La corte costituzionale con sentenza n. 180 del 30 maggio 2008 afferma che in seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 63/2008 al codice dei beni culturale e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) risulta rafforzato il principio di prevalenza dei beni paesaggistici sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore.
Difatti "L'art. 145, rubricato «Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione», affida (comma 1) al Ministero per i beni e le attività culturali, anzitutto, l'individuazione delle «linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione», stabilendo, altresì, che (comma 2) «i piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico».
Il medesimo art. 145 contempla, al comma 3, il principio di “prevalenza dei piani paesaggistici” sugli altri strumenti urbanistici, precisando, segnatamente, che: «Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette»."
Questa sentenza per la regione Lazio in generale e per la nostra provincia in particolare è importante considerato l'esame in atto, da parte delle amministrazioni comunali, ma anche di singoli cittadini dei piani territoriali paesistici che hanno tempo fino al 15 giugno per le osservazioni relative.
Pontinia 2 giugno 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato
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