Pontinia (LT) dall'ambiente, alla difesa dei diritti civili e sociali, dalla politica alla tecnica. Si riportano stralciriportandone autori. Nota: qualora si ritenga la pubblicazione (o i commenti) siano lesivi o notizie superate si prega di comunicarlo con mail giorgio.libralato@gmail.com e saranno rimossi. Oppure allo stesso modo si può esercitare il diritto di replica. Qualora si ritenga che una pubblicazione o parte di essa ledano i diritti di copyright o di autore saranno rimossi
giovedì 26 giugno 2008
scadenza rivalutazione aree fabbricabili 30 giugno
Ricompare la rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni agricoli con il forfait del 4% di imposta sostitutiva sul valore rivalutato. La nuova opportunità è concessa dalla Finanziaria 2008, in riferimento ai terreni edificabili e a destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2008 (articolo 1, comma 91, legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008). C'è tempo fino al 30 giugno 2008 sia per fare la perizia di stima, sia per versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore determinato. È anche possibile pagare in tre rate annuali il forfait del 4% con gli interessi del 3% da applicare sulla seconda e terza rata.I contribuenti interessati È interessato alla rivalutazione chi possiede terreni al di fuori del regime di impresa, cioè chi esegue operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si tratta esattamente:- delle persone fisiche, per le operazioni estranee all'esercizio di attività d'impresa;- delle società semplici e società e associazioni a esse equiparate, quali, ad esempio, le società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali;- degli enti non commerciali, per le operazioni realizzate al di fuori dell'attività commerciale eventualmente esercitata.I terreni ammessi Sono rivalutabili:- i terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;- i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;- i terreni agricoli.Si possono rivalutare anche i terreni oggetto di una precedente rivalutazione, se il valore ha subito un notevole incremento. In questo caso, però, non si possono scomputare dal forfait del 4% i versamenti fatti per le precedenti rivalutazioni, che possono essere chiesti a rimborso. Per le rivalutazioni eseguite entro il 30 giugno 2006 per le quali non è ancora scaduta la terza rata si può però evitare il versamento se il bene viene nuovamente rivalutato. Ai fini delle imposte dirette, il terreno si considera edificabile a seguito dell'adozione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi (articolo 36, comma 2, decreto legge 223/2006).Per evitare l'eventuale tassazione delle plusvalenze in caso di vendita, la rivalutazione può rivelarsi conveniente, per:- le persone fisiche, società semplici o enti in possesso di un terreno agricolo che verrà rivenduto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto;- le persone fisiche, società semplici o enti che possiedono terreni edificabili da rivendere.Come si applica la norma La norma consente di assumere, in luogo del costo di acquisto o del valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli posseduti al 1° gennaio 2008, il valore a essi attribuito a tale data mediante una perizia giurata di stima, la cui redazione e giuramento dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2008, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4 per cento. Il valore attribuibile ai terreni deve essere determinato da soggetti competenti in materia urbanistica, individuati dal legislatore negli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, se effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze, in quanto costituiscono un costo inerente al bene. Il valore così determinato può essere assunto quale valore iniziale per il calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 67, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86, realizzate dopo l'asseverazione dell'atto di stima. Il valore determinato dalla perizia di stima giurata deve essere assoggettato a imposta sostitutiva del 4% da versare entro il 30 giugno 2008, usando il modello F24.L'ammontare dell'imposta può essere frazionato in tre rate di pari importo, la prima da versare entro il 30 giugno 2008, le altre il 30 giugno 2009 e il 30 giugno 2010, maggiorate degli interessi del 3% annuo. T. Mor.LE REGOLE Il valore - Sono rivalutabili le aree edificabili e i terreni agricoli posseduti al 1° gennaio 2008.- Per il valore attribuito alle aree edificabili e ai terreni agricoli è necessaria una perizia giurata di stima, la cui redazione e giuramento dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2008.- Sul valore determinato è dovuta un'imposta sostitutiva del 4 per cento.Il pagamento - La prima o unica rata va versata entro il 30 giugno 2008.- È anche possibile pagare in tre rate annuali il forfait del 4%, con gli interessi del 3% da applicare sulla seconda e terza rata.- L'operazione s'intende perfezionata con il primo o unico pagamento, se eseguito entro la scadenza prevista.
Nessun commento:
Posta un commento