La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la tariffa sui depuratori malfunzionanti o inesistenti - Il Governo urgentemente provvede al contrario
Con decisione della Corte costituzionale n. 335/2008 del 08/10/2008 si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. legge Galli), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 179/2002, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa idrica riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»; nonché dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo unico ambientale), nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche del caso in cui manchino impianti di depurazione e questi siano temporaneamente inattivi».
Il contendere sottoposto alla Corte era nato nel 2003 da un’utenza del Comune di Gragnano, contro la S.p.A. GORI (gestore del servizio idrico).
Invece, ora , con lo schema di disegno legge proposto, vedi art. 8 dello schema e la relazione illustrativa, se i cittadini non hanno i depuratori diventano inquinatori e devono pagare il danno ambientale..
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