Ancora non ci sono i dati dell'arsenico in seguito alle analisi effettuate dalla Asl nel comune di Pontinia nell'anno 2010.
infatti dal sito ufficiale http://www.asl.latina.it/componenti/actions.php?action=view&Id=707&fs=docazi abbiamo le seguenti informazioni:
2007 23-mag F migliara 48 Pontinia <3
2009 11-mar F Migliara 48 Pontinia 3
2009 24-giu F Indipendenza Pontinia 4
2008 17-set F Quartaccio Pontinia 6
2009 07-ott F Indipendenza Pontinia <3
2010 01-dic F migliara 48 Pontinia non pervenuto
2010 01-dic F Quartaccio Pontinia non pervenuto
2008 02-dic F Italia Pontinia 6
A parte i dati mancano le informazioni sull'arsenico (componenti, effetti, precauzioni), le raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare”; l’art. 13 comma 11 recita: “le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga”; l’articolo 162 del D.lgs. 152/2006 recita: “Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.
Quante verifiche dovrebbe fare (dell'arsenico, del fluoro e del vanadio) l'anno la Asl nel comune di Pontinia l'anno?
Lo stabilisce il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. In particolare agli articoli 6, 7 e 8, nonché le tabelle A e B1 dell'allegato II.
Per il comune di Pontinia devono essere 2 l'anno, considerato che vengono serviti 3780 mc /giorno.
La Asl di Latina, erroneamente ne prevede uno l'anno, ma ne ha svolti 2 (http://www.asl.latina.it/componenti/actions.php?action=view&Id=707&fs=docazi)
Quando li ha fatti? Il primo dicembre 2010 … Quando si dice la coincidenza … Io la richiesta dei dati li ho inviati per fax il 19 novembre ….. E la Asl dal primo gennaio proprio non aveva avuto tempo … Ma e l'informazione ? La Direttiva europea 98/83/CE, il D.lgs. 31/2001 e il D.lgs. 152/2006, normative quadro che disciplinano il servizio idrico integrato, evidenziano come l’informazione verso i cittadini sulla qualità delle acque sia centrale; Art. 9 comma 6 della DIRETTIVA 98/83/CE recita: “Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare”; l’art. 13 comma 11 recita: “le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga”; l’articolo 162 del D.lgs. 152/2006 recita: “Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.”. E sull'informazione interviene lo stesso assessore all'ambiente della Regione Lazio che afferma che è “grave non informare la popolazione” (http://www.acquabenecomune.org/aprilia/article.php3?id_article=4499). Quando e in quale modo la popolazione è stata informata? Le cose sono 2 o non vivo a Pontinia o nessuna delle persone che ho incontrato è stata informata. Altra coincidenza?
E dire che in caso di deroga concessa per la presenza di valori superiori a quelli massimi stabiliti dal Ministero della sanita', il D.lgs. 31/2001 prevede pure una maggiore frequenza di analisi. Infatti:
Art. 13.
(Deroghe)
1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;……….continua.
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