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Articolo 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica).
Tenuto conto della perdita di competitività dell'industria italiana
anche a causa dei prezzi elevati dell'energia elettrica, le norme
dell'articolo 5 intendono intervenire su questo fattore indubbiamente
negativo, intervenendo su specifici settori oggi destinatari di extra
profitti e contribuendo in tal modo alla riduzione generale dei prezzi, a
vantaggio delle famiglie e delle imprese e a sostegno della ripresa
delle attività produttive.
Il comma 1 modifica la specifica tassazione del reddito delle
società operanti nel settore dell'energia, attraverso la revisione dei
parametri relativi ai ricavi e al reddito minimi previsti dalla
legislazione vigente. In particolare si amplia la platea di soggetti a
cui si applica l'addizionale IRES riducendo i limiti da 10 a 3 milioni
di euro per i ricavi e da 1 milione a 300.000 euro per il reddito
imponibile. Ciò consentirà di generare un maggior gettito di 150 milioni
di euro nel 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Il comma 2 prevede che le maggiori entrate generate dalle
disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura
finanziaria dell'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della
tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas con modalità da individuare con decreto interministeriale.
I commi 3 e 4 comportano l'adeguamento, per l'anno 2013,
delle modalità di determinazione del costo evitato di combustibile, con
la finalità di effettuare il necessario allineamento della remunerazione
dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione CIP 6/92 ai valori
effettivi espressi dal mercato del gas naturale, e ridurre in tal modo
gli extra-margini e il costo sulle tariffe dell'energia. La tariffa CIP
6/92 prevede infatti una remunerazione incentivata per i primi otto anni
di esercizio degli impianti, a recupero dell'investimento effettuato, e
una tariffa per gli anni successivi di esercizio a valori di mercato,
calcolata sul cosiddetto «costo evitato». Secondo questo allineamento
alle condizioni del mercato, la maggiorazione tariffaria – in quanto
proporzionata agli extracosti e limitata ai soli primi otto anni di
esercizio – non fu all'epoca considerata come «aiuto di Stato»
dalle autorità comunitarie.
Il «costo evitato», considerata la struttura del parco di
produzione elettrico nazionale e l'uso prevalente di gas naturale, è da
intendersi riferito al costo di produzione del kWh a gas naturale,
sinteticamente evidenziabile dai valori espressi oggi dal mercato
all'ingrosso dell'energia elettrica. L'attuale norma di determinazione
del «costo evitato», contenuta nella legge n. 99 del 2009, fa invece
ancora riferimento ad un paniere di prodotti olio-gas (paniere non più
attuale), portando a valori tariffari per l'energia CIP 6/92 che sono
ancora oggi di molto superiori ai reali costi evitati: il valore del kWh
scambiato sulla Borsa elettrica è ormai stabilmente inferiore a 60
euro/MWh, contro un valore della tariffa CIP 6/92 di quasi 100 euro/MWh.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel dicembre 2012, ha
proposto un adeguamento della tariffa ai valori di mercato del gas
naturale.
È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui
continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti
gas-petrolio ma con una riduzione in ogni trimestre del peso dei
prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo
all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1o gennaio 2014.
Il comma 5 stabilisce una norma speciale, in deroga ai commi 3 e 4, di
determinazione del costo evitato di combustibile per gli impianti
di termovalorizzazione di rifiuti in convenzione CIP 6/92 che si trovino
oggi nei primi otto anni dell'esercizio in convenzione, dunque siano
ancora nella prima fase di recupero dell'investimento effettuato. In
considerazione della particolare utilità sociale di tali impianti, dal 1o
gennaio 2014 e fino al completamento dei primi otto anni di esercizio
restano valide le modalità di determinazione del costo evitato di
combustibile attraverso un paniere di riferimento in cui il peso dei
prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. La disposizione interessa
sette termovalorizzatori, alcuni dei quali collegati alla risoluzione di
emergenze regionali e ammessi al CIP 6 in virtù di tali emergenze.
Il comma 6 prevede l'abrogazione delle norme dell'articolo
30, comma 15, della legge n. 99 del 2009 incompatibili con le
disposizioni dettate ai commi da 3 a 5.
Il comma 7 abroga la norma introdotta dalla legge di
stabilità 2013, che prevede una maggiorazione degli incentivi
all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi entro un limite
massimo di ore annue di funzionamento, che dovrebbe essere definito con
decreto ministeriale. La maggiorazione degli incentivi comporterebbe un
aumento degli oneri effettivi sulle tariffe che, assumendo un limite
massimo di ore annue di funzionamento di circa 5000 ore, assommerebbe a
oltre 300 milioni di euro all'anno, che gli operatori beneficiari del
maggior incentivo impiegherebbero in larghissima misura per
l'importazione del biocombustibile, con marginali effetti
sull'occupazione.
L'abrogazione si ritiene possibile senza effetti negativi
sull'andamento della produzione, considerando che l'andamento del prezzo
della materia prima – dopo un effettivo e brusco rialzo conosciuto
negli anni scorsi – adesso è ritornato a valori compatibili con la
ripresa delle attività. Non sono dunque ipotizzabili riduzioni di
gettito fiscale per attività d'impresa.
Il comma 8 prevede che le disposizioni siano attuate in modo
tale da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali del
sistema elettrico e dei prezzi dell'energia.
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