Pontinia (LT) dall'ambiente, alla difesa dei diritti civili e sociali, dalla politica alla tecnica. Si riportano stralciriportandone autori. Nota: qualora si ritenga la pubblicazione (o i commenti) siano lesivi o notizie superate si prega di comunicarlo con mail giorgio.libralato@gmail.com e saranno rimossi. Oppure allo stesso modo si può esercitare il diritto di replica. Qualora si ritenga che una pubblicazione o parte di essa ledano i diritti di copyright o di autore saranno rimossi
sabato 15 dicembre 2012
Pontinia approvata la centrale a biomasse
Dal: 14.12.2012
Al: 29.12.2012 2022/85918 Agriwatt Società Agricola a.r.l. Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio dell’impianto di potenza nominale pari a 299 Kw, alimentato da biomasse vegetali e da sottoprodotti di origine agricola per la produzione di biogas e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel Comune di Pontinia, loc. Mazzocchio, via Marittima II (F. 54 p.lle 111-112-113-114-115). Autorizzazioni e Concessioni Ecologia ed Ambiente
Registro di Settore n. del
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
- La Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto 10 settembre 2010 “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”.
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTI :
- la Legge Regionale n. 18/2006 che ha modificato la L.R. n. 14/99, delegando alle Province
l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio dell’autorizzazione
unica di cui all’articolo 12, comma 3, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- l’art. 12 del D.Lgs. 387 ai sensi del quale la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Provincia, mediante la convocazione della
Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del
29.12.2003;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2010 n. 520 “revoca delle deliberazioni di
Giunta Regionale nn. 517/2008 e 16/2010 inerenti l’approvazione e la modifica delle linee guida
regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla istallazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003
n. 387”;
CONSIDERATO inoltre che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti ai sensi della Legge n. 10 del 09.01.1991 art. 1 e come ribadito nel comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
VISTO altresì:
Prot. n. 85918
del 04/12/2012
OGGETTO: “AGRIWATT Società Agricola a R.L.”- P. IVA 02684200591 -
Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i., alla
costruzione ed esercizio dell’impianto di potenza nominale pari a 299 Kw,
alimentato da biomasse vegetali e da sottoprodotti di origine agricola per la
produzione di biogas e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel
comune di Pontinia (LT), località Mazzocchio via Marittima II e distinto al N.C.T. al
F. 54 p.lle 111-112-113-114-115.
2/8
- il Testo Unico delle leggi sulle Acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n.
1775;
- la Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 42 e s.m.i., recante norme in materia di opere concernenti
linee ed impianti elettrici sino a 150 KV ed in particolare l’art. 3 comma 1;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n. 96 art. 36, con il quale, ai sensi della legge 15 marzo 1997
n. 59, sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche
relative all’autorizzazione e alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV;
- la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, art. 121, che conferma alle Province l’esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi già attribuiti dallo Stato, concernenti l’autorizzazione degli
elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV;
- la legge 28.06.1986 n. 339, recante norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di
linee elettriche aeree esterne ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del
Ministro per i LL.PP. n. 449 del 21.03.1988;
- il Decreto Ministeriale n. 449 del 21.03.1988 di approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne;
- il Decreto Ministeriale 16 gennaio 1991 che aggiorna le norme tecniche per la disciplina della
costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne;
- la Legge n. 36 del 2001 - “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”;
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003, che fissa i limiti massimi di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
VISTA la Delibera ARG/ELT 99/08: “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia
elettrica”;
VISTA l’Autorizzazione Unica, prot. n. 53534 del 01.08.2012 - Registro nr. 271 del 01.08.2012, con la quale
la società “Naturalia Società Agricola a R.L.” - P. IVA 02659680595, con sede legale nel Comune di
Pontinia via Francesco Petrarca civ. n. 8, è stata autorizzata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/03 alla
costruzione di un impianto termico di cogenerazione con potenza nominale pari a 999 kW, alimentato da
biomasse vegetali e da sottoprodotti di origine agricola per la produzione di biogas e delle relative opere ed
infrastrutture connesse, sito nel comune di Pontinia (LT), località Mazzocchio via Marittima II e distinto al
N.C.T. al F. 54 p.lle 111-112-113-114-115, nonché delle relative opere accessorie e di connessione alla rete
elettrica nazionale, con elettrodotto inferiore a 500 mt;
VISTO l’atto prot. n. 79995 del 16.11.2012 di autorizzazione della variante non sostanziale al progetto
definitivo, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.lgs.28/2011, rilasciata alla Società “NATURALIA Società
Agricola a R.L.” - P. IVA 02659680595, con sede legale nel Comune di Pontinia(LT) via Francesco Petrarca
civ. n. 8, consistente nella:
1) istallazione di n. 2 motori termici in assetto cogenerativo, aventi potenze pari a 599 kW ed a 299
kW, in luogo dell’impianto termico da 999 kW autorizzato con il predetto atto, per i quali restano
immutate le condizioni e prescrizioni gestionali, ivi comprese quelle espresse dagli Enti e Servizi
intervenuti nella conferenza dei servizi;
2) differenziazione dei tempi di realizzazione dei suddetti impianti termici ;
VISTA la domanda di autorizzazione presentata dalla Società “AGRIWATT Società Agricola a R.L.” - P.
IVA 02684200591, con sede legale nel Comune di Pontinia alla via Lungo Ufente civ. n. 6510, alla
costruzione ed esercizio dell’impianto di potenza nominale pari a 299 kW, a seguito di contratto stipulato in
data 19/11/2012 in Pontinia (LT), per “la compravendita di quota parte di impianto”, tra la Sig.ra Maria
Theresia Stillfried Rattonitz, nella sua qualità di Rappresentante Consigliere Delegato della Società Naturalia
Società Agricola a R.L e Mario Bettoja nella sua qualità di Amministratore della Società “AGRIWATT
Società Agricola a R.L;
3/8
RILEVATO che con il suddetto atto prot. n. 79995 del 16/11/2012, rilasciato alla società Naturalia, è stata
approvata la variante non sostanziale al progetto definitivo di cui all’autorizzazione unica prot. n. 53534 del
01.08.2012;
RITENUTO, pertanto, di dover rilasciare alla Società Agriwatt l’autorizzazione unica, alle medesime
condizioni e prescrizioni scaturite nel corso della conferenza dei servizi, di cui al suddetto atto prot. n. 53534
del 01.08.2012, alla costruzione ed esercizio di un impianto termico di cogenerazione con potenza nominale
pari a 299 kW, alimentato da biomasse vegetali e da sottoprodotti di origine agricola per la produzione di
biogas e delle relative opere ed infrastrutture connesse;
VISTE le conclusioni contenute nella relazione del Responsabile del Procedimento, prot. n. 85838 del
04/12/12 in cui è riportato, tra l’altro, che:” rilevato che con il suddetto atto prot. n. 79995 del 16/11/2012,
rilasciato alla società Naturalia, è stata approvata la variante non sostanziale al progetto definitivo di cui
all’autorizzazione unica prot. n. 53534 del 01.08.2012, si ritiene di dover rilasciare alla Società Agriwatt
l’autorizzazione unica, alle medesime condizioni e prescrizioni scaturite nel corso della conferenza dei
servizi, di cui al suddetto atto prot. n. 53534 del 01.08.2012, alla costruzione ed esercizio di un impianto
termico di cogenerazione con potenza nominale pari a 299 kW, alimentato da biomasse vegetali e da
sottoprodotti di origine agricola per la produzione di biogas e delle relative opere ed infrastrutture connesse,
con le seguenti prescrizioni”;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
AUTORIZZA
fatta salva la preventiva acquisizione della soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica, di cui alla
richiesta inoltrata ad Enel Distribuzione S.p.A. del 09/10/2012, alle condizioni di cui al paragrafo
“PRESCRIVE” e:
- Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, la Società “AGRIWATT Società Agricola a R.L.” - P. IVA
02684200591, con sede legale nel Comune di Pontinia alla via Lungo Ufente civ. n. 6510, alla costruzione
di una centrale di cogenerazione alimentata a biogas proveniente da digestione anaerobica di biomasse
vegetali e sottoprodotti di origine agricola e delle relative opere ed infrastrutture connesse, con potenza
nominale pari a 299 kW, sito nel comune di Pontinia (LT), località Mazzocchio via Marittima II, entro tre
anni dalla data di rilascio del presente atto;
- Ai sensi della L.R. n. 42/90, fatti salvi i pareri, i nullaosta, le autorizzazioni e qualsiasi altro atto di
assenso comunque denominato, la Società “AGRIWATT Società Agricola a R.L.” - P. IVA
02684200591, con sede legale nel Comune di Pontinia alla via Lungo Ufente civ. n. 6510“ alla
costruzione dell’elettrodotto di connessione alle reti elettriche, di lunghezza inferiore ai 500 mt, entro tre
anni dalla data di rilascio del presente atto;
- la Società “AGRIWATT Società Agricola a R.L.” - P. IVA 02684200591, con sede legale nel Comune di
Pontinia alla via Lungo Ufente civ. n. 6510, per la durata di 15 anni, dalla data della presente,
all'esercizio della centrale di cogenerazione alimentata a biogas proveniente da digestione anaerobica di
biomasse vegetali e sottoprodotti di origine agricola e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della
potenza nominale di 299 KWe circa;
- L’Enel Distribuzione spa, all’esercizio dell’elettrodotto di connessione alla rete elettrica, previa formale
acquisizione dell’opera, nel rispetto della normativa vigente che regola la gestione degli elettrodotti (R.D.
N. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i.);
PRESCRIVE
alla Società “AGRIWATT Società Agricola a R.L.” - P. IVA 02684200591, con sede legale nel Comune di
Pontinia alla via Lungo Ufente civ. n. 6510, il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri
4/8
allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto, imposte dagli Enti
intervenuti nel procedimento di seguito elencati:
ENTE PROTOCOLLO
ENTE DATA ESITO
Regione Lazio
Area Urbanistica e
Coopianificazione Comunale
Provv.FR-LT-RI-VT
273867-2012 05.07.2012 PARERE FAVOREVOLE
Con PRESCRIZIONI
Regione Lazio
Area diritti Collettivi 295380/DA/10/19 05.07.2012 NULLA OSTA
Comune di Pontinia
Settore Urbanistica 12651 18.07.2012 PARERE FAVOREVOLE
Con PRESCRIZIONI e CONDIZIONI
Provincia di Latina
Settore Pianificazione – V.I. 46063 02.07.2012 NON DI COMPETENZA
Provincia di Latina
Settore Attività Produttive 44767 27.06.2012 PARERE FAVOREVOLE
Con PRESCRIZIONI
Provincia di Latina
Ufficio Tutela Acque 46681 04.07.2012 PARERE FAVOREVOLE
Con PRESCRIZIONI
Comando Provinciale
Vigili del Fuoco Latina 8685 28.07.2012 PARERE FAVOREVOLE
Con condizioni
Snam Reten Gas 76/PEL 05.06.2012 NON RAVVISA COMPETENZE
Verbale 1CDS
del 05.07.2012 47867 10.07.2012 trasmesso agli Enti interessati con nota
prot. n. 48077 del 11.07.2012
Verbale 2CDS
del 19.07.2012 51734 25.07.2012 trasmesso agli Enti interessati con nota
prot. n.52197 del 26.07.2012
PRESCRIVE ALTRESI’ CHE
1. L’impianto e le opere connesse, incluso l’elettrodotto per la connessione alla rete elettrica nazionale, devono
essere realizzate in conformità al progetto definitivo, approvato nella Conferenza di Servizi, come integrato
nella documentazione rimessa ai fini dell’adeguamento dello stesso alle prescrizioni contenute nei pareri di
competenza degli Enti partecipanti e depositato agli atti della Provincia di Latina - Settore Ecologia e
Ambiente il 29.10.2012, acquisita in Atti di questa Provincia al prot. n. 74836 del 30.10.2012;
2. la presente Autorizzazione deve intendersi riferita all’impianto e alle opere di pertinenza per le quali sono
intervenuti i nulla osta e consensi delle autorità e degli Enti interessati e subordinate all’osservanza delle
condizioni e/o prescrizioni in essi imposte;
3. la presente Autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e subordinata all’osservanza di tutte
le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e
distribuzione della stessa, nonché delle prescrizioni di cui al Decreto Presidente Consiglio del Ministri 8
luglio 2003 che disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche (50
Hz) ed a quanto stabilito in materia di elettrodotti dalla Legge 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; pertanto la Società assume la piena
responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi o gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione
delle opere in questione, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi
che si ritenessero danneggiati;
4. prima della messa in esercizio dell’impianto, venga dichiarata la percentuale di energia ceduta alla Rete
Elettrica Nazionale e l’eventuale percentuale utilizzata in loco, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
doganale;
5. La ditta dovrà:
-Prima dell’inizio lavori ottenere la soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica, di cui alla richiesta del
09/10/2012 inoltrata a Enel Distribuzione S.p.A.;
-prevedere l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
5/8
-depositare presso la competente struttura tecnica, laddove previsto dalla normativa vigente, prima dell’inizio
dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
-nominare uno o più Direttori dei Lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte
della Ditta a tutti gli Enti interessati, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;
-rispettare in fase di realizzazione tutte le norme in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico - edilizia. (D. Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.),T.U. Accise
D.Lgs. 26.10.95 n. 504 e D.Lgs 02.02.2007 n. 26;
-obbligarsi ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle opere nuove e/o
modifiche che, a norma di legge venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i
termini che saranno a tale scopo stabiliti con la comminatoria di legge in caso di inadempimento;
-ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs.387/2003;
-comunicare al Comune interessato ed alla Provincia di Latina la data di inizio lavori e quella di ultimazione;
-chiedere preventiva nuova autorizzazione nel caso di incremento del potenziale produttivo, modifica
dell’attuale configurazione impiantistica e variazione della ragione sociale;
6. l’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello
stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del
comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 ed ai sensi della L.R. n. 42/90, sono
dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e dovranno
essere costruite secondo le modalità tecniche contenute nelle speciali prescrizioni delle singole
amministrazioni interessate ai sensi del comma 3- art. 12 del D.Lgs 387/03 e della vigente normativa in
materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che si intendono qui
tutte richiamate, nonché degli impegni presi nel corso della Conferenza dei Servizi;
7. la presente Autorizzazione Unica ha durata di anni 15, dalla data del presente atto, relativamente
all'esercizio dell’impianto. Laddove essa dovesse avere durata superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese
nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal titolare alla scadenza prevista dalle normative di settore.
Lo stesso dovrà inviarne copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Amministrazione
Provinciale - Settore Ecologia e Ambiente.
8. ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio, i1 proponente è tenuto a presentare apposita domanda all'
Amministrazione Provinciale - Settore Ecologia e Ambiente, un anno prima della data di scadenza
dell’autorizzazione;
9. Non sono ammesse varianti al progetto approvato con il presente atto. Qualora il titolare dell'Autorizzazione
intenda apportare varianti all'impianto approvato, anche in corso d'opera, deve presentare apposita domanda ai
sensi del D. Lgs 387/03;
10. quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il proponente deve inviare alla Provincia di Latina — Settore
Ecologia e Ambiente e al Comune il Certificato di Collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la
conformità dell'opera al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni
acquisite nel corso del presente procedimento;
11. quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, ne deve essere data comunicazione alla Provincia
di Latina — Settore Ecologia ed Ambiente, ed al Comune;
12. le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle
prescrizioni fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze;
13. al fine di consentire la attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, la
società dovrà consentire al personale della Provincia di Latina (o da essa delegato) e degli Enti che ne hanno
competenza il libero accesso all'impianto;
6/8
14. La Ditta inoltre:
- dovrà inviare alla Provincia di Latina - Settore Ecologia e Ambiente, a mezzo raccomandate A.R. entro i1 30
aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto e i dati certificati di produzione annua di energia
elettrica immessa in rete e, su richiesta, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento
e la produzione di energia;
- ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Provincia di Latina Settore Ecologia e Ambiente eventuali
interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza;
- deve comunicare alla Provincia di Latina Settore Ecologia e Ambiente i fermi prolungati dell'impianto;
- ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Provincia di Latina, Settore Ecologia e Ambiente,
eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
- dovrà provvedere alla messa in esercizio e a regime dei nuovi impianti secondo le procedure previste al
comma 6 art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- è obbligata a trasmettere:
1. Alla Provincia di Latina;
2. Al Comune;
3. Al Servizio Igiene Pubblica;
4. All’ARPA LAZIO;
5. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
il certificato rilasciato da tecnico abilitato, di collaudo e verifica di regolare esecuzione conforme delle opere
e degli impianti di cui alla presente autorizzazione;
- è obbligata a conformarsi alle prescrizioni emanate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- le misure da effettuarsi al punto di emissione E1 sono:
A. portata totale (Nm3/h) e temperatura (°C);
B. concentrazione (mg/Nm3) degli ossidi di azoto (come NO2);
C. concentrazione (mg/Nm3) delle polveri;
D. tenore di ossigeno (% in volume);
E. concentrazione (mg/Nm3) dell’ossido di carbonio (CO);
F. concentrazione (mg/Nm3) degli ossidi di zolfo (SO2);
G. concentrazione (mg/Nm3) degli ossidi di HCI;
H. concentrazione (mg/Nm3) degli ossidi di HF;
I. concentrazione (mg/Nm3) degli ossidi di COT;
- durante le fasi di movimentazione e stoccaggio dei sottoprodotti agroalimentari e del digestato deve adottare
le più opportune misure precauzionali al fine di ridurre al minimo:
1. le emissioni odorigene predisponendo le soluzioni tecniche più disparate secondo i principi di buona
tecnica e prassi;
2. gli impatti sulla viabilità programmando gli interventi negli orari a minor traffico;
3. le emissioni rumorose degli automezzi adoperati per la movimentazione.
- dovrà provvedere alla messa in esercizio e a regime del motore a combustione interna secondo le procedure
previste ai sensi del D.Lgs. 152/06:
il periodo di tempo per la messa a regime dell'impianto termico dalla sua attivazione è di due ore;
il camino per lo scarico in atmosfera degli effluenti, dovrà essere identificato conformemente a quanto
adottato nella presente autorizzazione, mediante marcatura visibile di colore contrastante con la sigla E1
e la bocca dello stesso deve essere più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti, ed
a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
dovrà essere garantita l’accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in modo
tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di
emissione garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
7/8
le misure alle emissioni, provenienti dal punto n° E1, dovranno essere effettuate in due giorni non
consecutivi nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, ai sensi del D.Lgs.
152/06 e, successivamente alla messa in esercizio, nel mese di OTTOBRE di ogni anno;
la data e l’ora di inizio dell’effettuazione dei campionamenti alle emissioni dovrà essere comunicata con
almeno 15 giorni di anticipo. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Provincia di Latina, alla
A.R.P.A.-Lazio di Latina, al Comune ed al Servizio Igiene Pubblica ASL-LATINA;
l’invio dei certificati di analisi in originale, con commento in ordine alla conformità all'autorizzazione
ed ai limiti prescritti nonché alla vigente normativa dovrà avvenire entro 15 gg. dalla loro effettuazione,
alla Provincia di Latina ed in copia al Servizio Igiene Pubblica ASL-LATINA, alla A.R.P.A.-Lazio di
Latina ed al Comune;
Le misure dovranno essere effettuate da tecnico abilitato secondo le metodologie indicate nei manuali e
metodi UNICHIM e comunque secondo quanto disposto in materia dalla normativa vigente all'atto delle
misure, e condotte, di norma, in regime di massimo carico dell'impianto;
i certificati analitici dovranno essere inviati agli Enti sopraindicati entro quindici giorni
dall’effettuazione delle misure;
non dovranno essere modificate in aumento la quantità e la qualità delle emissioni di cui al presente
atto;
dovrà provvedere alla manutenzione delle apparecchiature di abbattimento in modo tale da assicurare
l'efficienza delle apparecchiature stesse. I condotti per il convogliamento degli effluenti all' impianto di
abbattimento nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee
prese per la misura e il campionamento degli effluenti. Qualunque interruzione nell'esercizio degli
impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni che danno luogo alle emissioni
relative;
dovrà tenere appositi registri, redatti secondo i modelli riportati nell’allegato VI alla parte V del D.Lgs.
n. 152/06, con pagine numerate e vidimato dall’A.S.L. di Latina, su cui annotare, a firma e cura del
responsabile dell'impianto:
i dati relativi ai controlli analitici previsti nell’autorizzazione, (appendice 1);
ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e
straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo),
(appendice 2);
la data e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sui sistemi di contenimento
delle emissioni;
in caso di monitoraggio in continuo delle emissioni, per ogni strumento, devono essere registrate le
azioni di manutenzione periodica e straordinaria, (appendice 3);
Tali registri devono essere tenuti a disposizione dell’Autorità competente per il controllo.
I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere in accordo a quanto indicato
nell'allegato VI al D.Lgs n. 152/06 e D.M. 25 agosto 2000 per le misurazioni discontinue.
15. la presente Autorizzazione per l'esercizio dell'impianto può essere revocata in caso di inattività prolungata
dello stesso (1 anno);
16. le trasgressioni delle norme ai sensi delle quali l'impianto è autorizzato con l’Atto conclusivo vengono punite
con le sanzioni, amministrative e/o penali, previste da ciascuna legge. La trasgressione anche di una sola delle
leggi secondo le quali è possibile emanare l'Autorizzazione Unica si configura a tutti gli effetti come
trasgressione all'Autorizzazione Unica stessa. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, il
trasgressore dovrà chiedere all'autorità competente, secondo il bisogno e in relazione al tipo di infrazione, di
modificare o integrare o rinnovare l'Autorizzazione Unica a suo tempo rilasciata. Ove fossero riscontrate
difformità relative ai vari pareri rilasciati e riportati nella presente Autorizzazione, oltre alle sanzioni previste
della normative vigente, potrà essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità delle opere già
realizzate.
17. la presente Autorizzazione si intende revocata di diritto qualora non siano rispettate le prescrizioni in essa
contenute;
18. copia dei pareri rilasciati dai Soggetti interessati al procedimento sono allegati alla presente autorizzazione e
ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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19. ove fossero riscontrate difformità relative ai vari pareri rilasciati e riportati nella presente autorizzazione, oltre
alle sanzioni previste dalla normativa vigente, potrà essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità
delle opere già realizzate;
DISPONE CHE
– il presente provvedimento venga redatto in numero cinque originali di cui tre trasmessi alla Società, ad
Enel Distribuzione Sp.A. ed al comune territorialmente competente;
– di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Organizzazione Amministrativa –Attuazione
Programma della Provincia per la pubblicazione sull’Albo Pretorio;
– Il presente provvedimento si intende revocato di diritto qualora non siano rispettate le prescrizioni in esso
contenuto;
AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento stesso.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonio Nardone Dott.ssa Nicoletta Valle
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