Museo comunale, apertura con giallo
ANCORA dubbi sull’apertura del Museo di piazza Kennedy. Era fine ottobre quando Alessandro Cocchieri, direttore del Museo, annunciava con soddisfazione la data di apertura della struttura in piazza Kennedy.
Una soddisfazione giustificata dal lavoro nel reperire i fondi e nel portare a termine un percorso che, negli anni, ha avuto diversi ostacoli. Quando tutto sembrava pronto, con brochure disegnate, ospiti già avvisati e un programma d’inaugurazione quasi completato, è arrivata una frenata dalla Giunta Comunale. Infatti la maggioranza al Comune di Pontinia è divisa se confermare la data del 18 dicembre, già fissata da Cocchiere in coincidenza con l’anniversario dell’inaugurazione della città, o rimandarla di qualche settimana o mese. Il motivo di questa divisione, o è meglio dire, incertezza, è tutto da ritrovare nelle cattive condizioni in cui si ritrova lo spazio antistante la struttura museale. Piazza Kennedy, infatti, non è attrezzata per poter ospitare nel migliore dei modi un museo anche perché ogni venerdì nelle sue vicinanze ancora si organizza il mercato settimanale. Il dubbio, quindi, ruota attorno a due opzioni: è meglio aprire il 18 dicembre ma con un panorama degradato, o aspettare altre settimane ad aprire il museo quando anche la piazza è consona ad ospitare la struttura museale? R.A. Colabattista Latina Oggi 12 novembre 2011
Stando alle notizie di oggi sulla stampa l'inaugurazione del museo del territorio e della bonifica di Pontinia in piazza Kennedy (ex mercato coperto) rischia di saltare anche quest'anno. Era prevista per il 18 dicembre (natale di Pontinia) ma sembra che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco abbia dato parere contrario. Come sanno i professionisti ogni progetto necessita di una serie di autorizzazioni, pareri dati da diversi enti. Tra questi ha una grande importanza la prevenzione degli incendi e antinfortunistica. Il decreto ministeriale del 16/2/1982 prevede quali siano le attività soggette al controllo antincendio. Al n. 90 prevede “Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664 In merito a questa attività esistono due regolamenti: il Decreto Ministeriale nー 569 del 20/05/1992“Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre ed il DPR 30 giugno 1995, n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi“. Nel testo del decreto sulla sicurezza dei musei del MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO, oltre all'art. 3. Misure precauzionali per
lo sfollamento delle persone in caso di emergenza, all'Art. 5. Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici, prevede all' Art. 9. i mezzi antincendio.
Quindi se venissero confermate le indiscrezioni chi è che non ha previsto o verificato o progettato l'opera in modo corretto? Queste mancanze sono di tipo lieve o importanti? Di seguito l'articolo 9 sui mezzi antincendio:
1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.
2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l’impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di due colonne. L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell’attività, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua può danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.
4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l’erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.
5. In prossimità dell’ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere istallato un attacco di mandata per autopompe.
6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d’incendio.
Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d’incendio, collegato all’impianto fisso di rilevazione automatica d’incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali.
Giorgio Libralato
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