Il Regolamento del lago di Paola, ove prevedesse la navigazione a motore nel lago, sarebbe un atto nullo per incompetenza amministrativa dell’organo che l’ha emanato, cioè il Comune.
Un atto nullo, non anticostituzionale.
La Regione Lazio ha emanato le norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico n. 13, dove all’art. 28 ha vietato la navigazione a motore nel lago di Paola.
Stiamo parlando di materie paesistiche e ambientali delegate alle Regioni. Lo Stato stabilisce le linee fondamentali e le direttive generali, le Regioni emanano le norme tecniche in tali materie, e non il Comune.
Il divieto di navigazione a motore non può essere derogato né dal Comune, né dal Parco Nazionale del Circeo, né dal Ministero. A tale divieto di navigazione a motore e agli altri divieti prescritti nel P.T.P. n. 13 sono sottoposte proprietà pubbliche e private.
Così, per gli atti nulli del Comune. Se invece fosse lo Stato ad intervenire sulla competenza amministrativa in materia ambientale e paesistica che ha delegato alle Regioni e che quindi non spettano più allo stesso Stato, si raffigurerebbero quegli atti, di nessuna «efficacia legislativa».
Infatti, nel caso che lo Stato invadesse, con eventuali sue norme, la competenza amministrativa delegata alle Regioni, la Corte Costituzionale è competente a riconoscere il conflitto di attribuzioni tra gli Organi dichiarando l’inefficacia legislativa delle norme che invadono la competenza regionale per violazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione – sia in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché del principio di leale collaborazione. Per analogia vedi Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2006, http://www.giurcost.org/decisioni/index.html .
Si ricorda che le Regioni possono emanare norme più restrittive, in materia ambientale, di quelle emanate dallo Stato.
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
CORTE COSTITUZIONALE - 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009), sentenza n. 12.
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
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