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giovedì 11 ottobre 2012
energia e trasporti esclusiva competenza dello stato, modifica titolo V addio regioni
Energia e trasporti tornano di esclusiva competenza dello Stato
Con una modifica al Titolo V sottratte alcune discipline alla legislazione concorrente con le Regioni
di Paola Mammarella
11/10/2012 - Energia e trasporti tornano sotto l’esclusiva competenza legislativa dello Stato. È questo il significato della “clausola di supremazia”, contenuta nella bozza di ddl costituzionale approvata dal Consiglio dei Ministri, che dopo undici anni scardina la riforma (vedere http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2001/3/modifiche-al-titolo-v-della-parte-seconda-della-costituzione._4274.html) del Titolo V che nel 2001 ha dato un'impronta in senso regionalista.
Viste le numerose controversie sorte per i conflitti di competenza su alcune materie e allo scopo di rimuovere gli impedimenti strutturali che ostacolano la competitività, il ddl ha quindi predisposto il ritorno allo Stato di alcune materie, prima affidate alla competenza concorrente con le Regioni.
È il caso della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ma anche delle reti di trasporto e navigazione, che diventano di competenza statale, a meno che non ricoprano un interesse regionale. Ciò significa che se l’impianto ricopre un interesse regionale, resta la competenza concorrente.
Tra le conseguenze della variazione nelle competenze, c’è il nuovo ruolo assunto dalla Corte dei Conti, che in base al ddl potrà svolgere un controllo preventivo di legittimità non solo sulle norme statali, ma anche sugli atti delle Regioni.
In generale, se le novità del ddl fossero confermate, la legge statale avrà un ruolo più amplio e non si occuperà più di stabilire dei principi fondamentali, ma porrà la disciplina funzionale in grado di garantire unità giuridica ed economica.
(riproduzione riservata)
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