Presentazione del REFERENDUM
E’ necessario modificare al più presto l’attuale legge elettorale per portare rimedio ai gravi danni che essa provoca al nostro sistema politico.
I suoi principali difetti: le liste bloccate, il premio di maggioranza, le deroghe alla soglia di sbarramento e l’obbligo di indicazione del candidato premier.
Liste bloccate. Le liste bloccate privano gli elettori del diritto di scegliere i propri rappresentanti e ledono irrimediabilmente l’equilibrio tra i poteri. Un Parlamento di “nominati” non ha infatti alcun reale potere nei confronti del Governo e del Presidente del Consiglio.
Il premio di maggioranza. Così esiste solo in Italia e ha effetti opposti a quelli auspicati. Attribuendo il 55% dei seggi alla lista che ottiene un voto più delle altre (anche se ha il 35% dei voti), questo meccanismo obbliga anche i partiti maggiori alla ricerche di qualsiasi voto utile. La conseguenza sono coalizioni sempre più ampie e inevitabilmente eterogenee. Nessuna stabilità del governo, anzi: frammentazione della maggioranza di governo e paralisi della sua attività.
Soglia di sbarramento. L’attuale soglia di sbarramento al 2% per le liste collegate in coalizione è un ulteriore incentivo alla frammentazione. Mantenere una soglia unica al 4% garantisce la presenza alla Camera dei partiti più rappresentativi, “costringendo” le forze minori ad unioni reali (un unico simbolo, un’unica lista) senza scorciatoie come le coalizioni elettorali. Al Senato il sistema dei collegi consentirà nelle Regioni più grandi la rappresentanza anche di forze decisamente minori
Indicazione del candidato premier. L’obbligo di indicare il candidato Capo del governo interferisce con le prerogative del Presidente della Repubblica che può e deve scegliere in assoluta autonomia. Inoltre tale meccanismo tende a trasformare il nostro sistema da parlamentare in semi-presidenziale senza i contrappesi dei sistemi presidenziali.
Un positivo risultato dei referendum che proponiamo vedrebbe la Camera eletta con metodo proporzionale, senza premio di maggioranza e con una soglia di sbarramento al 4%. Gli eletti non sarebbero più nominati dai segretari partito ma scelti tra i candidati attraverso la preferenza unica.
Il Senato verrebbe eletto su base regionale con metodo proporzionale, senza premio di maggiorana in collegi uninominali, con una soglia di sbarramento determinata dall’ampiezza delle Circoscrizioni.
Il referendum abrogativo è per sua natura uno strumento imperfetto, ma spesso è necessario per superare la paralisi dei partiti ed aprire la via a decisioni del Parlamento, che resta ovviamente libero di integrare o modificare l’assetto risultante dal referendum (sui collegi uninominali, sul voto di preferenza, etc.).
L’attuale legge elettorale rappresenta la peggiore di tutte le possibili soluzioni: ha aumentato la frammentazione; ha reintrodotto il trasformismo parlamentare; ha massimizzato il potere negoziale di piccole formazioni e notabili locali; grazie ad un abnorme premio di maggioranza mette a rischio tutte le istituzioni di garanzia che possono essere elette e controllate da maggioranze del 35%-40%.
La via parlamentare resta la via maestra.
Ma, poiché il Parlamento non ha saputo riformare la legge la legge elettorale, né è presumibile possa farlo nell’attuale situazione politica, il Comitato promotore ha deciso di depositare i quesiti in Cassazione dando concreto inizio all’iter referendario.
Abrogare l’attuale legge è dunque non un ritorno al passato, ma un passo necessario a garantire l’equilibrio tra poteri e a preparare un più corretto funzionamento del nostro sistema politico-istituzionale.
I QUESITI
pubblicati sulla G.U. n. 133 del 10 giugno 2011
QUESITO N°1
«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole "con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84" Art. 14 bis comma 1
Art. 14 bis comma 2
Art. 14 bis comma 3 limitatamente alle parole "nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione."
Art. 14 bis comma 5 limitatamente alle parole "dei collegamenti ammessi"
Art. 18 bis comma 2limitatamente alle parole "abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
e" Art. 24 comma l numero 2) limitatamente alle parole "alle coalizioni e"
Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole "nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle coalizioni e"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle liste di ciascuna coalizione"
Art. 83 comma 1 numero 2)
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera a)
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole" non collegate" poste tra le parole "singole liste" e le parole "che abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole "non collegate" poste tra le parole "singole liste" e le parole "rappresentative di minoranze"
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole "nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "di ciascuna" e le parole "lista di cui"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "di ciascuna" e le parole "lista per tale quoziente"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista. I seggi"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole"
Art. 83 comma 1 numero 5)
Art. 83 comma 1 numero 6)
Art. 83 comma 1 numero 7)
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "salvo quanto disposto dal comma 2,"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "assegnati alle varie" e le parole "liste di cui"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "lettera b),"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista di cui"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole" poste tra le parole "assegnati alle" e le parole "liste per le quali"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole" poste tra le parole "in caso di parità, alle" e le parole "liste che abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di lista o singola" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista corrisponda"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di lista o singola" poste tra le parole "iniziando dalla" e le parole "lista che abbia"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni o singole" poste tra le parole "da parte di più" e le parole" liste, da quella"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o liste singole"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "seggi eccedenti alla" e le parole "lista in quelle"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "inoltre le" e le parole "liste, che non abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "seggi a tali" e le parole "liste. Qualora"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "due o più" e le parole "liste abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o alla singola"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o" poste tra le parole "cedere, alla" e le parole "lista singola eccedentaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alla parola "singola" posta tra la parola "lista" e la parola "eccedentaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o" poste tra le parole "attribuzione e alla" e le parole "lista singola deficitaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alla parola "singola" tra la parola "lista" e la parola "deficitaria"
Art. 83 comma 1 numero 9)
Art. 83 comma 2
Art. 83 comma 3
Art. 83 comma 4
Art. 83 comma 5
Art. 84 comma 3»
QUESITO N°2
«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 18 bis comma 3 limitatamente alle parole "presentati secondo un determinato ordine" Art. 19 comma 1 limitatamente alle parole "nella stessa"
Art. 58 comma 2 limitatamente alle parole "tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni"
Art. 84 comma 1 limitatamente alle parole "secondo l'ordine di presentazione"
Art. 85
Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nella lista"
Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nell'ordine progressivo di lista"»
QUESITO N°3
«Volete Voi che sia abrogato il D. Lgs. 20 Dicembre 1993, n. 533 nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole ", con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale"
Art. 1 comma 3
Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole "La regione Trentino-Alto Adige e' costituita"
Art. 1 comma 4 limitatamente alla parola "sei"
Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole "definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale"
Art. 8 comma 1 limitatamente alle parole "14-bis,"
Art. 9 comma 3 limitatamente alle parole "effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano",
Art. 9 comma 4 limitatamente alle parole ", presentati secondo un determinato ordine"
Art. 9 comma 5 limitatamente alle parole "18-bis,"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "delle coalizioni e"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "di ciascuna coalizione"
Art. 16
Art. 17
Art. 17 bis
Art. 19
Titolo VII limitatamente alle parole "TITOLO VII Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige"
Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole "uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e"
Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole "della regione Trentino-Alto Adige"
Art. 20 comma 1 lettera b) limitatamente alle parole "nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'."
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole "delle due regioni"
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole "F e G"
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole ", e successive modificazioni"
Art. 21 comma 2
Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole "spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali,"
Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole "non risultati eletti ai sensi dell'art. 21"
Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole "sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21"
Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole "non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21"
Art. 21 bis comma 4 limitatamente alle parole ", esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21"
Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole "nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o"
Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole "del Trentino-Alto Adige",
Art. 21 ter comma 7 limitatamente alle parole "nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige"
Allegate tabelle A e B»
Come raccogliere le firme
Premessa
Chi raccoglie le firme per il referendum deve essere consapevole che sta esercitando un diritto previsto dall’art. 75 della Costituzione, e che tale diritto non può essere in alcun modo conculcato o limitato da chicchessia, tanto meno dalle istituzioni locali o nazionali che, invece, devono agevolare al massimo l’esercizio del diritto costituzionale. La legge che riguarda il referendum è la n. 352 del 25 maggio 1970 e successive modificazioni.
1. I MODULI
In attesa di riceverli dal Comitato Nazionale, i moduli possono essere scaricati dal sito www.referendumleggeelettorale.it e riprodotti a cura dei comitati locali. Va tuttavia ricordato che i moduli devono essere riprodotti in formato “carta da bollo” (altezza cm. 30,8 e larghezza dei due fogli complessivi cm. 42,6) e non nel normale “A4”.
2. VIDIMAZIONE DEI MODULI
(ATTENZIONE! non si possono raccogliere le firme se prima non si vidimano i moduli!)
ATTENZIONE! La vidimazione determina l’ambito territoriale di validità del modulo.
I moduli cioè hanno validità nel territorio di competenza del soggetto che li ha vidimati.
I moduli per la raccolta delle firme sul referendum devono essere preventivamente vidimati dai seguenti soggetti che, per legge (352/70), devono eseguirla entro 48 ore:
1) il Segretario Comunale Capo, o un impiegato comunale da lui delegato
2) il Cancelliere Capo di Tribunale o funzionario delegato
ATTENZIONE! È sufficiente la firma di persone appartenenti agli uffici previsti dalla legge, quindi anche di un cancelliere non dirigente la cancelleria e di un funzionario appartenente alla segreteria comunale.
La vidimazione consiste nell’apporre il luogo, la data, la firma di uno dei soggetti di cui sopra, il timbro personale con la qualifica, il timbro tondo dell’ufficio. La vidimazione deve essere fatta nell’apposito spazio della facciata 1 di ciascun modulo.
La data di vidimazione non può essere antecedente al 10 giugno 2011.
3. AUTENTICA E AUTENTICATORI
(ATTENZIONE! non si possono raccogliere le firme se non alla presenza di un autenticatore!)
Le firme dei referendum, possono essere raccolte solo in presenza di un autenticatore che dovrà autenticare le firme dei sottoscrittori. Gli autenticatori abilitati, in base alla legge 28 aprile 1998, n. 130 e all’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 sono:
1. Notai
2. Giudici di pace
3. Segretari delle Procure della Repubblica
4. Cancellieri e collaboratori delle cancellerie dei Tribunali o primo dirigente o dirigente superiore della cancelleria dell’ufficio giudiziario ossia Corte d’Appello, Tribunale o Pretura.
5. Presidenti delle Province
6. Sindaci
7. Assessori comunali e provinciali
8. Presidenti di Consigli Comunali e Provinciali
9. Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali
10. Segretari comunali e provinciali
11. Funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia
12. Consiglieri Comunali e Provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia.
Ricordarsi che gli Autenticatori hanno una limitata competenza territoriale, tranne i notai che sono abilitati per tutto il territorio nazionale. ESEMPIO: il sindaco o un consigliere comunale di Milano può autenticare nel territorio del comune le firme di tutti gli elettori italiani, ma non può andare ad autenticare in un altro comune. Lo stesso vale per i consiglieri provinciali che nel territorio della loro provincia possono autenticare le firme di tutti. Tutti gli autenticatori che dipendono dal Ministero della Giustizia (cancellieri, giudici di pace, ecc.), invece, possono autenticare solo le firme dei residenti nel loro territorio di competenza (è possibile chiedere agli Uffici tribunale, ecc l’elenco dei comuni che ricadono sotto la loro giurisdizione). Ricordare che questi autenticatori, qualora intendano raccogliere le firme all’esterno dei loro uffici, per esempio ai tavoli, devono chiedere l’autorizzazione al Presidente della Corte d’Appello o del Tribunale.
ATTENZIONE! Se il numero indicato nell’autentica non corrisponde esattamente al numero delle firme apposte e quindi autenticate, la Corte di Cassazione annulla tutte le sottoscrizioni (sia che l’errore sia per difetto che per eccesso).
Ogni errore eventualmente commesso dall’autenticatore va corretto, apponendo accanto alla correzione un ulteriore bollo dell’ufficio ed un’ulteriore firma dell’autenticatore.
4. RACCOLTA DELLE FIRME
Per ogni cittadino maggiorenne che intende firmare:
chiedere innanzi tutto dove è residente: conviene, infatti, raccogliere le firme dei residenti nel comune perché sarà poi più facile certificarle. Richiedere, infatti, per ogni sottoscrittore il certificato elettorale al suo comune di appartenenza comporta un lavoro ulteriore lungo e complesso. Per facilitare le operazioni di certificazione, dunque, è bene separare su altri moduli le sottoscrizioni dei residenti in altri comuni.
Dietro presentazione di un documento, scrivere a stampatello sulle rispettive colonne e righe: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e cap, comune di residenza.
ATTENZIONE! I dati da apporre sul modulo devono essere gli stessi risultanti dal certificato elettorale
5. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
L’autenticatore (cancelliere, delegato del Sindaco, ecc. vedi § 3) deve autenticare le firme contenute in ciascun modulo. L’autenticazione consiste nell’apporre il nome, il cognome e la qualifica dell’autenticatore (specificare se funzionario incaricato), il numero delle firme (in cifra e lettere) contenute nel modulo, il luogo, la data, la firma leggibile dell’autenticatore, il timbro personale con la qualifica (specificare se funzionario incaricato) e il timbro tondo dell’ufficio. Attenzione! La data dell’autentica non può essere antecedente a quella di vidimazione né successiva a quella della certificazione elettorale.
6. CERTIFICAZIONE ELETTORALE
I moduli contenenti le firme autenticate devono essere portati al Sindaco (o ai funzionari appositamente delegati dell’ufficio elettorale) per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. La certificazione può essere fatta in due modi: singola o collettiva. La singola consiste nell’allegare i singoli certificati elettorali dei firmatari: se 20 elettori hanno firmato occorrono 20 certificati elettorali. La certificazione collettiva, molto più semplice e ragionevole , si fa apponendo il numero di iscrizione nelle liste elettorali nell’apposito spazio a fianco di ciascuna firma. Nell’apposito spazio per la certificazione collettiva deve esserci: la firma del Sindaco (se firma un delegato, deve essere specificato nome, cognome, qualifica), la data, il bollo tondo dell’Ufficio. Attenzione! La data della certificazione elettorale deve essere successiva a quella della vidimazione del modulo e dell’autenticazione delle firme.
ATTENZIONE! Se il funzionario ha erroneamente sbarrato le firme dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali di quel comune, il numero delle firme autenticate risulterà falsificato e quindi sbagliato. In questi casi l’ufficio elettorale deve dichiarare (sugli stessi moduli o su fogli a parte) che le cancellature sono state compiute erroneamente dal funzionario comunale. Nel caso di certificati a parte, e’ estremamente opportuno che siano spillati a ciascun modulo cui si riferiscono.
7. ERRORI
Può capitare (e capita) che i soggetti abilitati alla vidimazione, all’autenticazione e alla certificazione elettorale (vedi paragrafi precedenti) commettano degli errori. Niente paura!
Se ci si accorge di un errore, questo può essere corretto, secondo le semplicissime modalità che più avanti illustriamo. Il problema serio è quando l’errore sfugge e nessuno se ne accorge: le firme raccolte in quel modulo corrono il fondato rischio di essere tutte annullate!
CORREZIONE DEGLI ERRORI: qualsiasi errore può essere sanato apponendo a fianco della correzione il timbro tondo dell’Ufficio e la firma del funzionario.
8. CONSEGNA DEI MODULI AL COMITATO PROMOTORE
I moduli contenenti le firme autenticate e certificate vanno recapitati il più presto possibile al COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM. Poiché il termine improrogabile per la raccolta e la consegna in Corte di Cassazione delle 500.000 firme è il 17 settembre 2011, è fondamentale che i moduli con le firme autenticate e certificate arrivino presto per il controllo in modo da avere il tempo sufficiente per sanare eventuali errori. Per qualsiasi dubbio o incertezza, chiama il Comitato Promotore. Ogni volta che effettui una raccolta, informa il Comitato Promotore affinché sia possibile aggiornare il totale delle firme raccolte.
I recapiti del Comitato Promotore sono: 06/40043732-733
comitato@referendumleggeelettorale.it
9. SONO UN CITTADINO: COSA POSSO FARE?
ANDARE A FIRMARE PRESSO LA SEGRETERIA DEL TUO COMUNE.
Lì è possibile controllare che sia tutto a posto per consentire a tutti gli elettori di esercitare il loro diritto costituzionale di sottoscrivere il referendum. Tieni presente che abbiamo spedito i moduli in tutti gli 8100 comuni italiani, dal più grande al più piccolo. Se incontri difficoltà o, peggio, ti rendi conto che è in corso un vero e proprio ostruzionismo, ti preghiamo di telefonare tempestivamente al Comitato Promotore. Il Comune deve indicare, con appositi cartelli, la stanza dove si firma e gli orari precisi di ogni giorno lavorativo;
PORTARE O MANDARE ALTRE PERSONE A FIRMARE IN COMUNE;
FARE UN VOLANTINAGGIO DAVANTI AL COMUNE invitando i cittadini ad andare a firmare, magari accompagnandoli fino alla stanza appositamente adibita dalla segreteria comunale;
chiamare il Comitato Promotore per sapere con chi metterti in contatto per PARTECIPARE AD UN TAVOLO DI RACCOLTA FIRME;
CONTATTARE IL SINDACO O I CONSIGLIERI COMUNALI (meglio se ne conosci direttamente qualcuno) per invitarli a raccogliere le firme: loro possono fare direttamente la raccolta perché sono abilitati dalla legge ad autenticare le firme degli elettori. Se trovi consiglieri disponibili, telefona subito al Comitato Promotore che provvederà alla spedizione dei moduli all’indirizzo del consigliere. Se non sono disponibili alla raccolta diretta, PROVA A CHIEDERE LORO DI ACCOMPAGNARTI PER UN GIRO FRA I TUOI AMICI E FAMILIARI CHE SONO DISPOSTI A FIRMARE;
ORGANIZZARE UN TAVOLO DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI (vedi apposite istruzioni).
10. SONO UN CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE, COSA POSSO FARE?
TU PUOI FARE MOLTISSIMO: di più, puoi essere la figura chiave per la riuscita di questa campagna referendaria. Perché? Perché le leggi ti affidano in potere dovere di autenticare le firme perciò a differenza degli altri cittadini puoi raccogliere direttamente le firme. Basta che tu comunichi per iscritto la tua disponibilità al Sindaco (se sei consigliere comunale) o al Presidente della Provincia (se sei consigliere provinciale).
Le sottoscrizioni potrai raccoglierle portando con te i moduli, oppure assicurando la tua presenza ai tavoli o ad altre manifestazioni appositamente organizzate (anche da te!).
Leggi attentamente le istruzioni e mettiti in contatto con il Comitato Promotore, che provvederà immediatamente a spedirti i moduli.
Anche i Sindaci, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti di Consigli Comunali e Provinciali, i Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, i Segretari comunali e provinciali e i dipendenti Funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia (in questo caso, occorre presentare domanda per richiedere l’incarico), possono raccogliere direttamente le sottoscrizioni o rendersi disponibili ad essere presenti ai tavoli durante la raccolta.
11. VOGLIO ORGANIZZARE UN TAVOLO: COSA DEVO FARE?
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Per installare un tavolo in una Piazza o in una strada, occorre chiedere al Comune l’Autorizzazione per l’Occupazione di Suolo Pubblico indicando nella richiesta il giorno (o il periodo dal ... al....), l’orario e la superficie di suolo occupata con il tavolo, tenendo presente che, in base alla legge N. 549 del 28/12/95, se lo spazio occupato è inferiore ai 10 metri quadrati, non si paga la relativa tassa (LEGGE N. 549 del 28/12/95 art. 3 comma 67: Sono esonerati dall’obbligo al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. ). Alcuni Comuni fanno pagare le marche da bollo. L’autorizzazione deve essere portata al tavolo perché può essere chiesta dai Vigili Urbani.
VIDIMAZIONE DEI MODULI
Vedi istruzioni precedenti
AUTENTICATORI
Quando si fa un tavolo per raccogliere le firme sui referendum, occorre la presenza di un autenticatore che, al termine della tenuta del tavolo, dovrà autenticare le firme dei sottoscrittori.
Vedi istruzioni precedenti
MATERIALE PER FARE UN TAVOLO:
1. Il tavolo!
2. I moduli vidimati
3. Le penne
4. Il permesso per l’occupazione del suolo pubblico
5. I volantini che spieghino i referendum
6. I manifesti per addobbare il tavolo
7. Le scatole per la raccolta dei contributi
8. Megafono (ove non esistano particolari divieti)
RACCOLTA DELLE FIRME
Vedi istruzioni precedenti
CONTRIBUTI
E’ importante chiedere ad ogni cittadino un contributo per la campagna referendaria. Vinti
i primi timori, vi accorgerete che i cittadini apprezzano questo modo di fare e che, nella
stragrande maggioranza dei casi, sono contenti di sostenere anche economicamente le iniziative che condividono. Per contributi superiori ai 25 euro, sarebbe bene rilasciare una ricevuta.
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
Vedi istruzioni precedenti
CERTIFICAZIONE ELETTORALE
Vedi istruzioni precedenti
ERRORI
Vedi istruzioni precedenti
COMUNICAZIONE DELLE FIRME RACCOLTE E INVIO DEI MODULI AL COMITATO PROMOTORE
Una volta terminato un tavolo, è importantissimo comunicare al Comitato Promotore (che tiene il conteggio generale) il numero delle firme raccolte. Così come è fondamentale recapitare al Comitato Promotore il più presto possibile i moduli contenenti le firme autenticate e certificate. Solo in caso di gravi difficoltà a reperire i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei residenti in altri comuni, dovete inviare subito al Comitato Promotore i moduli con le firme autenticate affinché possa provvedere ad una certificazione centralizzata.
REFERENDUM: INFORMAZIONI ESSENZIALI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
1) I FASCICOLI contenenti i MODULI devono essere richiesti al Comitato Promotore.
2) Prima di raccogliere le firme, occorre VIDIMARE tutti i moduli di un fascicolo: puoi farlo o in Comune dal Segretario Generale (o un suo delegato), o in Tribunale dal Cancelliere Capo (o un suo funzionario delegato), o in Pretura dal Cancelliere Capo (o un suo funzionario delegato); se i moduli non sono vidimati, tutte le firme raccolte saranno annullate, invalidate!
3) Le firme possono essere raccolte solo in presenza di un AUTENTICATORE (cancelliere di Tribunale, consigliere comunale o provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, ecc vedi istruzioni dettagliate); se le firme sono raccolte senza autenticatore, saranno tutte nulle!
4) I moduli con le firme raccolte devono essere portati in Comune per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali: il Sindaco, o un suo delegato, dovrà allegare ai moduli i singoli certificati elettorali corrispondenti ad ogni firmatario e per ogni referendum sottoscritto, oppure fare su ciascun modulo referendario la certificazione collettiva. Le firme senza la certificazione elettorale saranno tutte annullate!
5) I moduli con le firme autenticate e certificate devono essere spediti subito al Comitato Promotore.
6) Per qualsiasi DUBBIO, incertezza, informazione CONTATTA IL COMITATO PROMOTORE
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