DISEGNO DI LEGGE
“Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica”
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione stradale, dando maggiore tutela a chi utilizza la mobilità ciclistica, nonché ad incentivare e sviluppare l’uso della mobilità ciclistica.
Articolo 2
(Obbligo per gli autoarticolati di dotarsi di strumenti tecnici a tutela della mobilità ciclistica)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture emana entro 90 giorni, dall’approvazione della presente legge, un decreto che
introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l’obbligo per gli autoarticolati che transitano nei centri urbani di essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta, specchi supplementari e barre di sicurezza e altri strumenti tecnici che tutelino la mobilità ciclistica e le relative norme tecniche di applicazione
Articolo 3
(Impiantistica e strumenti tecnici incroci pericolosi)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture sentite le Regioni e gli enti locali, entro 90 giorni, dalla approvazione della presente legge, realizza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio degli incroci più pericolosi affinché entro i successivi 90 giorni siano impiantati, nelle suddette aree, semafori preferenziali per i ciclisti, specchi e altri strumenti tecnici che permettano ai guidatori di autoarticolati, autovetture e di moto e ciclomotori di individuare la presenza dei fruitori della
mobilità ciclistica.
Articolo 4
(Monitoraggio mobilità ciclistica)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dalla approvazione della presente legge, realizza, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello stato, un'indagine nazionale per determinare il numero di
persone che utilizzano la mobilità ciclistica, le aree interessate dalla mobilità ciclistica, il numero totale di chilometri di piste ciclabili e la loro dislocazione nelle diverse aree del Paese, nonché il numero dei ciclisti oggetto di incidenti. Tale indagine deve avere cadenza annuale e deve essere illustrata, entro il 31 dicembre di ogni anno alle competenti Commissioni Parlamentari.
Articolo 5
(Trasferimento del 2% del budget delle società gestori autostradali per la realizzazione di piste ciclabili)
1. E' fatto obbligo alle società che gestiscono strade e autostrade di destinare il 2% del proprio budget agi enti locali per la realizzazione di poste ciclabili. Il Ministero dell’economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture emana entro 90 giorni, dalla approvazione della presente legge, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri del trasferimento di risorse di cui al presente articolo.
Articolo 6
(Test di guida)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dall’approvazione della presente legge, emana un decreto che
introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i criteri, le modalità e i
principi per la realizzazione di corsi di formazione, atti a migliorare la sicurezza per quanti
usufruiscono della mobilità ciclista. La partecipazione ai corsi di cui al presente articolo diventa requisito obbligatorio per il conseguimento della patente di guida.
Articolo 7
(Limiti di velocità in aree residenziali)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dall’entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l’obbligo del limite di 30 km/h di velocità massima nelle aree residenziali sprovviste di piste ciclabili.
Articolo 8
(Affidamento ad aziende private e pubbliche delle realizzazione e gestione delle piste ciclabili)
1. Le aziende private o pubbliche o a persone fisiche possono sponsorizzare la creazione di piste ciclabili e superstrade ciclabili anche attraverso l’attività di gestione di noleggi biciclette nelle suddette aree.
Articolo 9
(Istituzione di un commissario alla mobilità ciclistica)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 27 marzo 1998 dopo le parole
"…responsabile della mobilità aziendale…" sono aggiunte le seguenti parole "…e uno con
specifiche competenze in materia di mobilità ciclistica…";
2. al comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 27 marzo 1998 dopo le parole "…struttura di supporto e coordinamento,…" aggiungere le seguenti parole "…all'interno della quale devono essere individuate specifiche responsabilità con competenze sulla mobilità ciclistica,…".
Articolo 10
(Aumento delle sanzioni amministrative)
1. Le sanzioni amministrative pecuniari previste dall'articolo 141 del Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, sono raddoppiate.
Articolo 11
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
http://download.repubblica.it/pdf/2012/ddl-ciclistica.pdf
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