La navigazione a motore, di qualsiasi genere, sul lago di Paola è illegittima.
Il Regolamento stralcio dei laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Paola, approvato due giorni fa dall’Ente Parco Nazionale del Circeo è nullo nella parte in cui prevede la navigazione a motore.
Dalla bozza del regolamento del Parco si legge pure: “Ritenuti ammissibili tutti gli eventi straordinari legati a fini sociali o momenti della tradizione popolare, chiarendo ancora una volta così in via definitiva la possibilità di iniziative quali la processione sul Lago di Paola in occasione della festa della Madonna per ferragosto. Ovviamente autorizzate tutte le attività, e quindi i mezzi, di vigilanza e soccorso.
il regolamento dà la possibilità di navigazione con motori elettrici con una velocità massima di 6 nodi l’ora e consente l’attracco a tutte le strutture oggi esistenti, ovviamente se legittime e quindi già autorizzate. Condivisa e quindi accolta la giusta richiesta del Comune di Sabaudia di potenziare la fruizione turistica svolta in termini professionali. Accolta poi la richiesta di definire aree del lago da destinarsi in modo continuativo alle attività di allenamento degli sporti remieri e di vela; accolta (con prescrizioni) anche la richiesta di prevedere una zona delimitata del lago per le prove tecniche delle imbarcazioni prodotte sul territorio comunale di Sabaudia (nelle more della delocalizzazione delle relative aziende) purché queste non comportino in alcun modo l’alterazione dei luoghi o qualsivoglia tipo d’intervento.
…Ritenuta anche giusta la proposta del Comune di gestire direttamente il rilascio dei tagliandi per le imbarcazioni autorizzate a transitare sul lago, rispetto a questo la competenza del Parco è relativa solo al rilascio di nulla osta e quindi, fatti salvi i diritto di terzi, rimette al Comune il rilascio di licenze o autorizzazioni. Il modello in questo caso seguito dall’Ente Parco è simile a quello della gestione delle linee pubbliche turistiche che si sono diffuse in molte città oltre a che quello del rilascio dei permessi per le zone a traffico limitato e le isole pedonali.”.
Invece il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 13 del 30 luglio 1999 stabilisce che quest’area “riguarda aree di estrema importanza, tutte sottoposte a vari tipi di vincolo derivanti sia dalla normativa della legge 1497/39, sia dalla L. 431/85.”
“Il Piano (P.T.P.) organizza la tutela ambientale in base ad una classificazione delle aree in tre categorie:
1. aree di eccezionale pregio naturalistico e scientifico, destinate alla tutela integrale, inidonee a sopportare qualsiasi intervento di trasformazione, pena la distruzione progressiva delle loro qualità, con la sola eccezione delle operazioni di restauro dei resti archeologici;
2. aree di tutela orientata, di grande valore per aspetti specifici individuati come obiettivi di valorizzazioni ai quali finalizzare la maggior parte delle azioni;
3. aree di tutela limitata, dove le indicazioni assumono il carattere di prescrizioni generali o suggerimenti per la pianificazione comunale.
Appartengono al primo gruppo (tutela integrale): gli specchi lacustri dei Monaci, di Caprolace, di Paola (del quale occorre ribadire il fondamentale interesse pubblico).” (P.T.P. Art. 20, comma 1).
“Art. 21 Il Sub-Ambito territoriale paesistico n. 13/1 riguarda il Sub-Ambito di piano territoriale paesistico n. 13/1 riguardante la fascia costiera del Comune di Sabaudia, i laghi retrostanti, il Promontorio del Circeo, aree adiacenti.”
“Art. 22 - Ai fini della tutela ambientale le aree sono classificate in 3 categorie:
- aree di tutela integrale (I)
- aree di tutela orientata (0)
- aree di tutela limitata (L)
Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000.”
“Art. 23 - Sono aree di tutela integrale le seguenti aree:
a) Riserva Naturale Selva del Circeo
b) Lago dei Monaci, Lago di Caprolace, Riserva Naturale Pantani dell'Inferno e aree adiacenti costiere e interne comprese tra il Rio Martino e lo sbocco al mare del Canale Diversivo Nocchia
c) Lago di Sabaudia e sponde orientali comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell'Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara
d) Comprensorio naturalistico Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3
Art. 24 - Sono aree di tutela orientata le seguenti zone:
a) spazi compresi tra il Rio Martino, il Canale Nocchia, la strada Litoranea e la strada di S.Andrea
b) fascia dunale compresa tra il mare e il Lago di Sabaudia, fino al Canale Romano
c) fascia adiacente area di riserva integrale in località Molella
d) località Selva Piana tra il Canale Romano, il Lago di Sabaudia, la strada Litoranea e il Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3.
Art. 25 - Sono aree di tutela limitata le seguenti zone:
a) spazi circostanti il centro abitato di Sabaudia, fino alla strada Litoranea
b) spazi circostanti l'insediamento urbano di S.Felice Circeo e fascia litoranea fino al confine con il Comune di Terracina. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3.”
L’art. 28 del Piano Territoriale Paesistico (PTP) vieta la navigazione a motore, di qualsiasi genere, nel lago di Paola. Vieta pure l’installazione di attrezzature fisse di attracco.
“Art.28 - Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell'Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara).
Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dei fabbricati esistenti.
Nelle zone umide e lungo le sponde del lago debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre.
Sono vietate la navigazione a motore e l'installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l'installazione di piccoli pontili in legno.
E' consentita la pesca con l'esclusione dell'uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite.
E' Vietata l'installazione di campeggi.
Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio.”
Le tutele imposte dalla Regione sul lago di Paola non possono essere modificate neppure dal Ministero che non ha più competenza a farlo visto che la materia è stata trasferita alle Regioni. (Sentenze della Corte Costituzionale n. 12 del 23 gennaio 2009 e n. 225 del 22 luglio 2009).
La navigazione a motore nel lago di Paola quindi è e resta illegittima.
La telenovela sul lago di Paola è costretta a continuare fino a che qualcuno si ricordi che esistono delle leggi da rispettare.
Il Tavolo tecnico sulla navigabilità a motore nel lago di Paola tenutosi nel luglio 2009 in Prefettura aveva stabilito, in osservanza delle norme esistenti, il divieto di navigazione nel lago di Paola.
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