Sabaudia, Lago di Paola: respinto il ricorso del Comune contro l'Ente Parco
Aggiornato : Venerdi 11 Marzo 2011 23:13 Scritto da Redazione Dimmidipiu Sabato 12 Marzo 2011 09:00
Cronaca - CRONACA : LATINA
E’ stata depositata ieri la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque relativa al ricorso presentato dal Comune di Sabaudia contro gli atti del presidente del Parco Nazionale del Circeo che, ricordando la vigenza di un divieto di navigazione sul Lago di Paola, ne regolamentava l’uso stabilendo soggetti e modalità in cui la navigazione veniva ammessa.
Il Comune di Sabaudia, e non solo, impugnando gli atti aveva sostenuto che questi erano abnormi e quindi al di fuori delle competenze del Presidente, erano inefficaci, arbitrari, illogici e lesivi delle Competenze del Comune.Il Tribunale respinge il ricorso presentato del comune e dichiara l’azione del Presidente del Parco assolutamente legittima, confacente alle norme vigenti, pienamente conforme alla funzione dell’Ente Parco. Viene inoltre chiarito in modo definitivo ed inequivocabile che, come ripetutamente sostenuto dal Parco e dal Ministero dell’Ambiente, i vincoli paesaggistici del Piano Territoriale Paesistico essendo stati assunti quali misure di salvaguardia vanno a tutti gli effetti considerati anche come vincoli ambientali. Infatti il Tribunale dichiara “priva di consistenza” l’eccezione del Comune di Sabaudia sull’inefficacia del Piano Territoriale Paesistico n. 13 poiché questo è “da ritenersi ancora vigente sino all’approvazione del piano territoriale paesistico regionale che non consta in atti sia stato approvato”. Afferma inoltre la piena la correttezza del Parco nell’interpretare a “titolo prettamente ambientale” il PTP n. 13 che individua il lago di Paola quale zona di tutela integrale e ne riporta la funzione alla legge quadro sulle aree naturali protette.In particolare secondo il Tribunale rientra tra i compiti del Presidente del parco “fornire chiarimenti sul divieto di navigazione a motore nel lago di Paola” rientrando nelle sue funzioni anche “l’interpretazione di precedenti provvedimenti della regione e l’esercizio della potestà di direttiva”. Pertanto le censure di incompetenza che sono state sollevate nei confronti del Presidente sono “da disattendere”. In relazione alle accuse sollevate dal Comune di Sabaudia in merito all’”abnormità” degli atti del presidente che “avrebbe surrettiziamente trasformato un vincolo paesaggistico in un vincolo ambientale” il Tribunale sostiene che gli atti del Presidente trovano la loro “ragion d’essere” in ragione degli “obiettivi minimi di qualità ambientale tutelati” che sono funzionali alle esigenze di conservazione “demandate” al’Ente Parco. Tant’è che secondo il Tribunale quanto fatto dal presidente è “ineccepibile laddove riconduce il divieto alla legge quadro sulle aree naturali protette” in relazione al divieto di modifica “del regime delle acque” quando da questa “ne risulti compromessa la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati”. Dopo aver rilevato lo sforzo fatto dal parco di regolamentare le attività e tra queste anche la navigazione lasciando aperta la possibilità di ulteriori accordi “con gli Enti Locali in applicazione dei noti principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nel quadro dell’individuazione e del perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale” così come previsto dal Codice dell’Ambiente, il Tribunale dichiara che in relazione alla navigazione i provvedimenti del Presidente “sono immuni dalle censure appuntate” dal Comune di Sabaudia poiché questi non costituiscono “un divieto generalizzato di utilizzo dei natanti con trazione a motore in contrasto con i principi di libera navigazione”. Rigettate anche le eccezioni in merito all’illogicità degli atti emanati ed alla presunta inefficacia di questi rispetto al Comune di Sabaudia poiché l’Ente Parco può certamente “richiedere alle autorità competenti l’osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione, ivi compresa quella degli specchi lacuali, di esercitare le potestà loro attribuite dalla legge ivi comprese quelle repressive a salvaguardia dei valori ambientali dello specchio lacuale”. Prima di arrivare alle sopra esposte conclusioni, il Tribunale tratta in via incidentale anche il tema delle natura giuridica delle acque affermando che il principio della cosiddetta legge Galli del 1994, secondo cui tutte le acque superficiali sono pubbliche, debba applicarsi anche al Lago di Paola per i caratteri idrografici dello stesso. Il Tribunale ricorda poi che tale principio è stato recepito e confermato nel 2006 dal Codice Ambiente ed afferma che “a tale regime pubblicistico delle acque non sarebbe ostacolo la mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche” o la compravendita avvenuta. “La legge, così come le competenze dell’Ente Parco, sono state per noi sempre chiarissime e quindi avevamo la certezza di esserci mossi nel pieno della legittimità giuridica e della correttezza istituzionale” ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco Gaetano Benedetto. “Tutta questa vicenda ha fatto perdere due anni di tempo che ben altrimenti si sarebbero potuti spendere nelle procedure di piano e di regolamento. L’auspicio è che oggi, dopo che si è ritrovata una modalità di confronto con il Comune di Sabaudia, non si ricerchi di riportare il dibattito nel labirinto delle interpretazioni giuridiche. Chiariti dunque ruoli e le norme vigenti occorre ora concentrarsi sul Piano del Parco e sui Regolamento invitando tutti a considerare come il l’Ente Parco sia animato solo da interessi pubblici e come i riferimenti del nostro agire siano sempre fondati sul piano del diritto e sulla correttezza dell’interpretazione normativa”.“Dato il testo della sentenza, sento il dovere di ripetere ancora una volta” afferma Benedetto “che la competenza di pianificazione e regolamentazione del Parco prescinde dalla proprietà dei suoli. Piano e Regolamento del Parco, approvati secondo le modalità di legge che prevedono il coinvolgimento degli Enti Locali e della Regione, riguardano le aree private come quelle pubbliche, siano esse statali, regionali, provinciali o comunali. Quanto affermato nella sentenza sulla natura pubblica delle acque del Lago di Paola è dunque indifferente ai sensi della pianificazione; concentrare oggi attenzione e dibattito su questo punto significherebbe distogliere attenzione e dibattito dal Piano e dal Regolamento. Prendo atto dell’intenzione già espressa dalla Comunione Ereditaria Scalfati di ricorrere” conclude Benedetto “e questo mi fa ritenere che sia quanto mai urgente chiedere al Ministero dell’Ambiente ed alla Regione Lazio di assumere la questione ed evitare un contenzioso senza fine che potrebbe mettere a rischio quanto viene stabilito in sede di programmazione e regolamento. Molto pragmaticamente occorre dunque che un soggetto pubblico stabilisca il valore del Lago e che si affronti quindi il tema dell’indennizzo dei proprietari o della cessione bonaria del lago stesso attraverso un concordato che risolva in modo pacifico ogni contenzioso”.
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Il lago di Paola è pubblico. E’ quello che si legge tra le righe della sentenza del Tribunale superiore delle acque con la quale si respinge il ricorso presentato del Comune di Sabaudia contro gli atti del presidente del Parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che regolamentavano l’uso del lago stabilendo soggetti e modalità in cui la navigazione veniva ammessa. Ma la sentenza affronta anche il tema delle natura giuridica delle acque affermando che il principio della legge Galli del 1994, secondo cui tutte le acque superficiali sono pubbliche, deve essere applicato anche al lago di Paola per i suoi caratteri idrografici. Principio già confermato nel 2006 dal Codice Ambiente. Secondo il Tribunale «a tale regime pubblicistico delle acque non sarebbe ostacolo la mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche» o la compravendita avvenuta. Una sentenza che aprirà di sicuro scenari nuovi e che di fatto ribalta la situazione attuale del lago di Paola che viene quindi definito demanio idrico e non proprietà privata. Alla luce della demanialità del lago Benedetto definisce «quanto mai urgente chiedere al Ministero dell’Ambiente e alla Regione Lazio di assumere la questione ed evitare un contenzioso senza fine» con la famiglia Scalfati. La Comunione degli eredi Scalfati per bocca dell’amministratore unico, Andrea Bazuro, ha annunciato che impugnerà la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche di fronte alle sezioni unite della Cassazione. «La sentenza in esame non avrà alcun effetto fino a quando non si formi il giudicato sulla questione, il che avverrà solo a seguito della futura pronuncia delle sezioni unite – dichiara Bazuro -Fino a quel momento, la situazione di fatto e di diritto rimarrà invariata».
E.Pie.
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Lago pieni poteri al Parco
http://www.dagolab.eu/public/LatinaOggi/Archivio/58a282b09fc5d80beec8/pag24sabaudia.pdf
LE acque del lago di Paola tornano ad agitarsi. Il Tribunale Superiore delle Acque, nel respingere il ricorso del Comune di Sabaudia contro il divieto di navigazione imposto dal Parco Nazionale del Circeo, a margine della sentenza rispolvera la questione della proprietà e della natura giuridica del bacino. Il Tribunale, in particolare, sostiene che il principio delle legge Galli del 1994, secondo cui
tutte le acque superficiali sono pubbliche, debba applicarsi anche al lago di Paola. Principio recepito anche dal Codice Ambiente del 2006 nel quale si afferma che la
natura pubblicistica vale anche in caso di mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche o di compravendita avvenuta. Dunque, in breve, il lago di Paola, pur
essendo proprietà privata, resta al contempo un’area in cui l’interesse pubblico è prevalente. Ma questo non l’unico punto su cui il Tribunale sgombra il campo da
ogni equivoco. Altrettanto chiara e precisa è la posizione sui poteri del Parco. Che, spiegano i giudici, ha piena competenza sul lago di Paola contrariamente a quanto finora sostenuto dal Comune di Sabaudia. Eccezioni, quelle dell’ente municipale, che vengono liquidate dai giudici come «prive di consistenza». Che è una risposta
anche a chi, come la Provincia di Latina, ha fatto fuoco e fiamme per delegittimare il Parco e il presidente Gaetano Benedetto, reo di essersi opposto al mega progetto
con cui Cusani voleva trasformare il lago in una sorta di porto, con tanto di ponte mobile al posto di quello esistente, a beneficio dei cantieri Rizzardi e alla faccia dei vincoli.
Il Tribunale Superiore delle Acque risponde anche a chi aveva solo pensato che una cosa del genere potesse essere fattibile. Riconosce infatti al presidente Benedetto di aver interpretato in modo legittimo le norme vigenti nel regolamentare la navigazione a motore sul lago. Esatto il richiamo del Parco ai vincoli ambientali
imposti dal Piano territoriale paesistico che individua il lago quale zona a tutela integrale. Atti e interpretazioni espressi nel rispetto dell’«esercizio della potestà di direttiva» del Parco. Ciò per rispondere a chi sosteneva che l’ente presieduto fosse «incompetente» rispetto al lago. «La legge, così come le competenze dell’En te
Parco - dichiara il presidente Benedetto - sono state per noi sempre chiarissime e quindi avevamo la certezza di esserci mossi nel pieno della legittimità giuridica e
della correttezza istituzionale». Tutta questa vicenda, prosegue, «ha fatto perdere due anni di tempo che ben altrimenti si sarebbero potuti spendere nelle procedure di
piano e di regolamento. L’auspicio è che oggi, dopo che si è ritrovata una modalità di confronto con il Comune di Sabaudia, non si ricerchi di riportare il dibattito
nel labirinto delle interpretazioni giuridiche».
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