Molti pensano che le questioni tassisti e farmacisti siano il pretesto
per non parlare di tanti, troppi aspetti sulle quali ci sono in corso
modifiche e ovviamente speculazioni di vario genere. Oltre alle mire
sull'acqua (sulle quali temporaneamente il Forum dell'acqua è riuscito
a fermare il furto del risultato referendario) c'è quello sulle
energie. Compreso quello sul nucleare e sul relativo deposito di
scorie nucleari. L'articolo 25 che circola in merito al decreto
liberalizzazioni pare fatto apposta per accelerare l'iter per la
costruzione. Dobbiamo temere anche per Latina? Giorgio Libralato
Art. 25 - Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari
1.I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall'amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il ministero dello Sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/BUfe2
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, la Sogin Spa, segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al ministero dello Sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il ministero dello Sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazione è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Detta componente tariffaria è impiegata, a titolo definitivo, esclusivamente per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti. Per le altre attività, il finanziamento è erogato a titolo di acconto e sarà successivamente recuperato attraverso il corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco tecnologico e del Deposito nazionale, secondo modalità stabilite dal ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma: «I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.».
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