lunedì 25 luglio 2011

la convenzione di Arhus per la partecipazione dei cittadini in materia ambientale

CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN
http://www.comune.napoli.it/flex/files/7/e/f/D.fc63cb28cc0c90a67b19/_rhus.pdf
MATERIA AMBIENTALE

Århus, Danimarca, 25 giugno 1998
Le Parti della presente convenzione,
Richiamando il primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano,
Richiamando inoltre il decimo principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e
lo sviluppo,
Richiamando altresì le risoluzioni dell'Assemblea generale nn. 37/7, del 28 ottobre 1982,
sulla Carta mondiale della natura e 45/94, del 14 dicembre 1990, sulla necessità di
garantire un ambiente sano per il benessere degli individui,
Richiamando la Carta europea sull'ambiente e la salute, adottata l'8 dicembre 1989 a
Francoforte sul Meno (Germania) in occasione della Prima conferenza europea
sull'ambiente e la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità,
Affermando la necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell'ambiente e di
assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente,
Riconoscendo che un'adeguata tutela dell'ambiente è indispensabile per il benessere
umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita,
Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad
assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente,
individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future,
Considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini
devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi
decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale, e riconoscendo che per
esercitare i loro diritti essi possono aver bisogno di assistenza,
Riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione
ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia,
contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di
esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne
adeguatamente conto,
Mirando in tal modo ad accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo
decisionale e a rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni in materia ambientale,
Riconoscendo l'opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della pubblica
amministrazione e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi della presente
convenzione alle proprie procedure,
Riconoscendo inoltre la necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di
partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, possa accedervi liberamente e
sappia come usufruirne,
Riconoscendo altresì l'importante ruolo che i singoli, le organizzazioni non governative e il
settore privato possono svolgere ai fini della tutela dell'ambiente,
Desiderando promuovere l'educazione ambientale, al fine di accrescere la comprensione
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, e incoraggiare una diffusa consapevolezza e
partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile,
Constatando, al riguardo, l'importanza di utilizzare i mezzi di comunicazione, nonché i
mezzi elettronici o le altre forme di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro;
Riconoscendo l'importanza di una piena integrazione delle esigenze ambientali nei processi
decisionali a livello statale, e la conseguente necessità per le pubbliche autorità di disporre di informazioni ambientali precise, complete ed aggiornate;
Riconoscendo che le pubbliche autorità possiedono informazioni ambientali nell'interesse
pubblico,
Interessate a che il pubblico (comprese le organizzazioni) abbia accesso a meccanismi
giudiziari efficaci, in grado di tutelarne i legittimi interessi e di assicurare il rispetto della
legge,
Constatando l'importanza di fornire ai consumatori una corretta informazione sui prodotti,
per consentire loro di compiere scelte ambientali consapevoli,
Coscienti della preoccupazione del pubblico per l'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e della necessità di accrescere la trasparenza e di
rafforzare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia,
Convinte che l'attuazione della presente convenzione contribuirà al rafforzamento della
democrazia nell'ambito territoriale della Commissione economica delle Nazioni unite per
l'Europa (UNECE),
Consapevoli del ruolo svolto al riguardo dall'UNECE e richiamando in particolare le linee
guida sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali
in materia ambientale, approvate nella dichiarazione ministeriale adottata a Sofia
(Bulgaria) il 25 ottobre 1995 nel corso della Terza conferenza ministeriale "Ambiente per
l'Europa",
Tenendo conto delle pertinenti disposizioni della convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, conclusa ad Espoo (Finlandia) il 25 febbraio
1991, della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali e della
convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi
internazionali, entrambe concluse a Helsinki il 17 marzo 1992, nonché delle altre
convenzioni regionali,
Consapevoli che l'adozione della presente convenzione contribuirà all'ulteriore
rafforzamento del processo "Ambiente per l'Europa" e al successo della Quarta conferenza
ministeriale prevista ad Aarhus (Danimarca) nel giugno del 1998,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
FINALITÀ
Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a
vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte
garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni
della presente convenzione.
Articolo 2
DEFINIZIONI
Ai fini della presente convenzione, si intende per:
1. "Parte", qualsiasi Parte contraente della presente convenzione, salvo diversa
indicazione;
2. "autorità pubblica":
a) l'amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o ad altro livello;
b) le persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, esercitano funzioni
amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente;
c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o
presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle
persone di cui alla lettera a) o b);
d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui
all'articolo 17 che sia Parte della presente convenzione.
La presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio
del potere giudiziario o legislativo;
3. "informazioni ambientali", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva,
sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli
organismi geneticamente modificati e l'interazione fra questi elementi;
b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, e attività o provvedimenti,
compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni
legislative, i piani e i programmi che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla
lettera a), nonché le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate
nei processi decisionali in materia ambientale;
c) lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonché lo stato dei
siti e degli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere
influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle
attività o dai provvedimenti di cui alla lettera b);
4. "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della
prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
5. "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini
della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non
governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti
dal diritto nazionale.
Articolo 3
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi, regolamentari e gli altri provvedimenti
necessari, compresi i provvedimenti destinati ad assicurare la compatibilità tra le
disposizioni adottate per dare attuazione alla presente convenzione in tema di accesso alle
informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, nonché le opportune
misure di esecuzione, al fine di stabilire e mantenere un quadro normativo chiaro,
trasparente e coerente per l'attuazione della presente convenzione.
2. Ciascuna Parte si adopera affinché i funzionari e le autorità forniscano assistenza e
orientamento al pubblico, agevolandone l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
3. Ciascuna Parte promuove l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico ai problemi
ambientali, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle informazioni,
partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale.
4. Ciascuna Parte prevede l'adeguato riconoscimento e sostegno delle associazioni, delle
organizzazioni o dei gruppi che promuovono la tutela dell'ambiente e provvede affinché
l'ordinamento giuridico nazionale si conformi a tale obbligo.
5. Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di continuare ad applicare o introdurre norme che prevedano un più ampio accesso alle
informazioni, una maggiore partecipazione ai processi decisionali ed un più ampio accesso
alla giustizia in materia ambientale.
6. La presente convenzione non implica alcuna deroga ai diritti esistenti in tema di accesso
alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia
in materia ambientale.
7. Ciascuna Parte promuove l'applicazione dei principi della presente convenzione nei
processi decisionali internazionali in materia ambientale e in seno alle organizzazioni
internazionali per le questioni riguardanti l'ambiente.
8. Ciascuna Parte provvede affinché coloro che esercitano i propri diritti in conformità della
presente convenzione non siano penalizzati, perseguiti o soggetti in alcun modo a misure
vessatorie a causa delle loro azioni. La presente disposizione lascia impregiudicato il potere
dei giudici nazionali di esigere il pagamento di un importo ragionevole a titolo di spese
processuali.
9. Nei limiti delle pertinenti disposizioni della presente convenzione, il pubblico ha accesso
alle informazioni, può partecipare ai processi decisionali e ha accesso alla giustizia in
materia ambientale senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla
residenza o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del
centro effettivo delle loro attività.
Articolo 4
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della
legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le
informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto e ferma
restando la lettera b), di copie dei documenti contenenti tali informazioni
a) senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo;
b) nella forma richiesta, salvo qualora:
i) l'autorità abbia validi motivi per renderle accessibili in altra forma, nel qual caso tali
motivi devono essere specificati; o
ii) le informazioni siano già pubblicamente disponibili in altra forma.
2. Le informazioni ambientali di cui al paragrafo 1 devono essere messe a disposizione del
pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della
richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità non giustifichi una proroga del
termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della
richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le
giustificano.
3. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:
a) se l'autorità pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni;
b) se è manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici; oppure
c) se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle
autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale,
tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.
4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di
tali informazioni possa pregiudicare:
a) la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal
diritto nazionale;
b) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica; c) il corso della giustizia, il diritto di ogni persona ad un processo equo o il potere delle
pubbliche autorità di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
d) la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata
dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; tuttavia devono essere divulgate
le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente;
e) i diritti di proprietà intellettuale;
f) la riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica che non
abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni al pubblico, qualora tale
riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;
g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito spontaneamente le informazioni richieste,
senza essere o poter essere soggetti ad alcun obbligo legale in tal senso, e che non
acconsentano alla divulgazione della documentazione; o
h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di
specie rare.
I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo
conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché
dell'eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell'ambiente.
5. Qualora non disponga delle informazioni ambientali richieste, l'autorità pubblica indica
quanto prima al richiedente l'altra autorità pubblica alla quale ritiene possibile rivolgersi
per ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta a tale autorità informandone il
richiedente.
6. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui le informazioni sottratte all'obbligo di
divulgazione in forza del paragrafo 3, lettera c) e del paragrafo 4 possano essere stralciate
senza comprometterne la riservatezza, le autorità pubbliche rendano disponibili le
rimanenti informazioni richieste.
7. Il rigetto della richiesta deve essere notificato per iscritto quando la richiesta stessa è
stata formulata per iscritto o quando il richiedente ne faccia domanda. La notifica deve
precisare i motivi del diniego e fornire informazioni sull'accesso alle procedure di ricorso di
cui all'articolo 9. Il diniego deve essere comunicato quanto prima e comunque entro il
termine di un mese, a meno che la complessità delle informazioni non giustifichi una
proroga, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla richiesta.
Il richiedente viene informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.
8. Ciascuna Parte può autorizzare le autorità pubbliche a subordinare il rilascio di
informazioni al pagamento di un corrispettivo, che tuttavia non può superare un importo
ragionevole. Le autorità pubbliche che intendono rilasciare informazioni a titolo oneroso
mettono a disposizione dei richiedenti un tariffario, indicando i casi in cui il rilascio delle
informazioni è soggetto o non è soggetto a pagamento e i casi in cui è subordinato al
pagamento anticipato del corrispettivo.
Articolo 5
RACCOLTA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
1. Ciascuna Parte provvede affinché:
a) le autorità pubbliche dispongano delle informazioni ambientali rilevanti ai fini
dell'esercizio delle loro funzioni e ne assicurino l'aggiornamento;
b) siano istituiti meccanismi obbligatori per consentire alle autorità pubbliche di essere
adeguatamente e costantemente informate delle attività proposte o in corso in grado di
incidere significativamente sull'ambiente;
c) in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio
tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa
esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale
minaccia.
2. Ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della propria legislazione nazionale, le
autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali in modo
trasparente e ne assicurino l'effettiva accessibilità, in particolare:
a) fornendo al pubblico informazioni sufficienti sul tipo e sul tenore delle informazioni
ambientali in possesso delle pubbliche autorità competenti, sulle principali condizioni alle
quali è subordinata la loro disponibilità e accessibilità e sulla procedura da seguire per
ottenerle;
b) prendendo e mantenendo provvedimenti pratici quali:
i) l'istituzione di elenchi, registri o archivi accessibili al pubblico;
ii) l'obbligo per i funzionari di assistere il pubblico che intende accedere alle informazioni in
virtù della presente convenzione; e
iii) la designazione di punti di contatto;
c) fornendo accesso gratuito alle informazioni ambientali contenute negli elenchi, nei
registri e negli archivi di cui alla lettera b), punto i).
3. Ciascuna Parte assicura la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in
banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di
telecomunicazioni. Le informazioni accessibili in questa forma devono comprendere:
a) i rapporti sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 4;
b) i testi legislativi riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente;
c) ove opportuno, i piani, i programmi e le politiche riguardanti direttamente o
indirettamente l'ambiente e gli accordi ambientali; e
d) altre informazioni, nella misura in cui la loro accessibilità in questa forma sia in grado di
agevolare l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente
convenzione, a condizione che tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica.
4. Ad intervalli periodici non superiori a tre o quattro anni, ciascuna Parte pubblica e
diffonde un rapporto nazionale sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla
qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto.
5. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte adotta provvedimenti
finalizzati in particolare alla diffusione di:
a) testi legislativi e atti di indirizzo politico, ad esempio documenti riguardanti le strategie,
le politiche, i programmi e i piani d'azione in materia ambientale, nonché rapporti sul loro
stato di attuazione, predisposti ai vari livelli della pubblica amministrazione;
b) trattati, convenzioni e accordi internazionali in materia ambientale; e
c) ove opportuno, altri importanti documenti internazionali in materia ambientale.
6. Ciascuna Parte incoraggia gli operatori le cui attività abbiano effetti significativi
sull'ambiente ad informare regolarmente il pubblico dell'impatto ambientale delle loro
attività e dei loro prodotti, eventualmente nel quadro di sistemi volontari di etichettatura o
certificazione ambientale o con altri mezzi.
7. Ciascuna Parte:
a) rende noti i fatti e le analisi dei fatti da essa ritenuti rilevanti e importanti ai fini della
definizione delle principali proposte in materia di politica ambientale;
b) pubblica o rende in altro modo accessibile il materiale esplicativo disponibile riguardante
le sue relazioni con il pubblico nelle materie disciplinate dalla presente convenzione; e
c) fornisce adeguate informazioni sull'esercizio delle funzioni pubbliche e la prestazione di
servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente ai vari livelli dell'amministrazione pubblica. 8. Ciascuna Parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità a

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