sabato 6 luglio 2013

governo approva centrali a biomasse e inceneritori finanziando la produzione di elementi cancerogeni contro la costituzione italiana

Il governo Letta come è noto ha approvato la centrale a biomasse di Pontinia nonostante il parere contrario di comun, Provincia e Regione e che la stessa azienda proponente abbia ammesso trattarsi di tecnologia superata e dalla scarsa efficienza, appena il 30%. Contemporaneamente  il governo Letta ha già deciso di continuare ad incentivare la produzione di elettricità bruciando rifiuti nei tanto decantati termovalorizzatori. Con lo stesso disegno di legge il governo Letta intende abolire le bonifiche dei siti inquinati e il principio che chi inquina paga. Perchè dunque stupirsi se non ha tenuto conto delle evidenze epidemiologiche dell'alta percentuale di tumori e di malattie dell'apparato respiratorio nel comune di Pontinia? Di certo la decisione del governo Letta di approvare la centrale a biomasse nel comune di Pontinia è contro l'articolo 114 della Costituzione Italiana.
Giorgio Libralato
Art. 114 [20]
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Il governo Letta come è noto ha approvato la centrale a biomasse di Pontinia nonostante il parere contrario di comun, Provincia e Regione e che la stessa azienda proponente abbia ammesso trattarsi di tecnologia superata e dalla scarsa efficienza, appena il 30%(vedere http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=72023 Il Consiglio ha poi esaminato tre progetti per la realizzazione di diversi tipi di impianto, in merito ai quali la Presidenza del Consiglio ha coordinato e concluso un’istruttoria tesa a contemperare i diversi interessi coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 14quater della legge 241 del 1990; esaminate le differenti questioni il Consiglio è pervenuto alla conclusione di autorizzare una Centrale a biomasse nel Comune di Pontinia (Latina) .Contemporaneamente  il governo Letta ha già deciso di continuare ad incentivare la produzione di elettricità bruciando rifiuti nei tanto decantati termovalorizzatori
(vedere http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0005850&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1248&sede=&tipo=
Articolo 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica). Tenuto conto della perdita di competitività dell'industria italiana anche a causa dei prezzi elevati dell'energia elettrica, le norme dell'articolo 5 intendono intervenire su questo fattore indubbiamente negativo, intervenendo su specifici settori oggi destinatari di extra profitti e contribuendo in tal modo alla riduzione generale dei prezzi, a vantaggio delle famiglie e delle imprese e a sostegno della ripresa delle attività produttive.
      Il comma 1 modifica la specifica tassazione del reddito delle società operanti nel settore dell'energia, attraverso la revisione dei parametri relativi ai ricavi e al reddito minimi previsti dalla legislazione vigente. In particolare si amplia la platea di soggetti a cui si applica l'addizionale IRES riducendo i limiti da 10 a 3 milioni di euro per i ricavi e da 1 milione a 300.000 euro per il reddito imponibile. Ciò consentirà di generare un maggior gettito di 150 milioni di euro nel 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2016.
      Il comma 2 prevede che le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria dell'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con modalità da individuare con decreto interministeriale.
      I commi 3 e 4 comportano l'adeguamento, per l'anno 2013, delle modalità di determinazione del costo evitato di combustibile, con la finalità di effettuare il necessario allineamento della remunerazione dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione CIP 6/92 ai valori effettivi espressi dal mercato del gas naturale, e ridurre in tal modo gli extra-margini e il costo sulle tariffe dell'energia. La tariffa CIP 6/92 prevede infatti una remunerazione incentivata per i primi otto anni di esercizio degli impianti, a recupero dell'investimento effettuato, e una tariffa per gli anni successivi di esercizio a valori di mercato, calcolata sul cosiddetto «costo evitato». Secondo questo allineamento alle condizioni del mercato, la maggiorazione tariffaria – in quanto proporzionata agli extracosti e limitata ai soli primi otto anni di esercizio – non fu all'epoca considerata come «aiuto di Stato» dalle autorità comunitarie.
      Il «costo evitato», considerata la struttura del parco di produzione elettrico nazionale e l'uso prevalente di gas naturale, è da intendersi riferito al costo di produzione del kWh a gas naturale, sinteticamente evidenziabile dai valori espressi oggi dal mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. L'attuale norma di determinazione del «costo evitato», contenuta nella legge n. 99 del 2009, fa invece ancora riferimento ad un paniere di prodotti olio-gas (paniere non più attuale), portando a valori tariffari per l'energia CIP 6/92 che sono ancora oggi di molto superiori ai reali costi evitati: il valore del kWh scambiato sulla Borsa elettrica è ormai stabilmente inferiore a 60 euro/MWh, contro un valore della tariffa CIP 6/92 di quasi 100 euro/MWh. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel dicembre 2012, ha proposto un adeguamento della tariffa ai valori di mercato del gas naturale.
      È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio ma con una riduzione in ogni trimestre del peso dei prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1o gennaio 2014.
      Il comma 5 stabilisce una norma speciale, in deroga ai commi 3 e 4, di determinazione del costo evitato di combustibile per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in convenzione CIP 6/92 che si trovino oggi nei primi otto anni dell'esercizio in convenzione, dunque siano ancora nella prima fase di recupero dell'investimento effettuato. In considerazione della particolare utilità sociale di tali impianti, dal 1o gennaio 2014 e fino al completamento dei primi otto anni di esercizio restano valide le modalità di determinazione del costo evitato di combustibile attraverso un paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. La disposizione interessa sette termovalorizzatori, alcuni dei quali collegati alla risoluzione di emergenze regionali e ammessi al CIP 6 in virtù di tali emergenze.
      Il comma 6 prevede l'abrogazione delle norme dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99 del 2009 incompatibili con le disposizioni dettate ai commi da 3 a 5.
      Il comma 7 abroga la norma introdotta dalla legge di stabilità 2013, che prevede una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi entro un limite massimo di ore annue di funzionamento, che dovrebbe essere definito con decreto ministeriale. La maggiorazione degli incentivi comporterebbe un aumento degli oneri effettivi sulle tariffe che, assumendo un limite massimo di ore annue di funzionamento di circa 5000 ore, assommerebbe a oltre 300 milioni di euro all'anno, che gli operatori beneficiari del maggior incentivo impiegherebbero in larghissima misura per l'importazione del biocombustibile, con marginali effetti sull'occupazione.
      L'abrogazione si ritiene possibile senza effetti negativi sull'andamento della produzione, considerando che l'andamento del prezzo della materia prima – dopo un effettivo e brusco rialzo conosciuto negli anni scorsi – adesso è ritornato a valori compatibili con la ripresa delle attività. Non sono dunque ipotizzabili riduzioni di gettito fiscale per attività d'impresa.
      Il comma 8 prevede che le disposizioni siano attuate in modo tale da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia. ). Ma ha anche presentato un disegno di legge per cambiare il principio “chi inquina paga”, con il cosiddetto “Decreto del Fare” festeggiano gli inquinatori, viene messa a rischio la salute dei cittadini e la qualità dell'acqua delle falde, un patrimonio comune di straordinaria importanza per la vita del paese.Si legge nel decreto “Nei casi in cui le acque di falda determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamento sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione”. La qualità dell'acqua è subordinata alle logiche economiche, da oggi se chi inquina è d'accordo, si attenuerà l'inquinamento senza eliminare le sue fonti. E' assolutamente grave che venga inserito il principio della sola “attenuazione” dell'inquinamento anche in presenza di rischio sanitario conclamato.
In Italia circa il 3% del territorio è gravemente inquinato e classificato nei Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche in cui gli interventi sono gestiti direttamente dal Ministero dell'Ambiente. In realtà oltre a queste situazioni estreme (da Priolo a Bussi, passando per Taranto, Brindisi, Brescia ecc.) si aggiungono una miriade di siti inquinati o potenzialmente inquinati sparsi su tutto il territorio nazionale la cui procedura di bonifica nella stragrande dei casi viene seguita dai comuni (si stimano in diverse migliaia, da discariche incontrollate a pozzi inquinati).

Recentemente lo Studio SENTIERI dell'Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato l'enorme impatto sanitario dell'inquinamento, con migliaia di morti in più rispetto all'atteso nei 37 siti monitorati.

In questo contesto che richiederebbe la messa in cantiere della vera grande opera, la bonifica del territorio italiano, il Governo Letta ha introdotto una norma sull'inquinamento delle falde acquifere che azzera ogni possibilità di bonifica definitiva delle aree inquinate, subordinando gli interventi di bonifica agli interessi economici di chi inquina anche in caso di concreto rischio sanitario.

Secondo Enzo Di Salvatore, professore di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo «Subordinare l'eliminazione della fonte di inquinamento oltreché a possibilità tecniche anche al presupposto che ciò sia economicamente sostenibile per il privato che inquina si sostanzia in una prevalenza degli interessi economici del privato sul diritto alla salute e all'ambiente salubre. Ciò viola anche il diritto dell'Unione europea e segnatamente il principio chi inquina paga».

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