Impianti negli edifici: in vigore da oggi il nuovo Regolamento
Obbligatorio allegare agli atti di vendita degli immobili usati la dichiarazione di conformità degli impianti
di Rossella Calabrese
da www.edilportale.com
27/03/2008 - Entra in vigore oggi il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, che riordina la normativa sulla sicurezza degli impianti negli edifici.
Le novità
Una delle novità riguarda i contratti di compravendita di immobili usati, che dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenere, in allegato, la “dichiarazione di conformità” oppure, nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la “dichiarazione di rispondenza” resa da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche richieste, e che abbia esercitato, per almeno cinque anni, la professione nel settore impiantistico.
Tuttavia, la vendita o la locazione potrà essere effettuata anche senza la dichiarazione, ricorrendo ad una deroga esplicita: il venditore dovrà informare l’acquirente circa lo stato di non conformità degli impianti. L’assenza della dichiarazione di conformità e della clausola contrattuale può comportare, per il venditore, una multa fino a 10mila euro.
Per gli immobili nuovi non cambia nulla in quanto il rilascio del certificato di agibilità, da parte delle autorità competenti, è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
I contenuti
Il provvedimento si applica agli impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, idrici, sanitari, impianti del gas, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti antincendio. Le norme riguardano gli impianti posti al servizio di tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Possono svolgere le attività relative agli impianti le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare.
La progettazione degli impianti può essere effettuata da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta; solo per ascensori, montacarichi e scale mobili il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
L’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti (esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili) richiedono la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. I progetti vanno elaborati secondo la regola dell'arte, cioè in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione, e devono contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’intervento. Anche la realizzazione deve essere eseguita secondo la regola dell'arte.
Al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, che comprende la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto.
Ricordiamo infine che da oggi sono abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia (mai entrati in vigore), e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento (leggi tutto).
(riproduzione riservata)
Nessun commento:
Posta un commento