Delibera n. 23 del 7 febbraio Delibera consiglio regione lazio n. 42/2007 e delibera g.r.l. n. 219/2011insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti equivalenti : indirizzi
Premesso:
- che Con Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n° 42 del 27/09/2007, art. 22, sono state istituite nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di raccolta di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti/ettaro, se non allacciati a rete fognarie;
- che con detta norma è stato stabilito che i nuovi sistemi di smaltimento e quelli preesistenti, da
adeguare, questi ultimi entro la data del 31/12/2008 se realizzati per fabbricati ubicati in "aree
sensibili" (per aree sensibili si intendono quelle ricadenti in zona di rispetto e tutela delle falde
idriche) ovvero entro la data del 22/12/2015 se ricadenti in bacini diversi dalle "aree sensibili"
devono essere realizzati con sistemi biologici di tipo vasca imhoff con successiva
subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;
- che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n° 219 del 13/05/2011, sono state
meglio definite le disposizioni impartite con la richiamata Deliberazione n° 42/2007. Con questa
deliberazione sono state individuate le caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione,
ma soprattutto sono state apportate parziali modifiche alle disposizioni impartite con la
Deliberazione n° 42/2007. E' stato altresì stabilito il "dimensionamento della superficie
traspirante che deve essere pari a mq. 8/10 di superficie minima per utente" per gli scarichi
esistenti o di nuova realizzazione con il sistema di evapotraspirazione.
- che con la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n° 219/2011, è stato, inoltre, stabilito che, in casi eccezionali, laddove non è possibile lo realizzazione dei "nuovi" impianti o l'adeguamento di
quelli esistenti, la depurazione potrà essere effettuata con altre tipologie impiantistiche che
sulla base delle migliori tecnologie disponibili assicurino performance della qualità degli scarichi
in accordo ai limiti della normativa vigente;
Rilevato che la “eccezionalità” prevista nella sopra citata DGRL n° 219/2011 debba in ogni caso essere in qualche modo disciplinata e che debba essere altresì esplicitata la casistica alla quale riferirsi affinché si configuri la possibile “eccezionalità”;
Ritenuto opportuno procedere alla emanazione di indirizzi al riguardo;
Viste le Deliberazioni regionali in premessa richiamate;
Visto il D. Lvo 267/2000;
DELIBERA
1. Di stabilire che per insediamenti, installazioni o edifici isolati non allacciabili a reti fognarie (perché da queste ultime non raggiunte) di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti, possono essere considerati sistemi di depurazione alternativi a quelli previsti in via prioritaria dalla Deliberazione di Consiglio regionale n. 42/2007 e di DGRL n° 219/2011, per le seguenti condizioni:
- edifici isolati o meno di ampia cubatura non residenziale (insediamenti artigianali e industriali) per i quali i reflui da depurare siano diversi dalle acque di processo;
- rapporto fra volume dell’insediamento e superficie del lotto di proprietà > 0,4mc/mq (ove tale rapporto risultasse < 0,4 mc/mq trovano applicazione le norme relative alla sub irrigazione)
2. Di stabilire che nei casi di cui sopra (che possono essere considerati come rientranti nella eccezionalità indicata nei provvedimenti regionali sopra richiamati, anche nel caso in cui la consistenza dell’insediamento sia > 5000 mc purché rientrante nella casistica del precedente p.to 1) il Comune potrà provvedere alla approvazione delle proposte progettuali eventualmente presentate;
3. Di stabilire che il trattamento dei reflui nei casi sopra specificati potrà essere effettuato anziché unicamente attraverso evapotraspirazione fitoassistita o sub irrigazione, anche mediante impianto di depurazione che scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Resta fermo naturalmente l’assoluto rispetto per la qualità dell’effluente delle disposizioni del D.Lvo 152/2006 e di tutta la normativa di settore vigente;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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