OGGETTO: modifica Deliberazione CC n. 71 del 15/12/2009 relativa agli impianti fotovoltaici in zona agricola.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, individua le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno della elettricità, e detta disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- che l’art. 12 del citato Decreto Legislativo 387/2003, indica la possibilità di ubicare in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, specificando che nella ubicazione occorre tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- che la Legge 23.12.2005 n. 266, all’art. 1 comma 423 e successive modificazioni, stabilisce, fra l’altro, che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;
Considerato che l’Amministrazione comunale con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19.02.2004 ha proceduto alla individuazione, in zona agricola, delle sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva, ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale n. 38/1999 e successive modificazioni, enucleando le seguenti sottozone:
- sottozona E1: aree a prevalente copertura di seminativi estensivi ed intensivi;
- sottozona E2: aree a prevalente ordinamento foraggiero e zootecnico di tipo intensivo;
- sottozona E3: aree a prevalente copertura di seminativi intensivi;
- sottozona E4: area agricola vincolata a prevalente copertura di seminativi intensivi;
Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 29 del 13.09.2006 con la quale, in coerenza con la normativa sopra richiamata, la Amministrazione comunale ha provveduto a disciplinare la ubicazione, in zone classificate agricole dal vigente PRG, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili fotovoltaiche (impianti di microgenerazione con capacità di generazione non superiore a un MW elettrico);
Richiamata, inoltre, la propria precedente deliberazione n. 53/08 con la quale l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad individuare, altresì, elementi per la ubicazione in Zone Classificate Agricole del vigente P.R.G., di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili fotovoltaiche;
Vista la propria precedente Deliberazione n. 71 del 15/12/2009 con la quale sono state approvate linee guida per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola;
Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 ed in particolare l’art. 1 commi 158 -161, con la quale sono state introdotte delle modifiche normative per facilitare la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
Richiamata la deliberazione G.R.L. n. 517 del 18/7/2008 avente ad oggetto: Approvazione linea guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo all’istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al D.lvo 387/2003 e alla L.R. 18/2006;
Visto il vigente PRG approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 783/2000;
Visto la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19.02.2004 con la quale si è proceduto alla individuazione, in zona agricola, delle sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva, ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale n. 38/1999 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Relaziona sul punto l’Assessore Mantova Massimo Vincenzo;
Per la discussione in aula tra i consiglieri si fa riferimento all’allegata registrazione degli interventi;
Si dà atto che l’Assessore Luigi Subiaco propone, in corso di seduta consiliare, l’emendamento di abolire il limite di distanza di 500 m. tra gli impianti;
Messa ai voti la proposta di emendamento, la stessa viene respinta avendo riportato:
Voti favorevoli: 4 (Subiaco Luigi, Mantova Massimo Vincenzo, Sellacci Paolo, Medici Carlo);
Voti contrari: 7 (Tombolillo Eligio, Pedretti Franco, Battisti Valterino, Ronci Fernando, Sperlonga Patrizia, Calisi Marcello, Ramati Maurizio);
Astenuti: 2 (Perfili Argeo, Bilotta Ernesto);
Consiglieri presenti: 13
Consiglieri assenti: 8 (Farris Giovanni, Nardoni Maria Teresa, Donnarumma Alfonso, Novelli Sandro Marcello, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);
Messa ai voti la proposta di delibera nel suo complesso, la stessa viene approvata con:
Voti favorevoli:12 (Tombolillo Eligio, Subiaco Luigi, Pedretti Franco, Battisti Valterino, Ronci Fernando, Sperlonga Patrizia, Perfili Argeo, Bilotta Ernesto, Mantova Massimo Vincenzo, Calisi Marcello, Sellacci Paolo, Medici Carlo);
Voti contrari:1 (Ramati Maurizio)
Consiglieri presenti: 13;
Consiglieri assenti: 8 (Farris Giovanni, Nardoni Maria Teresa, Donnarumma Alfonso, Novelli Sandro Marcello, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);
Ciò premesso
DELIBERA
1) DI CONFERMARE E STABILIRE che gli impianti fotovoltaici definiti come impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta nell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 387/2003, così come stabilito all’art. 12 del medesimo Decreto, possano essere ubicati nelle seguenti sottozone, individuate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19.02.2004 quali sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva, ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale n. 38/1999 e successive modificazioni:
- sottozona E1: aree a prevalente copertura di seminativi estensivi ed intensivi;
- sottozona E2: aree a prevalente ordinamento foraggiero e zootecnico di tipo intensivo;
- sottozona E3: aree a prevalente copertura di seminativi intensivi;
2) DI CONFERMARE E STABILIRE che non sono consentite trasformazioni permanenti del suolo agrario inedificato (pavimentazioni, sistemazioni superficiali in conglomerato cementizio o bituminoso, ecc.) se non per quanto strettamente necessario alla creazione di strutture di sostegno e di fondazione per la posa in opera dei pannelli e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli impianti di cui ai punti precedenti;
3) DI CONFERMARE E STABILIRE che, in ogni caso, gli impianti fotovoltaici con capacità di generazione fino a 20 KW possano essere ubicati in zone classificate agricole dal vigente PRG (tutte le sottozone della zona E di PRG);
4) DI CONFERMARE E STABILIRE che rimangono valide le eventuali limitazioni e prescrizioni applicabili per le aree soggette a vincoli statali e regionali e rimangono salve le competenze degli Enti individuati dalla normativa vigente (e pluribus D.P.C.M. 22.12.2000, D.L.vo n.112 del 31.03.1998, D.P.R. 11.02.1998 n.53, D.L.vo 29.12.2003 n. 387, LR 14/1999) circa il rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia elettrica;
5) DI APPROVARE le allegate linee guida per la realizzazione di impianti fotovoltaici, cui attenersi sia in sede di partecipazione ad eventuali Conferenze di Servizi indette dall’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 12 del D.lvo 387/03, sia in sede di valutazione delle eventuali richieste avanzate per la realizzazione di impianti fotovoltaici non soggetti ad autorizzazione unica, ai sensi della D.G.R.L. n. 517 del 18/07/2008;
6) DI STABILIRE che la presente sostituisce integralmente, dalla data della sua esecutività, quanto riportato nella propria precedente Deliberazione n. 71 del 15/12/2009.
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LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IN ZONA INDIVIDUATA COME AGRICOLA DAL PRG.
1. Definizioni e finalità
1.1 Le presenti linee guida riguardano l’installazione di impianti fotovoltaici.
1.2 Ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le opere per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti autorizzati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
1.3 Ai fini delle presenti norme, gli impianti fotovoltaici si distinguono:
a) in base alla collocazione:
a1) sugli edifici: per edifici, ai fini della presente normativa, si intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi tecnici, ecc., realizzati in conformità alla normativa urbanistica-edilizia.
a2) sul terreno;
b) in base all’integrazione architettonica, così come individuata dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (Ministero Sviluppo economico)
1.4 Le presenti linee guida disciplinano l’inserimento degli impianti fotovoltaici nelle zone individuate come agricole dal Piano Regolatore Generale, al fine di conservare l’integrità degli elementi caratterizzanti l’ambiente e il paesaggio nei contesti di maggior pregio.
1.5 Per le suddette finalità, le presenti linee guida si baseranno su quanto disposto da:
- D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- L.R. 27 maggio 2008, n. 6;
- D. Lgs. N. 115 del 30/05/2008;
- Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui alla D.G.R. del Lazio del 18 luglio 2008, n. 517;
- Norme e dagli indirizzi del PTPR;
- Norme e obiettivi del Piano Regolatore Generale vigente.
1.6 Le presenti linee guida precisano inoltre alcuni aspetti del procedimento amministrativo e dei tipi abilitativi per gli impianti fotovoltaici solare, unicamente per quanto attiene la competenza comunale in materia urbanistica-edilizia, fermo restando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (legislazione sugli impianti), norme in materia di valutazione di impatto ambientale, vincoli di cui al D. Lgs. 42/04 (Codice per i Beni Culturali), procedure/autorizzazioni/pareri/nulla-osta di ogni altro Ufficio o Ente competente.
2. Impianti fotovoltaici sugli edifici: localizzazione e condizioni per la realizzazione.
2.1 Gli impianti fotovoltaici sugli edifici sono ammessi ovunque, ferme restando le condizioni e i limiti previsti ai successivi commi 2.2 e 2.3 e nella Deliberazione consiliare di cui le presenti Linee guida costituiscono allegato;
2.2 Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, possono essere imposte, nell’ambito degli adempimenti procedurali previsti dal D. Lgs. stesso, ulteriori limitazioni o prescrizioni. Discorso analogo è valido per le aree soggette ai vincoli di PTPR.
2.3 Nel caso di edifici con copertura piana i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, non sono soggetti a limitazioni dimensionali e possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando comunque l’installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile della pubblica via, dagli adiacenti spazi pubblici, ovvero degli eventuali punti panoramici individuati ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004:
3. Impianti fotovoltaici sul terreno: localizzazione e condizioni per la realizzazione.
3.1 Gli impianti fotovoltaici sul terreno sono ammessi su tutte le aree classificate come aree agricole del territorio comunale, fatta eccezione per la sottozona E4 di cui alla Deliberazione Consiliare n. 3 del 19.02.2004. In tale ultima sottozona sono ammessi impianti fotovoltaici con capacità di generazione fino a 20 KW. Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, possono essere imposte, nell’ambito degli adempimenti procedurali previsti dal D. Lgs. stesso, ulteriori limitazioni o prescrizioni. Discorso analogo è valido per le aree soggette ai vincoli di PTPR.
Gli impianti fotovoltaici realizzati su serre (esistenti o in progetto) non sono equiparati a impianti a terra in quanto permettono la coltivazione del fondo e non sottraggono terreno agricolo alla coltivazione; per le serre si rinvia anche al successivo punto 4.
3.2 Ferme restando le eccezioni di cui al precedente comma 3.1, nelle zone agricole ove è consentito installare impianti fotovoltaici, la realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili.
Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l’interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili.
Non dovranno essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli. Dovranno comunque essere adottate soluzioni progettuali, per la realizzazione di impianti a terra in zone agricole, che minimizzino ancoraggi in muratura delle strutture di sostegno dei pannelli.
Per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, non può superare in ogni caso il 50 per cento della superficie del fondo a disposizione. Per proiezione si intende la proiezione geometrica semplice, nel caso di pannelli fissi, e la proiezione geometrica del massimo ingombro dei pannelli, nel caso di pannelli mobili e/o ad inseguimento.
Gli impianti dovranno distare dal confine di proprietà non meno di ml. 10,00 e non possono essere ubicati nelle fasce di rispetto stradale. Per distanza è da intendersi il punto di massima sporgenza degli impianti e delle attrezzature che compongono l’impianto fotovoltaico.
La distanza minima fra impianti fotovoltaici di capacità di generazione superiore a 20 KWp non può essere inferiore a ml 50 da edifici destinati a residenza: tale distanza minima non opera nei confronti degli edifici residenziali di proprietà del soggetto proprietario del fondo ove sia prevista l’ubicazione degli impianti.
La realizzazione dell’impianto (se con capacità di generazione superiore a 20 Kwp) è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del Comune registrato e trascritto, con cui il soggetto responsabile e il proprietario del fondo si impegnano allo smantellamento e alla remissione in ripristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 5% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).
Gli impianti fotovoltaici, con potenza compresa tra i 20 KWp e 200KWp, realizzati in zone classificate agricole dal P.R.G., dovranno essere realizzati ad una distanza minima l’uno dall’altro di almeno 2 Km in linea d’aria tra i punti di connessione esistenti sul territorio, salvo per gli impianti per i quali il proponente opta per lo “scambio sul posto” ai sensi del DM 19.02.2007 e successive modificazioni.
Gli impianti che non possono fruire delle agevolazioni di cui all’art. 3, comma 2, delle Linee Giuda approvare con DGRL n. 517 del 18.07.2008, anche per le limitazioni di cui al capoverso precedente (distanza minima l’uno dall’altro di almeno 2 Km in linea d’aria tra i punti di connessione esistenti sul territorio), necessitano della Autorizzazione Unica rilasciata dai competenti uffici provinciali.
Anche gli impianti fotovoltaici da realizzare su serre (esistenti o in progetto) con potenza superiore a 200 KWp necessitano di Autorizzazione Unica da rilasciarsi da parte dei competenti uffici provinciali.
Nell’ubicazione degli impianti, ai sensi dell’art. 12, comma 7 del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, att. 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 marzo 2001, n. 228, art. 14.
Nelle aree classificate agricole ove insistano impianti di colture arboree realizzati con il contributo di risorse pubbliche, gli impianti possono essere realizzati nel rispetto degli impegni assunti in riferimento alla normativa di accesso ai finanziamenti.
La massima percentuale del territorio comunale interessata da impianti fotovoltaici a terra, non potrà superare il limite del 2% (due per cento) del territorio stesso.
Ogni singola iniziativa non può interessare superfici aventi una consistenza superiore a 15 ettari di terreno, e ciò a prescindere dalla superficie del fondo a disposizione. In definitiva ogni singola iniziativa non potrà superare l’estensione territoriale di 15 ettari, dei quali solo la metà potrà essere coperta, come sopra definito e precisato.
La distanza minima fra impianti fotovoltaici di capacità di generazione superiore a 20 KWp non può essere inferiore a ml 500. Tale ultima distanza è da intendersi misurata fra le proiezioni a terra degli impianti.
Per il rispetto di tale distanza, si terrà conto, in sede istruttoria, dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse tese ad ottenere l’Autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387, al soggetto istituzionalmente preposto al rilascio della Autorizzazione stessa. In caso di DIA si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della stessa DIA; a questo proposito la documentazione da prodursi a corredo della Denuncia di Inizio Attività dovrà essere completata con apposita dichiarazione/certificazione rilasciata dal soggetto istituzionalmente preposto al rilascio della Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D. Lgs 387/2003, attestante l’inesistenza, nel raggio di ml 500, di altri impianti autorizzati o la cui autorizzazione sia in corso, nonché da dichiarazione da parte di tecnico abilitato all’esercizio della professione circa l’inesistenza, nello stesso ambito, di altri impianti realizzati con Denuncia di Inizio Attività.
4. Impianti fotovoltaici su serre esistenti o in progetto.
4.1 La realizzazione di serre è regolamentata da specifica normativa regionale. Pertanto, anche nel caso in cui le stesse serre siano dotate di impianti e/o pannelli fotovoltaici, per la loro realizzazione si farà riferimento ai limiti dimensionali, ai rapporti di copertura, alla distanza dai confini, ecc. previsti dalla medesima disciplina.
Anche per le serre dotate di impianti fotovoltaici di capacità di generazione superiore a 20 KWp la distanza minima non può essere inferiore a ml 50 da edifici destinati a residenza: tale distanza minima non opera nei confronti degli edifici residenziali di proprietà del soggetto proprietario del fondo ove sia prevista l’ubicazione degli impianti.
Anche per le serre ogni singola iniziativa non può interessare superfici aventi una consistenza superiore a 15 ettari di terreno, e ciò a prescindere dalla superficie del fondo a disposizione. In definitiva ogni singola iniziativa non potrà superare l’estensione territoriale di 15 ettari, dei quali solo la metà potrà essere coperta con elementi e pannelli fotovoltaici, come sopra definito e precisato.
Non è previsto il rispetto di una distanza minima tra impianti fotovoltaici su serre anche se di capacità di generazione superiore a KWp 20.
La realizzazione dell’impianto (se con capacità di generazione superiore a 20 Kwp) è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del Comune registrato e trascritto, con cui il soggetto responsabile e il proprietario del fondo si impegnano allo smantellamento e alla remissione in ripristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 5% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).
5. Titoli abilitativi edilizi, procedure e documentazione
5.1 Gli impianti fotovoltaici sono soggetti ai seguenti titoli abilitativi edilizi:
a) La installazione di impianti fotovoltaici di superficie non superiore a quella del tetto, aderenti o integrati con questo, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici, è da considerarsi, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, intervento di manutenzione ordinaria, non soggetto alla disciplina della denuncia di inizio attività. Per la fattispecie è sufficiente una comunicazione al Comune, con la quale l’interessato deve dare atto del rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli e dell’acquisizione dei preventivi atti di assenso previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o dal PTPR;
b) Gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica fino a 20 KWp anche se posti sopra le coperture di manufatti a destinazione agricola e non integrati con le medesime coperture e anche se posti su serre esistenti o in progetto, sono soggetti a denuncia di inizio attività.
c) Gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza compresa ta i 20 Kwp e 200 Kwp realizzate in zone classificate agricole dal P.R.G. vigente sono soggetti a denuncia di inizio attività (art. 3, comma 2, lettera c della D.G.R. 18 luglio 2008, n. 517), sempre che siano realizzati ad una distanza minima l’uno dall’altro di almeno 2 Km in linea d’aria tra i punti di connessione esistenti sul territorio (fatti salvi gli impianti per i quali il proponente opta per lo “scambio sul posto” ai sensi del DM 19.02.2007 e successive modificazioni). Copia della DIA dovrà essere trasmessa anche ai competenti Uffici provinciali;
d) Tutti gli altri interventi di costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile, nonché le relative opere ed infrastrutture connesse, non elencati nei precedenti punti, sono soggetti all’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 di competenza provinciale.
5.2 Con riferimento agli impianti fotovoltaici, la documentazione di rito allegata alla alla DIA, deve essere redatta secondo la modulistica già in vigore approvata dalla Amministrazione comunale e completa dei seguenti elementi:
a) Dati generali del proprietario e del committente, dichiarazione in merito alla finalità produttiva dell’impianto (se per autoconsumo o per la cessione di energia);
b) Planimetria dell’intera proprietà in scala idonea, con l’identificazione grafica e fotografica del sito interessato dalla realizzazione dell’impianto;
c) Descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile e dell’area interessata, nonché delle modalità di approvvigionamento della fonte stessa;
d) Il progetto definitivo dell’impianto fotovoltaico ivi inclusi gli elementi che giustificano la configurazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche della fonte e dell’area interessata, la soluzione di connessione alla rete elettrica e gli eventuali interventi di tipo accessorio.
e) Relazione tecnica di un progettista qualificato nella quale sono indicati i requisiti tecnici e di sicurezza dell’impianto stesso con riferimento all’allegato 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28/07/2005;
f) Relazione sulla localizzazione dell’impianto nella quale si deve riscontrare l’inquadramento territoriale dell’impianto stesso con la descrizione del contesto ambientale e paesaggistico nel quale si inserisce l’indicazione della presenza di eventuali interferenze con servizi pubblici essenziali (quali corsi d’acqua, canali di irrigazione, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, ecc.);
g) Se l’impianto ha una capacità di generazione superiore a 20 KWp: atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto a favore del Comune per la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria, per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 5% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).
h) Relazione descrittiva degli interventi da realizzare, modalità e tempi di esecuzione;
i) Ogni altro elemento, da rappresentare negli elaborati e/o descrivere in relazione, per rispettare tutte le condizioni di cui alle presenti norme.
Gentilissimo Signor Libralato, mi permetto di contraddirla, il dissesto a Pontinia c'era e c'e'. La causa del dissesto è la Trasco e tutte le assunzioni e i soldi dati ad una società che fa acqua da tutte le parti. I debiti della Trasco vengono sistematicamente ripianati con i bilanci comunali. Lo stesso Mochi ha ripienato i debiti della Trasco con i soldi pubblici del bilancio. Questa società non funzionava e non funziona. Le dovrebbe studiare un po di piu'. Il dissesto è stato certificato dai revisori del conti che sono persone esprerte, commercialisti e non dei geometri. Se hanno commesso un errore così clamoroso perchè non sono stati radiati dall'albo? Comunque tutti sanno che la situazione dei conti Trasco era (ed è) in rosso perchè la Trasco non funziona. Quindi sarebbe meglio risolvere il problema Trasco anzichè fare tutte queste polemicucce politiche Tombolillo si Tombolillo no. Fossi in Lei mi sforzerei - se vuole bene a Pontinia - di risolvere la situzione della Trasco che orni giorno accumula debiti su debiti. Oppure vuole negare anche questo?
RispondiEliminaMarcello Antonarelli
Ah dimenticavo: Lei dovrebbe rispettare anche l'opinione di chi l pensa diversamente da Lei. Anche io sono - come Lei -un contribuente ed un elettore di Pontinia e quindi ho lo stesso diritto di Lei di dire che secondo me il dissesto c'era e c'è. L'ha causato la Trasco. Che è - la società non i lavoratori - il vero cancro di Pontinia.
RispondiEliminaMarcello Antonarelli
L’ho scritto tante volte rispetto le opinioni di tutti. Anche di dichiara di essere napoleone, di avere legittimi impedimenti, di essere primo super partes, di vedere asini che volano, che la terra è rotonda, che 13 milioni di debito sono uguali a 4 di attivo, che hanno sbagliato tutti dalla corte dei conti, al TAR, al consiglio di stato al ministero dell’interno. Tutti comunisti.Mica incapaci, dilettanti allo sbaraglio, pasticcioni come si autodefinisce una certa parte politica.
RispondiEliminaseeee ancora date retta a giorgio che fa da spalla al sindaco come peppino faceva con totò!
RispondiEliminaoloferne
Sempre in servizio questa parte politica pasticciona, incapace, dilettante allo sbaraglio, falsari, che non sanno nemmeno fare semplici addizioni. Meno male che la borsa di casa non la tenete voi….
RispondiEliminasecondo giorgio chi la pensa diversamente da lui e da eligio appartiene a quelli che hanno sempre e comunque torto, giorgio sei grandioso in quanto cristiano cattolico, meriti la beatitudine da vivo, intercederò per te presso la santa sede e il santo uffizio.
RispondiEliminaE’ chiaro che non è questo né il mio pensiero né quanto affermato. La matematica non l’ho inventata io ed è semplice fare addizioni e sottrazioni si imparano (anzi si dovrebbero imparare alle elementari). Poi se qualcuno o non le sa fare o le dimentica e diventa amministratore rischia di fare danni gravissimi come può essere un dissesto che si è rivelato inesistente (per il Ministero dell’Interno). Che il conto del dissesto è evidentemente sbagliato lo ammette che prepara (per il comune gestione la destra) la 2. delibera del dissesto (dopo la prima sentenza del TAR). Toglie, difatti, gli oltre 10 milioni di debito, esattamente come avevamo chiesto nel ricorso. Ma i conti contundano ad essere sbagliati e lo ammette di nuovo il comune. Difatti nel ricorso al consiglio di stato (dopo che anche la seconda sentenza del TAR oltre a dire alla destra che aveva sbagliato nuovamente i conti con oltre 2 milioni di crediti anziché 3 di debiti, gli insegna pure a fare quel bilancio che continua a sbagliare) non si basa sui conti. Ma sulla incompatibilità dei ricorrenti. Siccome il consiglio di stato dà nuovamente torto, avanza l’ultima domanda disperata di riserva: il comune ha facoltà di dichiarare il dissesto (esistente o inesistente) e il consiglio di stato risponde che ha questa facoltà (anche se vi sono errori contabili o di merito che sempre si ripetono). Purchè l’errore (contabile o di metodo) non sia dovuto a dolo. Non credo che in matematica vi siano interpretazioni (anche se una parte politica quando ha torto marcio si fa i decreti postumi). Né la parte politica che ha dissestato crede nei suo conti sbagliati (secondo TAR, corte dei conti, Ministero e consiglio di stato).
RispondiEliminaSi Libralato speriamo che la matematica la applicate anche quando dovrete restituire i sordi ai cittadini. Perchè le chiacchere stanno a zero: i sordi del dissesto (quelli accumulati in questi anni in cui non se potevano spenne) ndò stanno e come varranno spesi, a cazzo? Annibale Fosco Onorati
RispondiEliminaBisognerebbe girare la domanda agli amministratori, magari all'assessore al bilancio....
RispondiEliminama quell'assessore al bilancio partito e non più tornato è andato in esilio da solo oppure lo hanno costretto a vendere salami e mortadelle a portorotondo?
RispondiEliminaassessore al bilancio...ma è lo stesso assessore favorevolissimo alla Turbogas e alla Biomasse?????
RispondiEliminaDipende, se non ricordo male gli assessori al bilancio sono stati Farris, Emiliozzi, Farris, Subiaco. Di quale di questi state parlando?
RispondiEliminaDipende, se non ricordo male gli assessori al bilancio sono stati Farris, Emiliozzi, Farris, Subiaco. Di quale di questi state parlando?
RispondiEliminadell'amico tuo! quello andato in sardegna!
RispondiEliminaL’ultima cosa di cui sono a conoscenza è di quante volte vadano in Sardegna gli assessori.
RispondiEliminama come dai non fare lo gnorri, quello in maggioiranza con eligio, quello che aveva l'interbancaria in piazza, dai su non ricordi quel genio della trasco della tefise-custer e chissà quant'altro di cervellotico.
RispondiEliminaPerché gli altri non sono amici del sindaco?
RispondiElimina