Premesso che:
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 13-01-2010, n. 16 sono state approvate le linee giuda per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al Decreto Legislativo 29-12-2003, n. 387 ed alla legge regionale 23-11-2006, n. 18.
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 08-04-2010 si è stabilito che la realizzazione di impianti fotovoltaici fosse subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del Comune registrato e trascritto, con cui il soggetto responsabile e il proprietario del fondo si impegnano allo smantellamento e alla remissione in ripristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. Con la stessa deliberazione è stato, altresì, stabilito che prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 3% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).
Ravvisata la necessità di individuare uno schema per stabilire le condizioni contrattuali per la stipula
di apposita polizza fidejussoria, relativa allo smantellamento e alla remissione in ripristino dello stato dei luoghi in caso di inattività di impianti fotovoltaici realizzati, come riportato al capoverso precedente.
Ritenuto opportuno estendere anche agli impianti fotovoltaici realizzati in zona con destinazione non agricola, l’obbligo di sottoscrizione di atto d’obbligo e di stipula polizza fidejussoria di cui alla citata Deliberazione GM 73/2010.
Visto l’Allegato B al D.G.R.L. 239 del 17.04.2009 avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R.L. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005” .
Considerato che tale schema può essere considerato valido anche per quanto riguarda lo smantellamento e la remissione in ripristino dello stato dei luoghi in caso di inattività di impianti fotovoltaici realizzati;
Visto il D.Lvo. n. 267/2000;
DELIBERA
1) Di approvare quale schema di riferimento per la polizza fidejussoria da stipularsi a garanzia dello smantellamento e del ripristino dello stato dei luoghi nella realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque tipo con capacità di generazione superiore a 20KWp di picco, l’Allegato B al D.G.R.L. 239 del 17.04.2009 avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R.L. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”.
2) Di stabilire che, anche per le zone a destinazione non agricola del vigente PRG, in analogia a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Municipale n. 73/2010 per le zone agricole, la realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque tipo, nel caso in cui gli impianti abbiano una capacità di generazione superiore a 20 KWp di picco, sia subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del Comune registrato e trascritto, con cui il soggetto responsabile e il proprietario del fondo si impegnano allo smantellamento e alla remissione in ripristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria (secondo lo schema approvato con la presente), per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 3% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TU, approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000.
Nessun commento:
Posta un commento