sabato 5 luglio 2008

tar 2 il dissesto non c'è

N. 239/2005 registro sentenze
N.819 del 2004 registro ricorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
composto dai Magistrati
-Dott. Franco BIANCHI - Presidente
-Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere relatore
-Dott. Davide SORICELLI - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.819 del 2004, integrato con atto contenente motivi aggiunti, proposto da FARRIS Giovanni, SUBIACO Luigi, TOMBOLILLO Eligio, MIGLIORELLI Alfonso, PERFILI Argeo, DE ANGELIS Luigino, LIBRALATO Giorgio, rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Latina, Via Carducci n.7 (c/o Avv. Di Ciollo);
con intervento ad adiuvandum di
FRANCIA Massimo ed altri 189, difesi e rappresentati dall’Avv. Francesco Di Ciollo, con domicilio in Latina, Via Carducci n.7;
contro
COMUNE DI PONTINIA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Corrado de Simone, con domicilio in Latina, Viale dello Statuto n.24;
per l’annullamento previa sospensione
di atti in tema di dichiarazione di dissesto finanziario.
continua http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2004/200400819/Provvedimenti/LT_200500239_SE.DOC
termina
Cosicché si evidenzia la insussistenza anche di un’altra delle ipotesi sopra evidenziate, che costituiscono, ciascuna essendo bastevole da sola, il presupposto per la dichiarazione dello stato di dissesto.
Conclusivamente, le deliberazioni in discussione si presentano illegittime; con conseguente accoglimento del ricorso.
Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporne fra le parti la integrale compensazione.
Ma le spese per la consulenza tecnica di ufficio, giusta i princìpi, vanno poste a carico del Comune soccombente; esse vengono liquidate forfetariamente, tenuto conto delle indicazioni effettuate dagli stessi consulenti, in una somma media fra il minimo di € 5.416,32 e il massimo di € 10.556,33 per ciascuno dei consulenti (Dott. Fabrizio Di Vittorio; Dott. Maurizio Guerrini; Dott. Agostino Turturro); cosicché a ciascuno di essi spetta la somma forfetaria di € 7.986,33.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:
-ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, proposto da FARRIS Giovanni ed altri, con intervento ad adiuvandum di FRANCIA Massimo ed altri, contro il COMUNE DI PONTINIA;
-per l’effetto, ANNULLA le impugnate deliberazioni consiliari n.20 del 17 maggio 2004 e n.43 del 17 dicembre 2004;
-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;
-CONDANNA il Comune di Pontinia, in persona del Sindaco, al pagamento, in favore dei consulenti tecnici di ufficio, della somma forfetaria, a ciascuno, di € 7.986,33 (settemilanovecentottantasei/33);
-ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrati-va.
Così deciso in Latina, nelle camere di consiglio del 28 gennaio e del 10 febbraio 2005.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dott. Elia Orciuolo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Bianchi)

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 febbraio 2005
(art.55 L. 27.4.1982 n.186)
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

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