione, sia nella veste di ente titolare del
potere di pianificazione urbanistica, sul quale certamente incide la
collocazione dell'impianto medesimo.
Tale
legittimazione sussiste a maggior ragione nella fattispecie in esame,
nella quale il Comune agisce a tutela dei peculiari interessi
pubblici rappresentati in sede procedimentale e asseritamente
disattesi dal provvedimento impugnato.
3. Passando
all'esame del merito del gravame, è opportuno premettere alcune
considerazioni di ordine generale.
3.1. In
ossequio a impegni internazionali e comunitari finalizzati alla
riduzione dell'inquinamento anche mediante lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, il Legislatore statale, in attuazione di
direttiva comunitaria, ha varato il Dlgs n. 387/2003, ispirato a
principi di semplificazione e accelerazione delle procedure
finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
In particolare,
l'articolo 12 del predetto decreto ha previsto il rilascio da parte
della regione o della provincia delegata di un'"autorizzazione
unica", che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni
altrimenti necessari e in cui confluiscono, con il meccanismo della
conferenza di servizi, anche le valutazioni di carattere
paesaggistico e quelle relative all'esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico.
3.2. Sulla
natura giuridica di detta conferenza si registrano opinioni non
univoche nella giurisprudenza amministrativa, una parte di essa
affermandone la natura "istruttoria" (Tar Campania Napoli,
sez. VII, nn. 9345/2009 e 9367/2009 e 157/2010; Consiglio di Stato
Sezione VI, n. 3502/2004 e Cga nn. 295/2008 e 763/2008), altra,
invece, la natura "decisoria" (Cons. Stato, Sezione VI, 22
febbraio 2010, n. 1020; Tar Campania Napoli, Sezione V, n. 1479/2010;
Tar Sicilia Palermo, Sezione II, n. 1539/2009).
La preferenza
per l'una o per l'altra opzione interpretativa ha rilevanti
conseguenze giuridiche in ordine alle modalità di formazione del
consenso e di superamento dell'eventuale dissenso formulato in seno
alla conferenza da una o più delle amministrazioni coinvolte.
3.3. Com'è
noto, alla conferenza "istruttoria" si ricorre nel caso in
cui sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti
amministrativi connessi (articolo 14, commi 1 e 3 legge 241/1990);
alla conferenza "decisoria", invece, si ricorre quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazione
pubbliche e non li ottenga entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta (oppure quando intervenga un espresso dissenso nel predetto
termine), ovvero quando l'attività del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche (articolo 14 commi 2 e 4 legge 241/1990).
Entrambi gli
istituti hanno la finalità di semplificare e velocizzare il
procedimento amministrativo, ma con la rilevante differenza che nel
primo caso vi è un'unica amministrazione competente a decidere
(cosiddetta decisione "monostrutturata") la quale, però,
prima di decidere, può acquisire contestualmente tramite la
conferenza di servizi le valutazioni istruttorie delle altre
amministrazioni interessate; nel secondo caso, invece, vi sono più
amministrazioni competenti ad assentire, sotto distinti profili, il
medesimo intervento o la medesima attività, ancorchè il rilascio
del provvedimento finale sia di competenza di una sola di esse
(cosiddetta decisione "pluristrutturata"); e da ciò
consegue che nel primo caso l'amministrazione procedente rimane
libera di determinare il contenuto del provvedimento conclusivo, dal
momento che questo rimane un atto di sua esclusiva competenza, salva
la facoltà degli interessati di impugnare il provvedimento
conclusivo che si discosti immotivatamente o irragionevolmente da
quanto emerso in sede di conferenza di servizi; nel secondo caso,
invece, il provvedimento finale deve tenere conto delle posizioni
prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi, così come
riassunte dal responsabile del procedimento nella determinazione
conclusiva della conferenza medesima, e ove poi il dissenso sia
espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, sono
dettate specifiche norme procedurali per il superamento di tale
dissenso.
3.4. L'articolo
12 del Dlgs 387/2003 non offre elementi univoci dai quali poter
desumere a quale delle due fattispecie il legislatore abbia inteso
ricondurre la conferenza di servizi preordinata all'esame di istanze
di autorizzazione alla realizzazione di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, e ciò spiega la contrapposizione
interpretativa venutasi a delineare nell'ambito della giurisprudenza
amministrativa tra la tesi della conferenza "istruttoria" e
quella della conferenza "decisoria", entrambe sostenute con
argomentazioni plausibili e ragionevolmente ancorate al (generico e
ambivalente) dato normativo.
3.5. Osserva
però il Collegio che entrambi gli orientamenti si sono formati in
epoca antecedente l'introduzione del decreto ministeriale 10
settembre 2010 n. 47987 il quale, nel dettare le linee guida statali
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
offre oggi alcuni elementi testuali in favore della tesi della natura
"decisoria" della conferenza di servizi qui in esame.
3.6. Si
tratta, in particolare, di due disposizioni contenute nella parte III
del predetto decreto ministeriale, concernenti la disciplina del
procedimento unico di cui all'articolo 12 citato:
— la
prima è quella contenuta nell'articolo 14.6, nella parte in cui si
prevede che la conferenza di servizi "si svolge con le modalità
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni";
— la
seconda è quella contenuta nell'articolo 15.1, in cui si prevede che
"l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata
di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di
servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni coinvolte".
3.7. A
ben guardare, entrambe le disposizioni sopra menzionate appaiono
compatibili solo con la natura decisoria della conferenza di servizi.
3.8. In
particolare, il rinvio integrale, senza specificazioni o eccezioni di
sorta, alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
241/1990 presuppone un implicito riferimento anche alle norme di cui
agli articoli 14-ter e 14-quater di detta legge relativamente alle
modalità di formazione del consenso tra le amministrazioni
partecipanti e agli effetti dell'eventuale dissenso manifestato da
una di esse: norme compatibili solo con il carattere polistrutturato
della conferenza di servizi "decisoria" e inapplicabili,
invece, alle ipotesi di conferenza "istruttoria", all'esito
della quale l'autorità procedente resta libera di determinare il
contenuto del provvedimento finale a prescindere da ogni eventuale
dissenso delle altre amministrazioni coinvolte: il quale, infatti,
laddove espresso, non impone l'adozione di particolari modalità
procedimentali per il suo superamento al di fuori della necessità
che l'atto conclusivo adottato dall'amministrazione procedente sia
adeguatamente motivato in relazione alle risultanze istruttorie
acquisite in seno alla conferenza.
3.9. Analogamente,
la previsione che la conferenza di servizi debba concludersi con una
determinazione motivata di conclusione da parte del responsabile del
procedimento e che l'autorizzazione unica debba conformarsi a detta
determinazione, è anch'essa compatibile solo con la natura decisoria
della conferenza di servizi, e così anche la previsione secondo cui
l'autorizzazione unica sostituisce ogni autorizzazione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni coinvolte: specificazione che, nel riprodurre
l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14-ter comma 9 della
legge 241/1990, non avrebbe ragion d'essere se la conferenza di
servizi qui in esame avesse natura istruttoria, posto che in tal caso
non vi sarebbero più amministrazioni competenti ad assentire, sotto
diversi profili, la medesima attività del privato, ma una sola
amministrazione titolare in via esclusiva del potere decisorio con
facoltà di acquisire, ove ritenuto "opportuno", le
valutazioni istruttorie di altre amministrazioni eventualmente
interessate.
3.10. Alla
luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio — conformemente a
quanto affermato dalla più recente e attenta dottrina — che alla
conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003
vada attribuita natura decisoria.
Tale opzione
ermeneutica assume rilievo ai fini della decisione del ricorso qui in
esame, per le ragioni che saranno qui di seguito evidenziate.
3.11 Tanto
premesso, è possibile passare alla disamina dei singoli motivi di
ricorso.
4. Con
il primo motivo, il Comune ha dedotto la violazione dell'articolo 12,
comma 3 Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'articolo 14-quater comma
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; in subordine, ha eccepito
l'illegittimità derivata della determinazione impugnata per effetto
dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 comma 4 del Dlgs
29 dicembre 2003, n. 387 per violazione degli artt. 5, 118 comma 1 e
120 della Costituzione: il Comune ha premesso che in seno alla
conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 Dlgs
387/2003, il proprio rappresentante ha espresso parere contrario al
rilascio dell'autorizzazione per ragioni concernenti la non
conformità urbanistica dell'area prescelta per la realizzazione
dell'impianto; secondo il Comune ciò avrebbe imposto alla Provincia
di rimettere la questione al Consiglio dei Ministri affinchè
provvedesse d'intesa con la Regione; a tale conclusione si
perverrebbe argomentando dal fatto che la conferenza di servizi
prevista dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003 ha natura "decisoria",
sicchè ad essa deve applicarsi la disciplina dettata dall'articolo
14 quater comma 3 della legge 241/1990 per il caso di "motivato
dissenso" formulato in seno alla conferenza da parte di una
amministrazione preposta alla tutela "paesaggistico-territoriale";
in subordine, la norma di cui all'articolo 12 Dlgs. 387/2003, nella
misura in cui fosse interpretata nel senso che il parere reso dal
Comune in seno alla conferenza di servizi non ha carattere
vincolante, sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dei
principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione tra
pubbliche amministrazioni, dal momento che essa comporta la
sostanziale sottrazione al Comune della tutela degli specifici
interessi di rilievo comunale connessi al governo del territorio e
alla tutela della salute pubblica.
4.1. Osserva
il collegio che le predette censure non possono essere condivise.
4.2. In
seno alla conferenza di servizi per cui è causa, il Comune di
Luserna non ha espresso un parere contrario sotto il profilo
"paesaggistico-territoriale", ma solo sotto il profilo
"urbanistico".
Il predetto
dissenso non atteneva, pertanto, ad uno degli interessi sensibili a
tutela dei quali l'articolo 14-quater impone l'attivazione di uno
speciale modulo procedimentale per il superamento del dissenso.
Dal punto di
vista propriamente "paesaggistico-territoriale", si è
pronuncia in seno al procedimento unico la competente Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici, attestando che nell'area
interessata dalla realizzazione dell'impianto non sono in atto
procedimenti finalizzati alla valutazione del pubblico interesse a
fini paesaggistici.
4.3. La
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 Dlgs
387/2002 formulata in via subordinata dall'Ente ricorrente è
manifestamente infondata: in un ambito composito e multiforme quale
quello dell'energia da fonte rinnovabile, caratterizzata
dall'intreccio di interessi pubblici facenti capo a diverse
amministrazioni collocate su diversi livelli di governo, il principio
di sussidiarietà verticale è necessariamente recessivo rispetto a
quello di leale cooperazione tra pubbliche Amministrazioni, il quale
giustifica l'introduzione da parte del Legislatore di principi e
normative che disciplino forme di concertazione e di valutazione
contestuale dei predetti interessi, impedendo, nel contempo, che
l'eventuale dissenso di una delle amministrazioni interessate possa
assumere valore di "veto" circa la conclusione favorevole
del procedimento.
4.4. Alla
stregua delle considerazioni fin qui esposte, il primo motivo di
ricorso non può trovare accoglimento.
5. Con
il secondo motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione
dell'articolo 12, commi 3, 4 e 4-bis, del Dlgs 29 dicembre 2003, n.
387 e dei principi di coordinamento e di buon andamento dell'azione
amministrativa, nonché vizi di eccesso di potere per
manifesta irragionevolezza e difetto d'istruttoria: secondo parte
ricorrente la determinazione impugnata sarebbe illegittima perché
affetta da carenza di istruttoria e di motivazione; in particolare,
essa difetterebbe di adeguata
motivazione:
a)
circa la ritenuta compatibilità urbanistica dell'impianto e,
soprattutto, circa le ragioni della prevalenza accordata
all'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto rispetto ai
concorrenti interessi pubblici connessi alla disciplina del
territorio e alla tutela della salute pubblica;
b) circa le
carenze progettuali sotto il profilo edilizio rilevate dal Comune e
dalla stessa Provincia in sede istruttoria e non sanate dall'impresa
richiedente (che si è limitata a dichiarare che le integrazioni
richieste sarebbero state consegnate soltanto prima dell'inizio dei
lavori all'ufficio tecnico comunale), tenuto conto che
l'autorizzazione impugnata è stata rilasciata con l'espressa
indicazione che la stessa costituisce "titolo a costruire";
c)
circa l'effettiva "disponibilità del suolo" su cui
realizzare sia l'impianto di cogenerazione sia la rete di
teleriscaldamento, così come prescritto dall'articolo 12, comma
4-bis Dlgs 387/2003;
d) infine,
circa l'entità delle "emissioni in atmosfera" che saranno
prodotte dall'impianto.
5.1. La
censura è fondata nei limiti qui di seguito precisati.
5.2. Quanto
alla conformità urbanistica dell'impianto.
In seno alla
conferenza di servizi del 28 ottobre 2010, il rappresentante del
Comune di Luserna ha fatto presente che il
progettato impianto di cogenerazione non risultava conforme con la
destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'insediamento
(classificata come "area per attrezzature di interesse generale
comunale e intercomunale, campeggi e attrezzature varie, con
destinazione d'uso parco gioco, parcheggio o pozzo acquedotto
comunale"), evidenziando che la relativa tabella di zona
prescrive che "non sono ammessi interventi se non connessi con
la formazione del servizio".
Nella
determinazione conclusiva impugnata nel presente giudizio, la
Provincia di Novara ha ritenuto che il rilievo formulato dal
rappresentante comunale non costituisse ragione ostativa al rilascio
dell'autorizzazione unica dal momento che questa, ai sensi
dell'articolo 12 comma 3 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387,
"costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".
Ritiene il
Collegio che tale motivazione sia del tutto carente.
È vero che
l'articolo 12 del Dlgs 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica
"costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico",
ma tale norma va letta secondo canoni di ragionevolezza e alla luce
dei principi di (mera) semplificazione procedimentale che la
ispirano.
L'autorizzazione
unica, infatti, si inserisce nella pianificazione urbanistica e può
variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo
procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la
coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della
pianificazione, con la conseguenza che l'effetto di variante
dell'autorizzazione unica è soltanto un meccanismo di
semplificazione.
L'effetto di
variante dell'autorizzazione unica non significa prevalenza
sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione,
quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse
stravolgere le linee di programmazione dell'uso del territorio che
ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse,
se l'eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico
potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso,
l'autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle
previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell'impianto,
tanto varrebbe non invitarla neppure, l'Amministrazione Comunale, a
partecipare ai lavori della conferenza.
Né
si può ritenere che le esigenze connesse all'approvvigionamento
energetico da fonte rinnovabile – che sono certamente prioritarie e
di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la
semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel
citato articolo 12 Dlgs 387/2003 – siano talmente preminenti da
legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del
territorio, dell'ambiente e della salute pubblica connesse alla
pianificazione territoriale.
Ciò non
significa, peraltro, che l'Amministrazione comunale sia titolare di
un potenziale potere di "veto" in ordine alla realizzazione
dell'impianto: significa soltanto che, nell'ambito della conferenza
di servizi decisoria di cui al citato articolo 12, l'eventuale
dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione,
attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione
conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che
dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e
delle ragioni per cui l'insediamento è stato ritenuto, nel confronto
dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le
caratteristiche dell'area interessata; una volta che in esito
alla conferenza di servizi l'autorità procedente sia pervenuta a
siffatta (motivata) conclusione, per il rilascio dell'autorizzazione
unica non sarà necessario attivare la complessa procedura di
variazione dello strumento urbanistico, ma la stessa autorizzazione
unica determinerà di diritto l'effetto di variante urbanistica.
Nel
caso in esame, tale valutazione è mancata del tutto, anche perché
la conferenza di servizi non è si è conclusa — come invece
avrebbe dovuto, attesa la sua natura decisoria — con la
determinazione conclusiva del responsabile del procedimento che desse
conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla stessa: di modo
che i rilievi istruttori concernenti le caratteristiche dell'area
oggetto dell'insediamento, esposti nelle pagine iniziali del verbale
della conferenza, sono rimaste oggetto delle valutazioni contrapposte
dell'amministrazione provinciale e di quella comunale, senza
che tale contrapposizione fosse risolta dal responsabile del
procedimento con la formulazione sintetica delle posizioni prevalenti
emerse in seno alla stessa, che consentisse in definitiva di
comprendere le ragioni dell'autorizzazione conclusiva.
In tal modo,
l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico sancito
dall'articolo 12 è stato utilizzato in modo improprio per aggirare,
senza alcuna motivazione, le valutazioni svolte dal Comune in seno
alla conferenza di servizi, finendo per vanificare la stessa utilità
della partecipazione comunale alla conferenza medesima.
Alla luce di
tali considerazioni, ritiene il collegio che la censura in esame sia
fondata e vada accolta.
5.3. Quanto
ai chiarimenti istruttori richiesti dal Comune.
In seno alla
conferenza di servizi del 28 ottobre 2010, il rappresentante del
Comune ha rilevato che "la
pratica risulta[va] carente di una serie di documentazioni"
e ha quindi richiesto, in particolare: "un'indagine del flusso
di traffico corredata di elaborati grafici e monitoraggio del
transito giornaliero, al fine di reperire il percorso di accesso alla
nuova centrale con dimostrazione dei diritti e titoli necessari per
il transito (…); una serie di particolari quotati riferiti alle
opere di recinzione in progetto, muri di sostegno, accessi carrai,
pedonali, serbatoi interrati, la nuova strada di accesso, le opere
inerenti al canale, un particolare costruttivo riferito ai materiali
che verranno utilizzati per l'edificio e per le opere correlate in
conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio; progetto
delle opere di mitigazione (…) e una tavola contenente l'esatta
sistemazione delle aree a parcheggio e viabilità, superfici
impermeabilizzate con indicati i sistemi di raccolta e di laminazione
delle acque prima dell'immissione nei recettori, e poi una
planimetria di progetto in scala 1:500 con indicazione dei tracciati
infrastrutturali, acquedotti, ecc. (…); il progetto esecutivo della
rete di tele riscaldamento prevista, con acquisizione delle
necessarie autorizzazioni o servitù di passaggio necessarie".
Ha precisato il
rappresentante comunale che "ogni valutazione di merito"
sarebbe stata possibile soltanto nel momento in cui il progetto fosse
stato disponibile nel suo complesso.
Dalla lettura
del verbale della conferenza di servizi si evince che la necessità
dei predetti chiarimenti — o quanto meno di una parte degli stessi
— è stata ritenuta necessaria dallo stesso dirigente della
Provincia di Novara che ha poi adottato l'autorizzazione conclusiva
(dr. (omissis): "non facciamo dibattiti, le esaminiamo,
se ci consegnate queste integrazioni, siamo nei tempi, il
procedimento è stato avviato a luglio …" (pag. 18); "ritengo
che sia opportuno dare risposta alle questioni poste" (pag. 19);
"... nella presentazione del dott. (omissis) abbiamo
posto il problema delle varie alternative per le strade di accesso ed
allora tali ipotesi vanno definite e concordate con il Comune di
Luserna San Giovanni. Non vogliamo impedire che l'autotreno arrivi,
ma ci deve essere la strada idonea. Se c'è già non lo so"
(pag. 20); "se la strada non è idonea ci si può inchiodare e
poi ci vuole la gru…non possiamo autorizzare un impianto privo di
accesso" (pag.21); ancora, quanto all'impianto di
teleriscaldamento "noi (Provincia) abbiamo bisogno che ci sia la
disponibilità, cioè che la ferrovia dia disponibilità…la
possibilità di tipo tecnico-impiantistico di allocare certi impianti
ci deve essere a priori" (pag. 22); "... Nel momento in cui
noi diamo l'Autorizzazione la Ditta il giorno dopo … inizia il
cantiere e io devo avere in mano tutta la documentazione
tecnico-urbanistica, compresa quella inerente la viabilità"
(pag. 22).
Dall'esame
degli atti di causa si evince che una parte dei chiarimenti richiesti
dal Comune è stata resa verbalmente — peraltro in modo
piuttosto sommario — in seno alla stessa conferenza di servizi dai
rappresentanti dell'azienda agricola (...), un'altra parte è stata
prodotta alla Provincia il giorno successivo, ma
la gran parte degli stessi (in particolare quella relativa alla rete
di teleriscaldamento, ma non solo) è stata lasciata in sospeso e, in
definitiva, è rimasta inevasa, anche perché quella del 28
ottobre 2010 è stata l'unica conferenza di servizi in cui si è
articolato il procedimento unico di cui all'articolo 12 Dlgs.
387/2003, dopo di che l'autorizzazione è stata rilasciata senza
ulteriori approfondimenti.
Va notato che
l'articolo 14-ter, comma 8 legge 241/1990 prevede che in sede di
conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta,
ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione, e che se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
Il principio è
stato ulteriormente specificato dall'articolo 14.11 dell'allegato 1
al Dm 10 settembre 2010 ("Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili"), il quale prevede che
"Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990,
l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la
valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle
altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in
un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se
il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i
successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30
giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede
all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili".
Nel
caso di specie il Comune di Luserna S. Giovanni ha esercitato
correttamente la facoltà prevista dalle norme appena menzionate,
richiedendo in seno alla conferenza di servizi chiarimenti e
ulteriore documentazione al soggetto proponente; e anche a voler
ritenere che una parte delle richieste sia stata soddisfatta in
conferenza di servizi e altra parte successivamente, è pacifico che
la restante parte è rimasta invece inevasa: basti considerare che,
oltre ai profili concernenti la rete di teleriscaldamento, in seno
alla conferenza uno dei tecnici della ditta proponente ha dichiarato
che "tutta la parte di cemento armato, esecutivi, calcoli
idraulici dei ponti, l'intubamento dei canali, perizia geologica per
le fondazioni" sarebbero state consegnate all'ufficio tecnico
comunale soltanto "prima dell'inizio dei lavori" (verbale
conferenza, pag. 15).
Ritiene il
Collegio che le norme sopra citate avrebbero dovuto indurre
l'Amministrazione procedente ad aggiornare la conferenza di servizi
ad una data successiva, nella quale si sarebbe dovuto valutare se,
alla stregua dei chiarimenti resi e di quelli rimasti inevasi, il
provvedimento autorizzatorio fosse o meno rilasciabile.
Invece, la
Provincia ha rilasciato direttamente l'autorizzazione senza attendere
i predetti chiarimenti, senza riconvocare la conferenza di servizi e
senza nulla dire in ordine ai profili tecnici rimasti insoluti in
sede istruttoria, benchè ritenuti rilevanti dallo stesso
rappresentante provinciale. E tali omissioni appaiono tanto più
gravi in quanto il provvedimento conclusivo è stato rilasciato con
l'espressa indicazione che lo stesso "costituisce titolo a
costruire e esercire l'impianto in conformità al progetto
approvato", laddove è evidente che se l'autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercire, è necessario che il
progetto dell'impianto sia stato esaminato ed approvato in tutti i
suoi aspetti.
Nel caso di
specie ciò non è avvenuto, essendo stata demandata alla fase
esecutiva la determinazione di contenuti essenziali del progetto
edilizio, primo fra tutti quello relativo alla rete di riscaldamento,
il cui progetto, alla data del rilascio dell'autorizzazione
impugnata, non risultava elaborato neppure a livello di progetto
definitivo, come invece richiesto dalla legge, tant'è vero che ne è
stato approvato solo il "piano di massima", peraltro
richiamato quale "parte integrante" dell'autorizzazione
rilasciata.
Alla
luce di tali considerazioni, appaiono fondate le censure di
violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di istruttoria
e di motivazione dedotte dalla parte ricorrente con riferimento anche
a tale profilo dell'atto impugnato.
5.4.
Quanto alla "disponibilità del suolo".
Parte
ricorrente sostiene che l'atto impugnato sarebbe illegittimo anchè
perché il soggetto proponente non avrebbe provato la disponibilità
del suolo su cui realizzare la rete di teleriscaldamento, in
violazione dell'articolo 12, comma 4–bis del Dlgs 387/2003.
La censura non
può essere condivisa.
L'articolo 12
comma 4-bis del Dlgs 387/2003 stabilisce che per la realizzazione di
impianti a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse,
il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque
prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo "su cui
realizzare l'impianto".
Tale prova, nel
caso di specie, è stata fornita e la circostanza non è contestata.
Per le "opere
connesse" alla realizzazione dell'impianto – tra le quali, nel
caso di specie, va ricompresa la rete di teleriscaldamento – la
norma prevede, invece, che la disponibilità del suolo possa essere
acquisita mediante procedura espropriativa, attesa la natura di
"pubblica utilità" delle opere medesime.
Ne consegue che
il soggetto proponente non era tenuto a dimostrare di avere la
disponibilità, oltre che del suolo sui cui realizzare l'impianto,
anche di quello su cui realizzare la rete di teleriscaldamento, dal
momento che la disponibilità quest'ultimo, occorrendo, avrebbe
potuto essere acquisito successivamente per via amministrativa.
La censura va
quindi disattesa.
5.5. Quanto
alle "emissioni in atmosfera".
Parte
ricorrente lamenta che con l'autorizzazione unica sia stata
rilasciata anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai
sensi dell'articolo 269 del Dlgs n. 152/2006, senza che sia stata
previamente verificata la conformità a legge di dette emissioni in
relazione al contesto ambientale, con conseguente difetto di
istruttoria e di motivazione.
La censura non
può essere condivisa dal momento che in seno alla conferenza di
servizi tali aspetti sono stati puntualmente esaminati (cfr. pagg.
11-12 del relativo verbale), tenendo in adeguata considerazione sia
la potenza termica dell'impianto, sia i limiti emissivi previsti
dalla normativa regionale di settore, sia la particolare
classificazione del Comune di Luserna per ciò che attiene alla
qualità dell'aria, pervenendosi quindi alla conclusione che con
l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e in particolare con
la realizzazione della rete di teleriscaldamento, l'impianto avrebbe
potuto garantire il rispetto di valori di emissione persino inferiori
a quelli previsti dalla normativa applicabile.
La censura va
quindi disattesa perché generica e contraddetta dalla documentazione
in atti.
6. Con
il terzo motivo, parte ricorrente ha dedotto la violazione
dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e
degli articoli 14-ter e quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria,
insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti.
La censura
concerne distinti profili di illegittimità dell'autorizzazione
impugnata e del relativo procedimento.
6.1. In
primo luogo, parte ricorrente lamenta che alla conferenza di servizi
non sia stata invitata la Regione, titolare del potere di
approvazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative
variante.
La censura non
è fondata.
La
partecipazione della Regione alla conferenza di servizi non era
necessaria, dal momento che la variante alla strumentazione
urbanistica comunale, implicita nell'autorizzazione unica rilasciata
al soggetto proponente, non aveva carattere strutturale.
6.2. In
secondo luogo, parte ricorrente lamenta che alla conferenza di
servizi non abbia partecipato l'Autorità preposta al rilascio
dell'autorizzazione all'attraversamento della linea ferroviaria.
La censura va
disattesa perché generica: non si comprende a quale porzione del
progetto dell'infrastruttura si faccia riferimento, né quale sarebbe
l'autorità competente a rilasciare la predetta autorizzazione.
6.3. In
terzo luogo, parte ricorrente lamenta che non tutte le valutazioni
prodromiche al rilascio dell'atto impugnato siano state svolte in
seno al "procedimento unico" di cui all'articolo 12 del
Dlgs 387/2003: ad esempio, l'Azienda (...) si è riservata di
produrre tutta una serie di integrazioni e precisazioni progettuali
(profilo edilizio, strade di accesso, rete di teleriscaldamento) solo
dopo il rilascio dell'autorizzazione, in sede di esecuzione
dell'opera; in tal modo una parte rilevante del procedimento è stata
sottratta alle valutazioni della conferenza di servizi.
La
censura è fondata e si ricollega a quella dedotta con il secondo
motivo.
A fronte della
richiesta di alcuni chiarimenti formulata in seno alla conferenza di
servizi dal rappresentante del Comune, il soggetto proponente si è
riservato di fornirli solo dopo il rilascio dell'autorizzazione,
prima di avviare i lavori. L'autorizzazione conclusiva è stata
quindi rilasciata senza che il soggetto proponente avesse fornito una
parte dei chiarimenti richiesti dal Comune e senza che la conferenza
di servizi, opportunamente riconvocata, si pronunciasse sulla
rilasciabilità o meno dell'autorizzazione conclusiva, in assenza
dell'integrazione mancante.
Ciò
configura violazione:
—
dell'articolo
14-ter, comma 8 legge 241/1990, richiamato dall'articolo 12, comma 4
Dlgs 387/2003, secondo cui "in sede di conferenza di servizi
possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti
dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione.
Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi
trenta giorni si procede all'esame del provvedimento";
—
dell'articolo
14.11 dell'allegato 1 al Dm 10 settembre 2010 n. 47987, secondo cui
"l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari
per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso
delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione
procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del
procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione
integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un
massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate
esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli
elementi disponibili";
—
dell'articolo
14.1 dell'allegato 1 al Dm 10 settembre 2010 n. 47987, il quale
prevede che nella conferenza di servizi devono necessariamente
confluire "tutti gli apporti amministrativi necessari per la
costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili", escludendo, pertanto, che le
relative valutazioni possano essere svolte in sedi diverse dalla
conferenza medesima o da parte di taluna soltanto delle
amministrazioni partecipanti alla conferenza stessa.
Dal tenore
delle difese sembra di comprendere che l'autorità procedente abbia
ritenuto che i chiarimenti richiesti dal Comune attenessero a profili
di dettaglio e che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fosse
sufficiente l'esame del progetto definitivo dell'impianto e delle
opere infrastrutturali.
(in
violazione, peraltro, dell'articolo 13.1 dell'allegato 1 al Dm 10
settembre 2010, secondo cui l'istanza per il rilascio
dell'autorizzazione unica è corredata dal "progetto definitivo"
dell'iniziativa, comprensivo delle "infrastrutture
indispensabili"previste); e per altTali
considerazioni, tuttavia, per un verso appaiono contraddette dalla
circostanza che un progetto "definitivo" della rete di
teleriscaldamento non è mai stato presentato dal soggetto
proponentero verso non esimevano, in ogni caso,
l'amministrazione provinciale dall'onere di riconvocare la conferenza
di servizi per consentire l'esame contestuale dei chiarimenti tecnici
forniti dal proponente e la valutazione circa l'effettiva rilevanza
di quelli omessi, esplicitando, infine, le posizioni prevalenti
emerse in quella sede nella determinazione conclusiva della
conferenza medesima (che invece è mancata del tutto).
6.4. Quest'ultima
considerazione si ricollega all'ultimo profilo di censura dedotto con
il motivo di ricorso qui in esame, con il quale parte ricorrente
lamenta che, all'esito della conferenza di servizi, il responsabile
del procedimento non abbia adottato alcuna determinazione conclusiva
che desse atto delle "posizioni prevalenti" emesse in seno
alla stessa, ma ha rilasciato direttamente l'autorizzazione.
La
censura è fondata, in fatto e in diritto.
In punto di
fatto, si evince dagli atti che nel caso di specie il procedimento
unico si è articolato in un'unica riunione della conferenza di
servizi, all'esito della quale, nonostante le posizioni non uniformi
delle amministrazioni partecipanti, il responsabile del procedimento
non ha assunto alcuna determinazione conclusiva che desse atto delle
posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e alla quale
potesse poi uniformarsi l'autorizzazione conclusiva.
In punto di
diritto, la necessità che la conferenza di servizi di cui
all'articolo 12 Dlgs 387/2003 si concluda con la determinazione
conclusiva del responsabile del procedimento non è solo una diretta
conseguenza della sua natura decisoria (con conseguente applicazione
dell'articolo 14-ter comma 9 legge 241/1990), ma è oggi testualmente
prevista dall'articolo 15.1 del citato Dm del 10 settembre 2010, il
quale dispone che l'autorizzazione unica deve essere "conforme
alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei
lavori della conferenza di servizi".
Anche
tale doglianza merita, pertanto, di essere accolta.
7. Infine,
con il quarto motivo, parte ricorrente ha lamentato eccesso di potere
per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione di
legge con riferimento alla Dcr 11 gennaio 2007, n. 98-1247 e alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas 19
marzo 2002, n. 42/2002 e s.m.i., violazione
del c.d. principio di precauzione, omessa e/o insufficiente
motivazione: secondo parte ricorrente i valori IRE e LC
indicati in progetto dall'interessata si fonderebbero su dati di
fatto non corrispondenti all'effettivo fabbisogno energetico delle
utenze civili e industriali presenti in loco; nessun documento
sarebbe stato prodotto in sede istruttoria a sostegno dei dati
dichiarati dall'azienda; la Provincia si sarebbe limitata a recepire
i dati forniti dall'interessata, senza svolgere alcun approfondimento
istruttorio; analogamente, il provvedimento impugnato conterrebbe un
riferimento del tutto generico alle "migliori tecniche
disponibili", in violazione del principio di precauzione in
materia ambientale; la Provincia avrebbe dovuto specificarle e non
l'ha fatto.
La
censura è fondata nei limiti qui di seguito precisati.
La parte del
provvedimento impugnato concernente la rete di teleriscaldamento fa
riferimento ad un piano "di massima" presentato dal
soggetto proponente, laddove la legge richiede che l'amministrazione
si pronunci su un progetto "definitivo". Ciò comporta che
ogni valutazione svolta dall'amministrazione provinciale in ordine
alla idoneità dell'impianto di cogenerazione a garantire, proprio in
virtù della rete di teleriscaldamento, il conseguimento dei valori
di rendimento energetico e a ridurre, nel contempo, le emissioni
inquinanti, risente necessariamente di tale deficit istruttorio.
Soltanto in
presenza di un progetto definitivo dell'infrastruttura — peraltro
imposto dalla legge — l'Amministrazione avrebbe potuto esprimersi
fondatamente sull'idoneità o meno dell'impianto di cogenerazione ad
assicurare un bilancio ambientale positivo.
Sono
quindi fondate, entro questi limiti, le censure di difetto di
istruttoria e di motivazione dedotte con il motivo qui in esame.
8. Sono
fondati anche i motivi aggiunti, con i quali parte ricorrente ha
impugnato la determinazione indicata in epigrafe con cui la Provincia
di Torino ha dichiarato che nell'oggetto dell'autorizzazione unica
non rientra la rete di teleriscaldamento e che la Provincia non ha
competenza a pronunciarsi sulla stessa.
8.1. Con
il primo motivo aggiunto si deduce l' illegittimità derivata della
determinazione impugnata, alla luce dei vizi di violazione di legge e
di eccesso di potere dedotti con il ricorso introduttivo nei
confronti dall'autorizzazione ivi impugnata.
8.2. Con
secondo motivo aggiunto si deduce violazione dell'articolo 12, comma
3 e 4 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, dell'articolo 14-quater
comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli articoli
2.1, 3, 10.1, 13.1, 14.1 e 15.1 del Dm 10 settembre 2010, n. 47987
del Ministero dello sviluppo economico; violazione del
principio di buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di
potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e
contraddittorietà, nonché per sviamento della causa tipica: secondo
parte ricorrente la determinazione impugnata viola
il principio di onnicomprensività dell'autorizzazione unica prevista
dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, la quale ricomprende in
sé anche la realizzazione delle infrastrutture di rete connesse e
indispensabili; del resto, l'istanza di autorizzazione presentata
dall'Azienda (...) comprendeva anche il progetto per la realizzazione
della rete di teleriscaldamento, per cui non si comprende per quale
ragione la Provincia, nonostante mancasse il progetto definitivo di
tale necessaria infrastruttura, abbia rilasciato ugualmente
l'autorizzazione approvando "il paino di massima" della
rete di teleriscaldamento quale "parte integrante del progetto";
ciò conferma che l'istruttoria è stata carente e lacunosa.
8.3. Le
censure possono essere esaminate congiuntamente.
L'autorizzazione
unica di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003 riguarda sia la
costruzione e l'esercizio "degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", sia "le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili" alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.
In tal senso
dispone il comma 3 del predetto articolo 12.
In senso
analogo dispone l'articolo 10.1 del Dm 10 settembre 2010 ("Fatto
salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la costruzione,
l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione
unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata").
Per tale
motivo, l'articolo 13.1 del predetto decreto ministeriale precisa che
l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata dal
"progetto definitivo" dell'iniziativa, comprensivo "delle
infrastrutture indispensabili previste".
Nel caso di
specie, è pacifico – come è emerso anche in sede di discussione
orale – che la rete di teleriscaldamento costituisce
un'infrastruttura indispensabile per la realizzazione e per il
funzionamento dell'impianto di cogenerazione, dal momento che è solo
grazie ad essa che il calore prodotto dall'impianto può essere
convogliato verso le utenze civili ed industriali, assicurando, in
tal modo, sia il necessario raggiungimento dei valori di rendimento
energetico, sia il contenimento delle emissioni inquinanti.
Lo conferma il
fatto che il progetto (di massima) della rete di teleriscaldamento è
stato richiamato nell'autorizzazione impugnata quale "parte
integrante" di quest'ultima.
Pertanto,
ritiene il Collegio che il progetto (definitivo) della rete di
teleriscaldamento costituisse un elemento essenziale dell'impianto di
cogenerazione sul quale la conferenza di servizi avrebbe dovuto
pronunciarsi, dal momento che, secondo noti principi, il procedimento
unico definito dall'articolo 12 Dlgs n. 387/2003 ha carattere
omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento (Tar Piemonte
Torino, Sezione I, 25 settembre 2009, n. 2292).
Da tali
considerazioni consegue che la determinazione provinciale impugnata
con i motivi aggiunti è illegittima dal momento che la conferenza di
servizi di cui all'articolo 12 Dlgs 387/2003 costituisce la sede
esclusiva in cui avrebbe dovuto essere esaminato ed approvato anche
il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento, secondo
quanto previsto dalla normativa di settore.
9. Alla
luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto, nei
termini e nei limiti precisati.
10. Ai
sensi dell'articolo 34 comma 1 lettera e) C.p.a., si ritiene
opportuno indicare le misure idonee ad assicurare l'attuazione della
presente decisione da parte dell'Amministrazione provinciale, la
quale dovrà, in particolare, secondo le modalità e nel rispetto dei
termini di cui all'articolo 14.11 dell'allegato 1 al Dm 10 settebre
2010:
a) richiedere
al soggetto proponente di produrre il progetto definitivo della rete
di teleriscaldamento e gli ulteriori chiarimenti istruttori richiesti
dal Comune di Luserna S. Giovanni e non ancora evasi;
b) riconvocare
la conferenza di servizi;
c) riesaminare
in conferenza di servizi, alla luce dei chiarimenti resi dal
proponente anche in ordine alla rete di teleriscaldamento, i profili
di dissenso formulati dal Comune di Luserna S. Giovanni sotto il
profilo urbanistico ed edilizio;
d) concludere
la conferenza di servizi con la determinazione conclusiva del
responsabile del procedimento, dando conto delle posizioni prevalenti
emerse in seno alla conferenza;
e) adottare il
provvedimento conclusivo di rilascio o di diniego dell'autorizzazione
unica di cui all'articolo 12 Dlgs 387/2003 in senso conforme al
contenuto della determinazione conclusiva di cui al punto precedente,
avendo riguardo sia all'impianto di cogenerazione sia alla rete di
teleriscaldamento.
11. Le
spese di lite possono essere compensate per la complessità delle
questioni esaminate.
PQM
Il
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti
indicati in epigrafe:
a)
li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti e
per gli effetti indicati in motivazione;
b) compensa le
spese di lite.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Torino nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con
l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in
segreteria il 21 dicembre 2011.
Sentenza Tar Piemonte 21 dicembre 2011, n. 1342
Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili - Procedimento - Conferenza dei servizi - Natura decisoria
Parole chiave: Energie rinnovabili | Biomasse / Biocombustibili | Autorizzazioni | Procedure semplificate
Testo vigente oggi 22-10-2013
Tribunale amministrativo regionale (Tar)
Sentenza 21 dicembre 2011, n. 1342
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
(Sezione prima)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Luserba San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);
contro
Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati(omissis);
nei confronti di
Azienda agricola (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);
per l'annullamento
della determinazione 23 dicembre 2010, prot. n. 180-47784/2010, con cui il Dirigente del Servizio qualità dell'aria e delle risorse energetiche della Provincia di Torino ha autorizzato l'Azienda agricola (...) alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa legnosa nel Comune di Luserna S. Giovanni;
del verbale relativo alla Conferenza dei servizi tenutasi in data 28 ottobre 2010;
nonché con i motivi aggiunti in data 28 ottobre 2011:
della determinazione 18 luglio 2011, n. 621040, del Dirigente del Servizio risorse energetiche della Provincia di Torino (pervenuta il 20 luglio 2011), con la quale è stato comunicato al Comune di Luserna S.G. che "... la rete di teleriscaldamento non rientra nell'oggetto dell'autorizzazione unica (...) e che l'Amministrazione scrivente comunica di non avere competenza per quanto attiene alla realizzazione della rete di teleriscaldamento da eseguirsi nel territorio comunale di Luserna S. Giovanni";
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Torino e dell'Azienda agricola (...);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Con ricorso notificato alla Provincia di Torino in data 1° marzo 2011 e all'Azienda agricola (...) in data 1° marzo-14 aprile 2011, e depositato il 15 marzo 2001, il Comune di Luserna S. Giovanni ha impugnato la determinazione prot. n. 180-47784/2010 in data 23 dicembre 2010, comunicata al Comune ricorrente il 31 dicembre 2010, con cui il dirigente del Servizio qualità dell'aria e delle risorse energetiche della Provincia di Torino ha autorizzato l'Azienda agricola (...), ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, a costruire ed esercire un impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile (biomassa legnosa) su terreni siti nel territorio del Comune medesimo.
2. Il ricorso è stato affidato a quattro motivi, con i quali sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, nei termini che saranno diffusamente esposti in seguito.
3. Con successivo atto notificato in data 8 aprile 2011 e depositato il 16 aprile 2011 il Comune ricorrente ha formulato istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
4. Si è costituita la Provincia di Torino resistendo al gravame con articolate difese.
5. Si è costituita la controinteressata Azienda agricola (...) eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
6. Alla camera di consiglio del 12 maggio 2011, su richiesta congiunta dei difensori delle parti, la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata al merito ed è stata contestualmente fissata l'udienza di discussione per il giorno 0ì3 novembre 2011.
7. Con successivi motivi aggiunti notificati alla Provincia di Torino il 25 ottobre 2011 e alla controinteressata il 25-28 ottobre 2011 e depositati il 28 ottobre 2011, l'Ente ricorrente ha impugnato la determinazione n. 621040 del 18 luglio 2011 con cui il Dirigente del Servizio risorse energetiche della Provincia di Torino ha comunicato al Comune di Luserna che la realizzazione della rete di teleriscaldamento non rientra nell'oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata all'Azienda agricola (...) e di non avere competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della rete di teleriscaldamento da eseguirsi nel territorio comunale di Luserna San Giovanni.
L'Ente ricorrente ha censurato i predetti provvedimenti denunciandone profili di illegittimità propria e derivata, nei termini che saranno esposti nel prosieguo unitamente alla disamina delle censure.
Con i motivi aggiunti è stata riproposta l'istanza cautelare.
8. All'udienza pubblica del 3 novembre 2011, presenti l'avvocato (omissis) per la parte ricorrente, l'avvocato (omissis) per la Provincia e l'avvocato (omissis) per l'Azienda agricola (...), il difensore di parte ricorrente ha fatto presente di aver depositato pochi giorni prima motivi aggiunti con istanza cautelare; le parti hanno rappresentato l'esigenza di una sollecita definizione della controversia; parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare sui motivi aggiunti e le controparti hanno dichiarato di rinunciare a tutti i termini a difesa sui motivi aggiunti. Il Collegio ne ha preso atto e ha rinviato la discussione del ricorso e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica del 17 novembre 2011.
9. All'udienza pubblica del 17 novembre 2011, presenti l'avvocato (omissis) per la parte ricorrente, l'avvocato (omissis) per la Provincia resistente e l'avvocato (omissis) per l'azienda controinteressata, la causa è stata discussa e decisa.
Diritto
1. Il Comune di Luserna S. Giovanni impugna il provvedimento con cui la Provincia di Torino ha autorizzato l'Azienda agricola (...) a costruire ed esercire un impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile (biomassa legnosa) su terreni siti nel territorio del Comune medesimo.
2. Costituendosi in giudizio, l'impresa controinteressata ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere.
L'eccezione non può essere condivisa.
Ritiene il collegio che non possa essere disconosciuta la legittimazione ad agire dell'ente ricorrente, sia nella qualità di ente esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire danni dalla concreta individuazione delle aree per l'attivazione dell'impianto di cogenerazione, sia nella veste di ente titolare del potere di pianificazione urbanistica, sul quale certamente incide la collocazione dell'impianto medesimo.
Tale legittimazione sussiste a maggior ragione nella fattispecie in esame, nella quale il Comune agisce a tutela dei peculiari interessi pubblici rappresentati in sede procedimentale e asseritamente disattesi dal provvedimento impugnato.
3. Passando all'esame del merito del gravame, è opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale.
3.1. In ossequio a impegni internazionali e comunitari finalizzati alla riduzione dell'inquinamento anche mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Legislatore statale, in attuazione di direttiva comunitaria, ha varato il Dlgs n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, l'articolo 12 del predetto decreto ha previsto il rilascio da parte della regione o della provincia delegata di un'"autorizzazione unica", che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari e in cui confluiscono, con il meccanismo della conferenza di servizi, anche le valutazioni di carattere paesaggistico e quelle relative all'esistenza di vincoli di carattere storico-artistico.
3.2. Sulla natura giuridica di detta conferenza si registrano opinioni non univoche nella giurisprudenza amministrativa, una parte di essa affermandone la natura "istruttoria" (Tar Campania Napoli, sez. VII, nn. 9345/2009 e 9367/2009 e 157/2010; Consiglio di Stato Sezione VI, n. 3502/2004 e Cga nn. 295/2008 e 763/2008), altra, invece, la natura "decisoria" (Cons. Stato, Sezione VI, 22 febbraio 2010, n. 1020; Tar Campania Napoli, Sezione V, n. 1479/2010; Tar Sicilia Palermo, Sezione II, n. 1539/2009).
La preferenza per l'una o per l'altra opzione interpretativa ha rilevanti conseguenze giuridiche in ordine alle modalità di formazione del consenso e di superamento dell'eventuale dissenso formulato in seno alla conferenza da una o più delle amministrazioni coinvolte.
3.3. Com'è noto, alla conferenza "istruttoria" si ricorre nel caso in cui sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (articolo 14, commi 1 e 3 legge 241/1990); alla conferenza "decisoria", invece, si ricorre quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazione pubbliche e non li ottenga entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (oppure quando intervenga un espresso dissenso nel predetto termine), ovvero quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche (articolo 14 commi 2 e 4 legge 241/1990).
Entrambi gli istituti hanno la finalità di semplificare e velocizzare il procedimento amministrativo, ma con la rilevante differenza che nel primo caso vi è un'unica amministrazione competente a decidere (cosiddetta decisione "monostrutturata") la quale, però, prima di decidere, può acquisire contestualmente tramite la conferenza di servizi le valutazioni istruttorie delle altre amministrazioni interessate; nel secondo caso, invece, vi sono più amministrazioni competenti ad assentire, sotto distinti profili, il medesimo intervento o la medesima attività, ancorchè il rilascio del provvedimento finale sia di competenza di una sola di esse (cosiddetta decisione "pluristrutturata"); e da ciò consegue che nel primo caso l'amministrazione procedente rimane libera di determinare il contenuto del provvedimento conclusivo, dal momento che questo rimane un atto di sua esclusiva competenza, salva la facoltà degli interessati di impugnare il provvedimento conclusivo che si discosti immotivatamente o irragionevolmente da quanto emerso in sede di conferenza di servizi; nel secondo caso, invece, il provvedimento finale deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi, così come riassunte dal responsabile del procedimento nella determinazione conclusiva della conferenza medesima, e ove poi il dissenso sia espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento di tale dissenso.
3.4. L'articolo 12 del Dlgs 387/2003 non offre elementi univoci dai quali poter desumere a quale delle due fattispecie il legislatore abbia inteso ricondurre la conferenza di servizi preordinata all'esame di istanze di autorizzazione alla realizzazione di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e ciò spiega la contrapposizione interpretativa venutasi a delineare nell'ambito della giurisprudenza amministrativa tra la tesi della conferenza "istruttoria" e quella della conferenza "decisoria", entrambe sostenute con argomentazioni plausibili e ragionevolmente ancorate al (generico e ambivalente) dato normativo.
3.5. Osserva però il Collegio che entrambi gli orientamenti si sono formati in epoca antecedente l'introduzione del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 47987 il quale, nel dettare le linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, offre oggi alcuni elementi testuali in favore della tesi della natura "decisoria" della conferenza di servizi qui in esame.
3.6. Si tratta, in particolare, di due disposizioni contenute nella parte III del predetto decreto ministeriale, concernenti la disciplina del procedimento unico di cui all'articolo 12 citato:
— la prima è quella contenuta nell'articolo 14.6, nella parte in cui si prevede che la conferenza di servizi "si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni";
— la seconda è quella contenuta nell'articolo 15.1, in cui si prevede che "l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte".
3.7. A ben guardare, entrambe le disposizioni sopra menzionate appaiono compatibili solo con la natura decisoria della conferenza di servizi.
3.8. In particolare, il rinvio integrale, senza specificazioni o eccezioni di sorta, alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 presuppone un implicito riferimento anche alle norme di cui agli articoli 14-ter e 14-quater di detta legge relativamente alle modalità di formazione del consenso tra le amministrazioni partecipanti e agli effetti dell'eventuale dissenso manifestato da una di esse: norme compatibili solo con il carattere polistrutturato della conferenza di servizi "decisoria" e inapplicabili, invece, alle ipotesi di conferenza "istruttoria", all'esito della quale l'autorità procedente resta libera di determinare il contenuto del provvedimento finale a prescindere da ogni eventuale dissenso delle altre amministrazioni coinvolte: il quale, infatti, laddove espresso, non impone l'adozione di particolari modalità procedimentali per il suo superamento al di fuori della necessità che l'atto conclusivo adottato dall'amministrazione procedente sia adeguatamente motivato in relazione alle risultanze istruttorie acquisite in seno alla conferenza.
3.9. Analogamente, la previsione che la conferenza di servizi debba concludersi con una determinazione motivata di conclusione da parte del responsabile del procedimento e che l'autorizzazione unica debba conformarsi a detta determinazione, è anch'essa compatibile solo con la natura decisoria della conferenza di servizi, e così anche la previsione secondo cui l'autorizzazione unica sostituisce ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte: specificazione che, nel riprodurre l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14-ter comma 9 della legge 241/1990, non avrebbe ragion d'essere se la conferenza di servizi qui in esame avesse natura istruttoria, posto che in tal caso non vi sarebbero più amministrazioni competenti ad assentire, sotto diversi profili, la medesima attività del privato, ma una sola amministrazione titolare in via esclusiva del potere decisorio con facoltà di acquisire, ove ritenuto "opportuno", le valutazioni istruttorie di altre amministrazioni eventualmente interessate.
3.10. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio — conformemente a quanto affermato dalla più recente e attenta dottrina — che alla conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003 vada attribuita natura decisoria.
Tale opzione ermeneutica assume rilievo ai fini della decisione del ricorso qui in esame, per le ragioni che saranno qui di seguito evidenziate.
3.11 Tanto premesso, è possibile passare alla disamina dei singoli motivi di ricorso.
4. Con il primo motivo, il Comune ha dedotto la violazione dell'articolo 12, comma 3 Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; in subordine, ha eccepito l'illegittimità derivata della determinazione impugnata per effetto dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 comma 4 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 per violazione degli artt. 5, 118 comma 1 e 120 della Costituzione: il Comune ha premesso che in seno alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 Dlgs 387/2003, il proprio rappresentante ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione per ragioni concernenti la non conformità urbanistica dell'area prescelta per la realizzazione dell'impianto; secondo il Comune ciò avrebbe imposto alla Provincia di rimettere la questione al Consiglio dei Ministri affinchè provvedesse d'intesa con la Regione; a tale conclusione si perverrebbe argomentando dal fatto che la conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003 ha natura "decisoria", sicchè ad essa deve applicarsi la disciplina dettata dall'articolo 14 quater comma 3 della legge 241/1990 per il caso di "motivato dissenso" formulato in seno alla conferenza da parte di una amministrazione preposta alla tutela "paesaggistico-territoriale"; in subordine, la norma di cui all'articolo 12 Dlgs. 387/2003, nella misura in cui fosse interpretata nel senso che il parere reso dal Comune in seno alla conferenza di servizi non ha carattere vincolante, sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dei principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni, dal momento che essa comporta la sostanziale sottrazione al Comune della tutela degli specifici interessi di rilievo comunale connessi al governo del territorio e alla tutela della salute pubblica.
4.1. Osserva il collegio che le predette censure non possono essere condivise.
4.2. In seno alla conferenza di servizi per cui è causa, il Comune di Luserna non ha espresso un parere contrario sotto il profilo "paesaggistico-territoriale", ma solo sotto il profilo "urbanistico".
Il predetto dissenso non atteneva, pertanto, ad uno degli interessi sensibili a tutela dei quali l'articolo 14-quater impone l'attivazione di uno speciale modulo procedimentale per il superamento del dissenso.
Dal punto di vista propriamente "paesaggistico-territoriale", si è pronuncia in seno al procedimento unico la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, attestando che nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto non sono in atto procedimenti finalizzati alla valutazione del pubblico interesse a fini paesaggistici.
4.3. La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 Dlgs 387/2002 formulata in via subordinata dall'Ente ricorrente è manifestamente infondata: in un ambito composito e multiforme quale quello dell'energia da fonte rinnovabile, caratterizzata dall'intreccio di interessi pubblici facenti capo a diverse amministrazioni collocate su diversi livelli di governo, il principio di sussidiarietà verticale è necessariamente recessivo rispetto a quello di leale cooperazione tra pubbliche Amministrazioni, il quale giustifica l'introduzione da parte del Legislatore di principi e normative che disciplino forme di concertazione e di valutazione contestuale dei predetti interessi, impedendo, nel contempo, che l'eventuale dissenso di una delle amministrazioni interessate possa assumere valore di "veto" circa la conclusione favorevole del procedimento.
4.4. Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
5. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 12, commi 3, 4 e 4-bis, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dei principi di coordinamento e di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché vizi di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e difetto d'istruttoria: secondo parte ricorrente la determinazione impugnata sarebbe illegittima perché affetta da carenza di istruttoria e di motivazione; in particolare, essa difetterebbe di adeguata motivazione:
a) circa la ritenuta compatibilità urbanistica dell'impianto e, soprattutto, circa le ragioni della prevalenza accordata all'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto rispetto ai concorrenti interessi pubblici connessi alla disciplina del territorio e alla tutela della salute pubblica;
b) circa le carenze progettuali sotto il profilo edilizio rilevate dal Comune e dalla stessa Provincia in sede istruttoria e non sanate dall'impresa richiedente (che si è limitata a dichiarare che le integrazioni richieste sarebbero state consegnate soltanto prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale), tenuto conto che l'autorizzazione impugnata è stata rilasciata con l'espressa indicazione che la stessa costituisce "titolo a costruire";
c) circa l'effettiva "disponibilità del suolo" su cui realizzare sia l'impianto di cogenerazione sia la rete di teleriscaldamento, così come prescritto dall'articolo 12, comma 4-bis Dlgs 387/2003;
d) infine, circa l'entità delle "emissioni in atmosfera" che saranno prodotte dall'impianto.
5.1. La censura è fondata nei limiti qui di seguito precisati.
5.2. Quanto alla conformità urbanistica dell'impianto.
In seno alla conferenza di servizi del 28 ottobre 2010, il rappresentante del Comune di Luserna ha fatto presente che il progettato impianto di cogenerazione non risultava conforme con la destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'insediamento (classificata come "area per attrezzature di interesse generale comunale e intercomunale, campeggi e attrezzature varie, con destinazione d'uso parco gioco, parcheggio o pozzo acquedotto comunale"), evidenziando che la relativa tabella di zona prescrive che "non sono ammessi interventi se non connessi con la formazione del servizio".
Nella determinazione conclusiva impugnata nel presente giudizio, la Provincia di Novara ha ritenuto che il rilievo formulato dal rappresentante comunale non costituisse ragione ostativa al rilascio dell'autorizzazione unica dal momento che questa, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".
Ritiene il Collegio che tale motivazione sia del tutto carente.
È vero che l'articolo 12 del Dlgs 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", ma tale norma va letta secondo canoni di ragionevolezza e alla luce dei principi di (mera) semplificazione procedimentale che la ispirano.
L'autorizzazione unica, infatti, si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione, con la conseguenza che l'effetto di variante dell'autorizzazione unica è soltanto un meccanismo di semplificazione.
L'effetto di variante dell'autorizzazione unica non significa prevalenza sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione, quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse stravolgere le linee di programmazione dell'uso del territorio che ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse, se l'eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso, l'autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell'impianto, tanto varrebbe non invitarla neppure, l'Amministrazione Comunale, a partecipare ai lavori della conferenza.
Né si può ritenere che le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile – che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel citato articolo 12 Dlgs 387/2003 – siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale.
Ciò non significa, peraltro, che l'Amministrazione comunale sia titolare di un potenziale potere di "veto" in ordine alla realizzazione dell'impianto: significa soltanto che, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui al citato articolo 12, l'eventuale dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e delle ragioni per cui l'insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le caratteristiche dell'area interessata; una volta che in esito alla conferenza di servizi l'autorità procedente sia pervenuta a siffatta (motivata) conclusione, per il rilascio dell'autorizzazione unica non sarà necessario attivare la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico, ma la stessa autorizzazione unica determinerà di diritto l'effetto di variante urbanistica.
Nel caso in esame, tale valutazione è mancata del tutto, anche perché la conferenza di servizi non è si è conclusa — come invece avrebbe dovuto, attesa la sua natura decisoria — con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento che desse conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla stessa: di modo che i rilievi istruttori concernenti le caratteristiche dell'area oggetto dell'insediamento, esposti nelle pagine iniziali del verbale della conferenza, sono rimaste oggetto delle valutazioni contrapposte dell'amministrazione provinciale e di quella comunale, senza che tale contrapposizione fosse risolta dal responsabile del procedimento con la formulazione sintetica delle posizioni prevalenti emerse in seno alla stessa, che consentisse in definitiva di comprendere le ragioni dell'autorizzazione conclusiva.
In tal modo, l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico sancito dall'articolo 12 è stato utilizzato in modo improprio per aggirare, senza alcuna motivazione, le valutazioni svolte dal Comune in seno alla conferenza di servizi, finendo per vanificare la stessa utilità della partecipazione comunale alla conferenza medesima.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che la censura in esame sia fondata e vada accolta.
5.3. Quanto ai chiarimenti istruttori richiesti dal Comune.
In seno alla conferenza di servizi del 28 ottobre 2010, il rappresentante del Comune ha rilevato che "la pratica risulta[va] carente di una serie di documentazioni" e ha quindi richiesto, in particolare: "un'indagine del flusso di traffico corredata di elaborati grafici e monitoraggio del transito giornaliero, al fine di reperire il percorso di accesso alla nuova centrale con dimostrazione dei diritti e titoli necessari per il transito (…); una serie di particolari quotati riferiti alle opere di recinzione in progetto, muri di sostegno, accessi carrai, pedonali, serbatoi interrati, la nuova strada di accesso, le opere inerenti al canale, un particolare costruttivo riferito ai materiali che verranno utilizzati per l'edificio e per le opere correlate in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio; progetto delle opere di mitigazione (…) e una tavola contenente l'esatta sistemazione delle aree a parcheggio e viabilità, superfici impermeabilizzate con indicati i sistemi di raccolta e di laminazione delle acque prima dell'immissione nei recettori, e poi una planimetria di progetto in scala 1:500 con indicazione dei tracciati infrastrutturali, acquedotti, ecc. (…); il progetto esecutivo della rete di tele riscaldamento prevista, con acquisizione delle necessarie autorizzazioni o servitù di passaggio necessarie".
Ha precisato il rappresentante comunale che "ogni valutazione di merito" sarebbe stata possibile soltanto nel momento in cui il progetto fosse stato disponibile nel suo complesso.
Dalla lettura del verbale della conferenza di servizi si evince che la necessità dei predetti chiarimenti — o quanto meno di una parte degli stessi — è stata ritenuta necessaria dallo stesso dirigente della Provincia di Novara che ha poi adottato l'autorizzazione conclusiva (dr. (omissis): "non facciamo dibattiti, le esaminiamo, se ci consegnate queste integrazioni, siamo nei tempi, il procedimento è stato avviato a luglio …" (pag. 18); "ritengo che sia opportuno dare risposta alle questioni poste" (pag. 19); "... nella presentazione del dott. (omissis) abbiamo posto il problema delle varie alternative per le strade di accesso ed allora tali ipotesi vanno definite e concordate con il Comune di Luserna San Giovanni. Non vogliamo impedire che l'autotreno arrivi, ma ci deve essere la strada idonea. Se c'è già non lo so" (pag. 20); "se la strada non è idonea ci si può inchiodare e poi ci vuole la gru…non possiamo autorizzare un impianto privo di accesso" (pag.21); ancora, quanto all'impianto di teleriscaldamento "noi (Provincia) abbiamo bisogno che ci sia la disponibilità, cioè che la ferrovia dia disponibilità…la possibilità di tipo tecnico-impiantistico di allocare certi impianti ci deve essere a priori" (pag. 22); "... Nel momento in cui noi diamo l'Autorizzazione la Ditta il giorno dopo … inizia il cantiere e io devo avere in mano tutta la documentazione tecnico-urbanistica, compresa quella inerente la viabilità" (pag. 22).
Dall'esame degli atti di causa si evince che una parte dei chiarimenti richiesti dal Comune è stata resa verbalmente — peraltro in modo piuttosto sommario — in seno alla stessa conferenza di servizi dai rappresentanti dell'azienda agricola (...), un'altra parte è stata prodotta alla Provincia il giorno successivo, ma la gran parte degli stessi (in particolare quella relativa alla rete di teleriscaldamento, ma non solo) è stata lasciata in sospeso e, in definitiva, è rimasta inevasa, anche perché quella del 28 ottobre 2010 è stata l'unica conferenza di servizi in cui si è articolato il procedimento unico di cui all'articolo 12 Dlgs. 387/2003, dopo di che l'autorizzazione è stata rilasciata senza ulteriori approfondimenti.
Va notato che l'articolo 14-ter, comma 8 legge 241/1990 prevede che in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione, e che se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
Il principio è stato ulteriormente specificato dall'articolo 14.11 dell'allegato 1 al Dm 10 settembre 2010 ("Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), il quale prevede che "Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili".
Nel caso di specie il Comune di Luserna S. Giovanni ha esercitato correttamente la facoltà prevista dalle norme appena menzionate, richiedendo in seno alla conferenza di servizi chiarimenti e ulteriore documentazione al soggetto proponente; e anche a voler ritenere che una parte delle richieste sia stata soddisfatta in conferenza di servizi e altra parte successivamente, è pacifico che la restante parte è rimasta invece inevasa: basti considerare che, oltre ai profili concernenti la rete di teleriscaldamento, in seno alla conferenza uno dei tecnici della ditta proponente ha dichiarato che "tutta la parte di cemento armato, esecutivi, calcoli idraulici dei ponti, l'intubamento dei canali, perizia geologica per le fondazioni" sarebbero state consegnate all'ufficio tecnico comunale soltanto "prima dell'inizio dei lavori" (verbale conferenza, pag. 15).
Ritiene il Collegio che le norme sopra citate avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione procedente ad aggiornare la conferenza di servizi ad una data successiva, nella quale si sarebbe dovuto valutare se, alla stregua dei chiarimenti resi e di quelli rimasti inevasi, il provvedimento autorizzatorio fosse o meno rilasciabile.
Invece, la Provincia ha rilasciato direttamente l'autorizzazione senza attendere i predetti chiarimenti, senza riconvocare la conferenza di servizi e senza nulla dire in ordine ai profili tecnici rimasti insoluti in sede istruttoria, benchè ritenuti rilevanti dallo stesso rappresentante provinciale. E tali omissioni appaiono tanto più gravi in quanto il provvedimento conclusivo è stato rilasciato con l'espressa indicazione che lo stesso "costituisce titolo a costruire e esercire l'impianto in conformità al progetto approvato", laddove è evidente che se l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire, è necessario che il progetto dell'impianto sia stato esaminato ed approvato in tutti i suoi aspetti.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, essendo stata demandata alla fase esecutiva la determinazione di contenuti essenziali del progetto edilizio, primo fra tutti quello relativo alla rete di riscaldamento, il cui progetto, alla data del rilascio dell'autorizzazione impugnata, non risultava elaborato neppure a livello di progetto definitivo, come invece richiesto dalla legge, tant'è vero che ne è stato approvato solo il "piano di massima", peraltro richiamato quale "parte integrante" dell'autorizzazione rilasciata.
Alla luce di tali considerazioni, appaiono fondate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione dedotte dalla parte ricorrente con riferimento anche a tale profilo dell'atto impugnato.
5.4. Quanto alla "disponibilità del suolo".
Parte ricorrente sostiene che l'atto impugnato sarebbe illegittimo anchè perché il soggetto proponente non avrebbe provato la disponibilità del suolo su cui realizzare la rete di teleriscaldamento, in violazione dell'articolo 12, comma 4–bis del Dlgs 387/2003.
La censura non può essere condivisa.
L'articolo 12 comma 4-bis del Dlgs 387/2003 stabilisce che per la realizzazione di impianti a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo "su cui realizzare l'impianto".
Tale prova, nel caso di specie, è stata fornita e la circostanza non è contestata.
Per le "opere connesse" alla realizzazione dell'impianto – tra le quali, nel caso di specie, va ricompresa la rete di teleriscaldamento – la norma prevede, invece, che la disponibilità del suolo possa essere acquisita mediante procedura espropriativa, attesa la natura di "pubblica utilità" delle opere medesime.
Ne consegue che il soggetto proponente non era tenuto a dimostrare di avere la disponibilità, oltre che del suolo sui cui realizzare l'impianto, anche di quello su cui realizzare la rete di teleriscaldamento, dal momento che la disponibilità quest'ultimo, occorrendo, avrebbe potuto essere acquisito successivamente per via amministrativa.
La censura va quindi disattesa.
5.5. Quanto alle "emissioni in atmosfera".
Parte ricorrente lamenta che con l'autorizzazione unica sia stata rilasciata anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del Dlgs n. 152/2006, senza che sia stata previamente verificata la conformità a legge di dette emissioni in relazione al contesto ambientale, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione.
La censura non può essere condivisa dal momento che in seno alla conferenza di servizi tali aspetti sono stati puntualmente esaminati (cfr. pagg. 11-12 del relativo verbale), tenendo in adeguata considerazione sia la potenza termica dell'impianto, sia i limiti emissivi previsti dalla normativa regionale di settore, sia la particolare classificazione del Comune di Luserna per ciò che attiene alla qualità dell'aria, pervenendosi quindi alla conclusione che con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e in particolare con la realizzazione della rete di teleriscaldamento, l'impianto avrebbe potuto garantire il rispetto di valori di emissione persino inferiori a quelli previsti dalla normativa applicabile.
La censura va quindi disattesa perché generica e contraddetta dalla documentazione in atti.
6. Con il terzo motivo, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e degli articoli 14-ter e quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti.
La censura concerne distinti profili di illegittimità dell'autorizzazione impugnata e del relativo procedimento.
6.1. In primo luogo, parte ricorrente lamenta che alla conferenza di servizi non sia stata invitata la Regione, titolare del potere di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative variante.
La censura non è fondata.
La partecipazione della Regione alla conferenza di servizi non era necessaria, dal momento che la variante alla strumentazione urbanistica comunale, implicita nell'autorizzazione unica rilasciata al soggetto proponente, non aveva carattere strutturale.
6.2. In secondo luogo, parte ricorrente lamenta che alla conferenza di servizi non abbia partecipato l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione all'attraversamento della linea ferroviaria.
La censura va disattesa perché generica: non si comprende a quale porzione del progetto dell'infrastruttura si faccia riferimento, né quale sarebbe l'autorità competente a rilasciare la predetta autorizzazione.
6.3. In terzo luogo, parte ricorrente lamenta che non tutte le valutazioni prodromiche al rilascio dell'atto impugnato siano state svolte in seno al "procedimento unico" di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003: ad esempio, l'Azienda (...) si è riservata di produrre tutta una serie di integrazioni e precisazioni progettuali (profilo edilizio, strade di accesso, rete di teleriscaldamento) solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, in sede di esecuzione dell'opera; in tal modo una parte rilevante del procedimento è stata sottratta alle valutazioni della conferenza di servizi.
La censura è fondata e si ricollega a quella dedotta con il secondo motivo.
A fronte della richiesta di alcuni chiarimenti formulata in seno alla conferenza di servizi dal rappresentante del Comune, il soggetto proponente si è riservato di fornirli solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, prima di avviare i lavori. L'autorizzazione conclusiva è stata quindi rilasciata senza che il soggetto proponente avesse fornito una parte dei chiarimenti richiesti dal Comune e senza che la conferenza di servizi, opportunamente riconvocata, si pronunciasse sulla rilasciabilità o meno dell'autorizzazione conclusiva, in assenza dell'integrazione mancante.
Ciò configura violazione:
— dell'articolo 14-ter, comma 8 legge 241/1990, richiamato dall'articolo 12, comma 4 Dlgs 387/2003, secondo cui "in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento";
— dell'articolo 14.11 dell'allegato 1 al Dm 10 settembre 2010 n. 47987, secondo cui "l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili";
— dell'articolo 14.1 dell'allegato 1 al Dm 10 settembre 2010 n. 47987, il quale prevede che nella conferenza di servizi devono necessariamente confluire "tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili", escludendo, pertanto, che le relative valutazioni possano essere svolte in sedi diverse dalla conferenza medesima o da parte di taluna soltanto delle amministrazioni partecipanti alla conferenza stessa.
Dal tenore delle difese sembra di comprendere che l'autorità procedente abbia ritenuto che i chiarimenti richiesti dal Comune attenessero a profili di dettaglio e che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fosse sufficiente l'esame del progetto definitivo dell'impianto e delle opere infrastrutturali.
Tali considerazioni, tuttavia, per un verso appaiono contraddette dalla circostanza che un progetto "definitivo" della rete di teleriscaldamento non è mai stato presentato dal soggetto proponente (in violazione, peraltro, dell'articolo 13.1 dell'allegato 1 al Dm 10 settembre 2010, secondo cui l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata dal "progetto definitivo" dell'iniziativa, comprensivo delle "infrastrutture indispensabili"previste); e per altro verso non esimevano, in ogni caso, l'amministrazione provinciale dall'onere di riconvocare la conferenza di servizi per consentire l'esame contestuale dei chiarimenti tecnici forniti dal proponente e la valutazione circa l'effettiva rilevanza di quelli omessi, esplicitando, infine, le posizioni prevalenti emerse in quella sede nella determinazione conclusiva della conferenza medesima (che invece è mancata del tutto).
6.4. Quest'ultima considerazione si ricollega all'ultimo profilo di censura dedotto con il motivo di ricorso qui in esame, con il quale parte ricorrente lamenta che, all'esito della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento non abbia adottato alcuna determinazione conclusiva che desse atto delle "posizioni prevalenti" emesse in seno alla stessa, ma ha rilasciato direttamente l'autorizzazione.
La censura è fondata, in fatto e in diritto.
In punto di fatto, si evince dagli atti che nel caso di specie il procedimento unico si è articolato in un'unica riunione della conferenza di servizi, all'esito della quale, nonostante le posizioni non uniformi delle amministrazioni partecipanti, il responsabile del procedimento non ha assunto alcuna determinazione conclusiva che desse atto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e alla quale potesse poi uniformarsi l'autorizzazione conclusiva.
In punto di diritto, la necessità che la conferenza di servizi di cui all'articolo 12 Dlgs 387/2003 si concluda con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento non è solo una diretta conseguenza della sua natura decisoria (con conseguente applicazione dell'articolo 14-ter comma 9 legge 241/1990), ma è oggi testualmente prevista dall'articolo 15.1 del citato Dm del 10 settembre 2010, il quale dispone che l'autorizzazione unica deve essere "conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi".
Anche tale doglianza merita, pertanto, di essere accolta.
7. Infine, con il quarto motivo, parte ricorrente ha lamentato eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione di legge con riferimento alla Dcr 11 gennaio 2007, n. 98-1247 e alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas 19 marzo 2002, n. 42/2002 e s.m.i., violazione del c.d. principio di precauzione, omessa e/o insufficiente motivazione: secondo parte ricorrente i valori IRE e LC indicati in progetto dall'interessata si fonderebbero su dati di fatto non corrispondenti all'effettivo fabbisogno energetico delle utenze civili e industriali presenti in loco; nessun documento sarebbe stato prodotto in sede istruttoria a sostegno dei dati dichiarati dall'azienda; la Provincia si sarebbe limitata a recepire i dati forniti dall'interessata, senza svolgere alcun approfondimento istruttorio; analogamente, il provvedimento impugnato conterrebbe un riferimento del tutto generico alle "migliori tecniche disponibili", in violazione del principio di precauzione in materia ambientale; la Provincia avrebbe dovuto specificarle e non l'ha fatto.
La censura è fondata nei limiti qui di seguito precisati.
La parte del provvedimento impugnato concernente la rete di teleriscaldamento fa riferimento ad un piano "di massima" presentato dal soggetto proponente, laddove la legge richiede che l'amministrazione si pronunci su un progetto "definitivo". Ciò comporta che ogni valutazione svolta dall'amministrazione provinciale in ordine alla idoneità dell'impianto di cogenerazione a garantire, proprio in virtù della rete di teleriscaldamento, il conseguimento dei valori di rendimento energetico e a ridurre, nel contempo, le emissioni inquinanti, risente necessariamente di tale deficit istruttorio.
Soltanto in presenza di un progetto definitivo dell'infrastruttura — peraltro imposto dalla legge — l'Amministrazione avrebbe potuto esprimersi fondatamente sull'idoneità o meno dell'impianto di cogenerazione ad assicurare un bilancio ambientale positivo.
Sono quindi fondate, entro questi limiti, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dedotte con il motivo qui in esame.
8. Sono fondati anche i motivi aggiunti, con i quali parte ricorrente ha impugnato la determinazione indicata in epigrafe con cui la Provincia di Torino ha dichiarato che nell'oggetto dell'autorizzazione unica non rientra la rete di teleriscaldamento e che la Provincia non ha competenza a pronunciarsi sulla stessa.
8.1. Con il primo motivo aggiunto si deduce l' illegittimità derivata della determinazione impugnata, alla luce dei vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti con il ricorso introduttivo nei confronti dall'autorizzazione ivi impugnata.
8.2. Con secondo motivo aggiunto si deduce violazione dell'articolo 12, comma 3 e 4 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, dell'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli articoli 2.1, 3, 10.1, 13.1, 14.1 e 15.1 del Dm 10 settembre 2010, n. 47987 del Ministero dello sviluppo economico; violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, nonché per sviamento della causa tipica: secondo parte ricorrente la determinazione impugnata viola il principio di onnicomprensività dell'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, la quale ricomprende in sé anche la realizzazione delle infrastrutture di rete connesse e indispensabili; del resto, l'istanza di autorizzazione presentata dall'Azienda (...) comprendeva anche il progetto per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, per cui non si comprende per quale ragione la Provincia, nonostante mancasse il progetto definitivo di tale necessaria infrastruttura, abbia rilasciato ugualmente l'autorizzazione approvando "il paino di massima" della rete di teleriscaldamento quale "parte integrante del progetto"; ciò conferma che l'istruttoria è stata carente e lacunosa.
8.3. Le censure possono essere esaminate congiuntamente.
L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003 riguarda sia la costruzione e l'esercizio "degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", sia "le opere connesse e le infrastrutture indispensabili" alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.
In tal senso dispone il comma 3 del predetto articolo 12.
In senso analogo dispone l'articolo 10.1 del Dm 10 settembre 2010 ("Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata").
Per tale motivo, l'articolo 13.1 del predetto decreto ministeriale precisa che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata dal "progetto definitivo" dell'iniziativa, comprensivo "delle infrastrutture indispensabili previste".
Nel caso di specie, è pacifico – come è emerso anche in sede di discussione orale – che la rete di teleriscaldamento costituisce un'infrastruttura indispensabile per la realizzazione e per il funzionamento dell'impianto di cogenerazione, dal momento che è solo grazie ad essa che il calore prodotto dall'impianto può essere convogliato verso le utenze civili ed industriali, assicurando, in tal modo, sia il necessario raggiungimento dei valori di rendimento energetico, sia il contenimento delle emissioni inquinanti.
Lo conferma il fatto che il progetto (di massima) della rete di teleriscaldamento è stato richiamato nell'autorizzazione impugnata quale "parte integrante" di quest'ultima.
Pertanto, ritiene il Collegio che il progetto (definitivo) della rete di teleriscaldamento costituisse un elemento essenziale dell'impianto di cogenerazione sul quale la conferenza di servizi avrebbe dovuto pronunciarsi, dal momento che, secondo noti principi, il procedimento unico definito dall'articolo 12 Dlgs n. 387/2003 ha carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento (Tar Piemonte Torino, Sezione I, 25 settembre 2009, n. 2292).
Da tali considerazioni consegue che la determinazione provinciale impugnata con i motivi aggiunti è illegittima dal momento che la conferenza di servizi di cui all'articolo 12 Dlgs 387/2003 costituisce la sede esclusiva in cui avrebbe dovuto essere esaminato ed approvato anche il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
9. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto, nei termini e nei limiti precisati.
10. Ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lettera e) C.p.a., si ritiene opportuno indicare le misure idonee ad assicurare l'attuazione della presente decisione da parte dell'Amministrazione provinciale, la quale dovrà, in particolare, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14.11 dell'allegato 1 al Dm 10 settebre 2010:
a) richiedere al soggetto proponente di produrre il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento e gli ulteriori chiarimenti istruttori richiesti dal Comune di Luserna S. Giovanni e non ancora evasi;
b) riconvocare la conferenza di servizi;
c) riesaminare in conferenza di servizi, alla luce dei chiarimenti resi dal proponente anche in ordine alla rete di teleriscaldamento, i profili di dissenso formulati dal Comune di Luserna S. Giovanni sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
d) concludere la conferenza di servizi con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento, dando conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza;
e) adottare il provvedimento conclusivo di rilascio o di diniego dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 Dlgs 387/2003 in senso conforme al contenuto della determinazione conclusiva di cui al punto precedente, avendo riguardo sia all'impianto di cogenerazione sia alla rete di teleriscaldamento.
11. Le spese di lite possono essere compensate per la complessità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti indicati in epigrafe:
a) li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 21 dicembre 2011http://www.nextville.it/normativa/1629/
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