Paesaggio, sui vincoli decide solo lo Stato
Corte Costituzionale: illegittime le modifiche del Veneto alla norma sul governo del territorio, la Regione può prevedere tutele maggiori
di Paola Mammarella
16/04/2012 - La tutela dei vincoli paesaggistici spetta solo allo Stato. Lo ha affermato la Corte Costituzionale che, con la sentenza 66/2012, http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2012/66/corte-costituzionale-vincoli-paesaggistici-di-esclusiva-competenza-dello-stato_12275.html
ha chiarito anche che le leggi regionali possono solo garantire un maggiore livello di protezione rispetto a quello previsto dal D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Su questa base la Corte ha dichiarato l’illegittimità della Legge Regionale 10/2011 del Veneto, che ha modificato la LR 11/2004 sul governo del territorio.
A detta della Corte Costituzionale, la norma regionale esaminata amplia le aree non sottoposte a tutela, aggiungendo alle zone territoriali A e B anche quelle comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B.
In questo modo, ha evidenziato la Corte, la legge regionale consente che nelle aree sottoposte alla tutela paesaggistica siano realizzati o mantenuti interventi che prescindono dall’autorizzazione paesistica. La conseguenza immediata sarebbe una urbanizzazione non consona alla disciplina paesaggistica statale.
La Regione si è invece difesa affermando che esiste solo una regola generale in base alla quale le aree urbanizzate sono individuate dalla presenza o meno di uno strumento urbanistico, in mancanza del quale si fa riferimento alla nozione di centro urbano perimetrato.
Recentemente, hanno aggiunto i difensori del Veneto, alcuni organi statali hanno stabilito che un Prg può essere tenuto in considerazione solo se utilizza le espressioni zona A o zona B. In mancanza di queste definizioni, quindi, le aree urbanizzate del centro e della città si troverebbero assoggettate al vincolo paesaggistico generalizzato. Il risultato sarebbe quindi il divieto verso moltissimi interventi, anche di minore entità.
A prescindere dagli argomenti della Regione, la Corte Costituzionale ha confermato l’illegittimità della legge regionale perché operante sulla definizione di vincoli di esclusiva competenza statale.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2012/04/ambiente/paesaggio-sui-vincoli-decide-solo-lo-stato_26972_52.html
Nessun commento:
Posta un commento