ACQUA - Uno è sulla cosiddetta 'privatizzazione'', l'altro sui 'profitti' legati alla commercializzazione della risorsa. Nel primo quesito, come hanno spiegato i promotori del referendum, si chiede in sostanza l'abrogazione dell'art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Il secondo quesito propone "l'abrogazione dell'art.154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico è determinata tenendo conto dell' "adeguatezza della remunerazione del capitale investito"
NUCLEARE - Il quesito recita così: "Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del dl 31/03/2011 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75?". Il titolo del quesito, riformulato dalla Cassazione alla luce delle norme introdotte col decreto 'omnibus', sarà: "Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare".
LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Ecco il quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l'articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante 'Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza'?". La norma introduce la possibilità per chi è impegnato in attività di governo di non comparire nelle aule di giustizia
Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. 34/2011 così recita:
Articolo. 5. (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari).
1.Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali.
il testo completo del decreto legge n. 34 / 2011 (nucleare si trova all'indirizzo http://www.leggioggi.it/allegati/il-decreto-legge-omnibus-342011-a-confronto-testo-originario-e-testo-risultante-dalla-conversione/ )
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