Riduzione Imu e ritorno dell’Iva, il Dl liberalizzazioni rilancia l'edilizia
Sgravi per gli immobili invenduti e compensazioni tra imposte ottenute e pagate per contrastare la crisi nel settore costruzioni
di Paola Mammarella
25/01/2012 - Sono confluite nel decreto sulle liberalizzazioni le misure per il rilancio dell’edilizia. Riduzione dell’Imu sugli immobili invenduti e sistemi per la compensazione dell’Iva potrebbero fare da volano per le imprese di costruzione, gravate dalla crisi.
Se la riduzione dell’Imu potrebbe trovare qualche difficoltà applicativa perché gli oneri peserebbero solo sui Comuni, la reintroduzione dell’Iva su cessione e locazione degli immobili avrebbe un effetto compensativo.
Prima del decreto sulle liberalizzazioni, l’impresa che vendeva un immobile, dopo cinque anni dalla sua realizzazione, non poteva chiedere l’Iva al compratore pur avendola pagata in fase di costruzione sui materiali o sui servizi. Con la reintroduzione dell’Iva, il costruttore compensa l’imposta ottenuta con quella precedentemente versata. A detta dell’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, ne derivano effetti correttivi a favore delle imprese.
RIDUZIONE IMU
I Comuni possono decidere di abbassare fino allo 0,38% l’imposta municipale unica sugli immobili invenduti. L’agevolazione vale per i fabbricati già costruiti e destinati alla vendita fino a che permanga tale destinazione e non siano locati. La riduzione non può durare per un periodo superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Secondo il testo approvato, però, la quota di gettito destinata allo Stato deve rimanere invariata. Lo sgravio peserebbe quindi per intero sulle casse degli enti locali, che potranno decidere se sobbarcarsi o meno un tale onere.
IVA NELLE CESSIONI DELLE ABITAZIONI
Il decreto modifica il Dpr 633/1972 prevedendo l’imponibilità ad Iva nelle cessioni di alloggi sociali, di abitazioni locate per almeno 4 anni in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, ma anche nel caso in cui il cedente opti espressamente per l’imposizione.
Cessione di abitazioni effettuate da imprese costruttrici o restauratrici
In realtà, la norma cambia solo per le cessioni effettuate dopo cinque anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione. Le cessioni da parte di imprese costruttrici e restauratrici entro cinque anni dal termine dei lavori restano infatti soggette a Iva, così come previsto dalla disciplina precedente. Dopo cinque anni dall’ultimazione del fabbricato, l’Iva può essere applicata su opzione dell’impresa.
Cessione di abitazioni locate
Secondo il decreto approvato, sono soggette ad Iva le cessioni di abitazioni locate per un periodo minimo di quattro anni e di alloggi sociali. Prima dell’intervento del decreto sulle liberalizzazioni, erano soggette ad Iva le cessioni di abitazioni locate entro 5 anni dal termine dei lavori, con contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni. Erano invece esenti tutte le altre cessioni, comprese quelle degli alloggi sociali.
IVA PER LA LOCAZIONE DI ABITAZIONI
Con il nuovo decreto, sono soggette ad Iva le locazioni effettuate dalle imprese che hanno costruito l`abitazione per la vendita e che, nel relativo atto, optano espressamente per l`imposizione, le locazioni effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, purche` di durata non inferiore a 4 anni, e le locazioni di alloggi sociali. Nel caso delle locazioni effettuate dalle imprese costruttrici, si applica l’Iva ridotta al 10%. Nei piani di edilizia convenzionata, l’aliquota ridotta vale per i contratti di durata non inferiore a quattro anni.
Secondo l’analisi dell’Ance, che ha caldeggiato l’inserimento di queste disposizioni nel Dl “liberalizzazioni”, viene riconosciuto il carattere industriale dell’attività di costruzione, in base al quale le operazioni finali dell`attività devono necessariamente scontare l’applicazione dell’Iva. Allo stesso tempo, alle imprese è consentito di sfruttare un mercato alternativo alla cessione in proprietà.
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