martedì 4 novembre 2008

l'abitabilità può essere certificata dal giudice

L'abitabilità può essere certificata dal giudiceCassazione, nessun onere risarcitorio a carico dei costruttori che subiscono l’inerzia della pubblica amministrazione
di Paola Mammarella

04/11/2008 – I requisiti di abitabilità di un immobile possono essere accertati attraverso una causa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 24729 del 7 ottobre 2008. Se il costruttore nell’atto di vendita si impegna a fornire all’acquirente la certificazione di agibilità, l’eventuale inerzia della pubblica amministrazione può provocare rilevanti conseguenze risarcitorie per il venditore.

In base alla recente sentenza, che favorisce i costruttori, se esiste una documentazione che prova la presentazione dell’istanza, la sussistenza dei requisiti urbanistici e igienico – sanitari può essere accertata da tecnici e dichiarata dal giudice.

Il nuovo orientamento della Suprema Corte è derivato dal caso di una società di costruzione che aveva ottenuto in primo grado la risoluzione del contratto preliminare per la vendita di un appartamento a causa degli inadempimenti del compratore. La Corte di Appello aveva invece riformato la decisione dopo che l’acquirente aveva fatto presente la mancata fornitura del certificato di abitabilità da parte della società di costruzione, come previsto nella fase preliminare.

La pronuncia della Cassazione ha considerato che il costruttore aveva presentato istanza per l’ottenimento del certificato per due volte e senza ottenere risposta dal Comune. L’inerzia della Pubblica Amministrazione non può infatti ricadere sul venditore provocando la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

La mancata consegna del certificato non implica quindi automaticamente la nullità del contratto di vendita o la sua risoluzione per inadempimento. Va infatti verificata di volta in volta la gravità dell’omissione, misurata in base al godimento e alla commerciabilità del bene.

Se il venditore può provare la presentazione dell’istanza con tutti i documenti allegati, il silenzio assenso dell’amministrazione, come regolato dal Dpr 425/1994, ora abrogato dal Dpr 380/2001, e dalla Legge 241/1990, non può essere più corretto una volta trascorso il termine previsto.

L’autorità giudiziaria in sede di contestazione può sollecitare l’ente locale e, in assenza di risposta, dare luogo all’istruttoria per il rilascio dell’abitabilità.(riproduzione riservata)
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