Perplessità da PTPR
Oggi scadeva il termine (salvo proroghe) per presentare eventuali osservazioni da parte di cittadini e associazioni ai comuni interessati relativi al nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. Analizzando la cartografia relativa al comune di Pontinia si nota che la zona artigianale posta sulla via del Tavolato (nel lato destro cioè verso la montagna andando da Pontinia a Latina) diventa inedificabile per il vincolo del canale Botte e il conseguente rispetto di 150 metri. Salterebbe così un intero piano particolareggiato approvato già dalla giunta Mochi rivisto dalla giunta Tombolillo per una dimensione di m 200 x m 750. Questo aspetto presenta diversi interrogativi. Il canale Botte attraversa Pontinia (subito dopo la prevista zona artigianale) quindi in una zona urbanizzata e il vincolo continua all’interno della città, bloccando difatti metà piano regolatore che ne prevedeva lo sviluppo proprio vicino lo stesso canale per una lunghezza di circa 2 km. Questo comporta praticamente l’inattuabilità dell’intero PRG, considerato che lo stesso vincolo di inedificabilità lo prevede il PTPR anche a cavallo del Sisto. Come è noto il centro di Pontinia è compreso proprio nella fascia che va dal Sisto al canale Botte. Altrettanto è evidente che chi redige un PRG deve considerare, giustamente, le caratteristiche del territorio e prevedere la giusta tutela e salvaguardia delle acque, sia in corsi d’acqua, superficiali e interrate. La stranezza però diventa evidente quando si legge, nel PTPR, che uno dei compiti dello stesso è la tutela e salvaguardia dei corsi d’acqua pubblica che per la provincia di Latina sono compresi (o lo dovrebbero essere?) nella deliberazione della giunta regionale del 22 febbraio 2002 n. 211. pubblicata nel S.O. n. 3 al Burl n. 18 del 29 giugno 2001. Tale delibera comprende, appunto, “ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell’art. 22. comma 2, lettera b) della L.R. 24/1999 del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d’acqua pubblica di cui all’art. 146 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 490/1999 e art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 24/98. Individuazione dei corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesistici ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. 24/1998 e precisazione ai sensi dell’art. 23, comma 1 della L.R. 24/98 sulla base delle richieste comunali”. Ma in questa deliberazione sono compresi alcuni corsi d’acqua che interessano Pontinia (pag. 25 Amaseno, pag. 67 Sisto, pag. 71 Linea, pag. 73 Ufente, pag. 79 Ascia, pag. 118 note richieste comune Pontinia) ma del famigerato canale Botte. Una volta tanto un vincolo eccessivo che tra l’altro rischia di bloccare l’intera attuazione dello sviluppo urbanistico di Pontinia? Rimane da capire se l’amministrazione comunale (sicuramente avrà notato la stranezza) si è attivata e in quale modo. Altrettanto rimane da capire se qualcuno dei proprietari dei lotti interessati era a conoscenza della perdita di edificabilità (e quindi di valore) del suo terreno e se ha prodotto le relative osservazioni nei termini previsti.
Ecologia e territorio Giorgio Libralato
Dalla sala stampa della Regione Lazio La Regione Lazio tutela il paesaggio
Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.
Dal 14 febbraio per tre mesi fino al 14 maggio il PTPR è depositato presso tutti i Comuni del Lazio e le Province per la pubblica visione dove devono essere presentate le osservazioni dei cittadini, enti e associazioni.
Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell’art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgv. 42/2004.
Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di “Paesaggio” contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio, legge 14/2006, in base alla quale esso designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l’insieme dei beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale garantendone la permanenza e il riconoscimento.
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l’autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà.
Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio volo anni 1989 -1990
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