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venerdì 26 luglio 2013
richiesta accertamenti emissioni odorigene discarica di Borgo Montello
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Oggetto: richiesta accertamenti emissioni odorigene discarica di Borgo Montello
Sono continuate nei giorni scorsi e anche oggi le emissioni odorigene moleste nei pressi della discarica di Borgo Montello. E’ ovvio che le emissioni moleste vengono percepite in modo diverso a seconda della distanza, dell’ubicazione, delle condizioni atmosferiche, oltre che delle lavorazioni in corso, del materiale (tipologia, quantità, qualità) che viene scaricato e del trattamento dello stesso materiale. Di conseguenza anche la percezione cambia nell’arco della giornata anche più volte. Eventuali sopralluoghi, quindi, fatti sporadicamente oppure fatti a campione o una tanto nell’arco della giornata potrebbero essere insufficienti. Infatti molte emissioni odorigene moleste avvengono di notte o comunque quando ci possono essere meno controlli. E’ in ogni caso indicativo che nel comunicato stampa dell’Arpalazio di 10 giorni fa, in seguito a sopralluoghi e verifiche “ha evidenziato presso i bacini S1, S2 e S3, gestiti dalla Società Ecoambiente, alcuni problemi inerenti la gestione dei pozzi di captazione del percolato da cui si libererebbero esalazioni di biogas non intercettate: Ecoambiente è stata quindi diffidata al ripristino immediato della funzionalità dei pozzi di captazione” e anche “rilevanza del sito di discarica di Borgo Montello ed alle sue implicazioni ambientali – sottolinea il commissario straordinario dell’ARPA, avvocato Corrado Carrubba – anche come possibile causa di molestia ai residenti. L’attuale fase tuttora caratterizzata da un semplice pretrattamento prima del conferimento in discarica richiede la massima attenzione e rigore da parte del gestore al fine di garantire comunque il massimo della tutela ambientale. Certamente questa soluzione, in cui il ciclo di trattamento non viene completato da una fase di trattamento ulteriore, va considerata – come ha chiarito lo stesso Ministero dell’Ambiente – un’opzione transitoria”. Queste dichiarazioni del commissario dell’ArpaLazio seguono le sue dichiarazioni del luglio 2012 che attestavano il diffuso inquinamento almeno dal 2005 nell’area della discarica di Borgo Montello. Per questi motivi si chiede che vengano continuate le verifiche ambientali delle emissioni odorigene almeno durante tutta l’estate nell’arco delle 24 ore e la verifica della copertura della discarica anche nelle giornate di sabato e domenica che, come mostrano alcune immagini già prodotte, non sempre avviene. Ovviamente, in base alla trasparenza degli atti amministrativi e alla relativa normativa, si chiede quale persona interessata in quanto consulente tecnico di parte dei cittadini che si sono costituiti parte civile, copia dei verbali e degli accertamenti svolti.
Si chiede di sapere a tale proposito se siano stati superati i Criteri di accettabilità indicativi
2 ouE/m3 per aree residenziali al primo ricettore / potenziale ricettore;
3 ouE/m3 per aree commerciali a 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore / potenziale ricettore;
4 ouE/m3 per aree agricole o industriali a 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore / potenziale ricettore;
- si chiede di conoscere le misurazioni delle emissioni odorigene moleste siano state effettuate con determinazioni di tipo analitico, oppure con olfattometria o con naso elettronico.
- si chiede di sapere se nell'autorizzazione al conferimento in discarica siano stati indicati i limiti delle emissioni odorigenesia in concentrazione di inquinanti (es H2S) che in unità odorimetriche (in genere 200 OU/m3)
- si chiede di sapere se nell'autorizzazione al conferimento in discarica siano state indicate le prescrizioni- accorgimenti da adottare in fase operativa per limitare l’insorgenza del fenomeno.
Infatti secondo l’Arpat della Toscana (l’analogo dell’Arpalazio)
Il giudice penale in caso di emissioni odorigene moleste applica l’art. 674 del c.p. “Getto pericoloso di cose” che punisce “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti..”
Il giudice individua la fattispecie di reato anche in caso di molestie olfattive che non violino alcun limite di legge (in quanto la legge non prevede un limite) ovvero promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e l’autorizzazione venga rispettata) intendendo per molestia la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona.
L’impatto negativo, che integra la fattispecie di reato, si verifica se il “cattivo odore” superi la normale “tollerabilità”oppure, (utilizzando un parametro anche più rigoroso di quello previsto dall’art.844c.c. che fa riferimento ai rapporti fra proprietari di fondi nel diritto civile e introduce la nozione di “normale tollerabilità”), superi la “stretta” tollerabilità.
Il giudice penale raggiunge la prova della molestia con le dichiarazioni di testi e fa riferimento a quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti (che raccontano del cattivo odore percepito) soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia o addetti a funzioni di controllo.
Il giudice amministrativo si occupa di emissioni odorigene moleste quando valuta la legittimità di atti autorizzativi anche non specificatamente riferiti alla regolamentazione delle emissioni odorigene moleste (ad esempio quando valuta la legittimità di un’AIA o di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera).
Tali atti, in molte sentenze, sono riconosciuti corretti se contengono prescrizioni (spesso proposte o suggerite dalle ARPA) che hanno lo scopo di salvaguardare la popolazione dalle emissioni odorigene moleste.
Ancora, il giudice amministrativo ha ritenuto legittimi quei provvedimenti adottati dal Comune per prevenire situazioni di danno per la salute pubblica (ex art. 217 del TULS) o utilizzando l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 45 TU enti locali a protezione della popolazione dalle emissioni odorigene moleste se la molestia è comprovata da
sopralluoghi e accertamenti degli organi tecnici. File PDF - Arpat
www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2012/249-12/249.../pdf
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