E’ stata pubblicata, sul BURL del 27 agosto 2011, supplemento ordinario n. 160 al Burl n. 32, la legge regionale del Lazio n. 10 “piano casa” avente per oggetto le modifiche alla legge n. 21 dell’11/08/2009.
Comma 2 articolo 2 le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente, nonché:
Lettera h) comma 2 art. 2 su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930.
Comma 4 art. 2 I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico e architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
Il piano casa viene anche applicato ai fabbricati costruiti con domanda di sanatoria definita per la quale viene rilasciata la concessione a sanatoria entro i termini della presentazione della DIA o del permesso a costruire (dopo il 31 gennaio 2012 ed entro il 31 gennaio 2012).
L’art. 25 definisce la procedura per la definizione di tutte le pratiche edilizie in sanatoria pendenti, per le quali i proprietari possono presentare alternativamente:
a)perizia giurata dell’avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria per decorso dei termini stabiliti dall’art. 35 della legge 47/1985, dell’articolo 39 della legge 724/94, nonché dell’art. 6 della legge regionale 12/2004, ove ne ricorrano le condizioni previste;
b)la documentazione integrativa a quella trasmessa al comune, resa in conformità alle relative discipline delle singole sanatorie edilizie.
3. i comuni entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa di cui alla lettera a) verificano la veridicità. Decorso tale termine con silenzio assenso.
4. in alternativa alla lettera a) il proprietario interessato deve presentare entro 12 mesi la documentazione di cui alla lettera b). Il comune dalla data di ricezione della documentazione ha tempo 90 giorni (120 per i comuni oltre 50 mila abitanti) per verificare la documentazione. Decorsi tale termine vale il silenzio assenso.
Decorsi i tempi del silenzio assenso si può procedere con DIA o permesso a costruire per gli ampliamenti del piano casa.
Zona agricola (decreto Ministero Lavori Pubblici 2 aprile 1968 http://www.ambientediritto.it/Legislazione/URBANISTICA/D.M.1968%20n.1444.htm)
Eliminato l’obbligo di essere coltivatori diretti e imprenditori agricoli (ex comma 2 art. 2) per gli ampliamenti fino al 20%. L’ampliamento per l’adeguamento sismico può arrivare fino al 35% per la zona sismica 1 e 2 (vedere classificazione sismica http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=21
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/D_387_22_05_09.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/DGR_Riclassificazione_sismica_766_03.1148408010.pdfhttp://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/ALLEGATO1.1148408010.pdfhttp://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/ALLEGATO2.1148408010.pdf(come Pontinia) in base all’art. 3bis. Gli ampliamenti del 30% mediante demolizione e ricostruzione, nonché il cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale non possono riguardare la zona agricola (art. 3 ter). Gli ampliamenti del 35% (art. 4) mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati in zona agricola possono essere effettuati con ampliamento fino al 20% (il 35% per le altre zone urbanistiche, il 60% per edifici plurifamiliari) a condizione con esclusione dei fabbricati costruiti prima del 1950. Art. 5 cambio uso in residenziale dei volumi accessori e pertinenziali, nonché unità immobiliari destinati ad altro uso, fino al 20% del volume o della superficie, massimo per 70 mq. In zona agricola purchè il cambio d’uso non superi il 50% della parte residenziale preesistente
Escluse sopraelevazioni
Gli interventi di ampliamento sono ammessi in adiacenza, in aderenza al corpo di fabbrica esistente, oppure con un corpo di fabbrica separato di carattere accessorio e pertinenziale.
Obblighi
La destinazione d’uso non può essere cambiata per 10 anni.
L.R. 11 Agosto 2009, n. 21Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali, paesaggistici e ambientali (nonché della normativa sulle zone agricole soppresso), a partire dall’intesa sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, adottata tra Stato, Regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina:
a) misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, finalizzate a contrastare la crisi economica ed a favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa antisismica, il miglioramento della qualità architettonica e la sostenibilità energetico-ambientale del patrimonio stesso, secondo le tecniche, le disposizioni ed i principi della bioedilizia;
b) misure urgenti per incrementare e sostenere l’offerta di edilizia residenziale sovvenzionata e sociale;
c) modalità di coordinamento e di integrazione delle misure straordinarie ed urgenti di cui alle lettere a) e b), nell’ambito di programmi integrati di riqualificazione urbana, di promozione dell’edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio energetico;
d) lo snellimento delle procedure in materia urbanistica tramite le modifiche ovvero le integrazioni alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).
CAPO II MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO
Art. 2 (Ambito di applicazione)
1.Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici (con demolizione e ricostruzione degli edifici soppresso) di cui agli articoli 3, 4 e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussista alternativamente una delle seguenti condizioni:
a)siano edifici legittimamente realizzati e ultimati ..
b)siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria, ….ovvero venga rilasciato entro il termine previsto dall’articolo 6 comma 4 (le DIA e le domande per il rilascio del permesso a costruire sono presentate dopo il 31 gennaio 2012 ed entro il 31 gennaio 2012)
2.Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:
a)su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paessagistico regionale (PTPR);
b)
3. sia stata presentata al comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4, con esclusione degli edifici abusivi e degli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche nonché di quelli situati:
a) nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o, qualora gli strumenti urbanistici generali non individuino le zone A, nei tessuti storici tutelati dalle specifiche norme degli strumenti urbanistici generali o, in mancanza, negli insediamenti urbani storici individuati dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);
b) nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 limitatamente agli edifici rurali con caratteri storico-tipologici-tradizionali, quali casali e complessi rurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR, siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 e registrati in appositi censimenti dai comuni interessati;
c) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
d) nelle aree naturali protette;
e) nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei territori contermini ai laghi di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne;
f) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme
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