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Sicurezza impianti: in vigore le norme del Testo unico edilizia
La proroga è scaduta il 31 dicembre 2007 e il regolamento che sostituirà la 46/90 non è stato ancora emanato
di Rossella Calabrese
09/01/2008 - Tra le proroghe scadute il 31 dicembre 2007 e non rinnovate dal decreto Milleproroghe, oltre a quella relativa alle Norme Tecniche per le Costruzioni (leggi tutto), c’è anche quella che riguarda le norme di sicurezza degli impianti all’interno degli edifici.
Si tratta delle disposizioni del capo V della parte II del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr n. 380 del 6 giugno 2001) che detta “Norme per la sicurezza degli impianti”.
Le proroghe
La prima proroga è stata disposta dal DL 27 maggio 2005, n. 86, convertito nella Legge 148/2005 che ha fatto slittare al 1° luglio 2006 l’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Dpr 380/2001.
Successivamente l’art. 11-quaterdecies, comma 13, del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge 248 del 2 dicembre 2005, prevedeva che entro 24 mesi dalla propria entrata in vigore (quindi entro il 3 dicembre 2007), il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente, avrebbe emanato uno o più decreti volti a disciplinare il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Con il DL 12 maggio 2006, n. 173, convertito nella legge n. 228 del 12 luglio 2006, il termine del 1° luglio 2006 previsto dalla Legge 148/2005 veniva prorogato fino all’attuazione del suddetto art. 11-quaterdecies, comma 13, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
Ma prima del 1° gennaio 2007, il DL n. 300 del 28 dicembre 2006 (poi convertito nella legge n. 17 del 26 febbraio 2007) ha prorogato il termine del 1° gennaio 2007 fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) (il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) della Legge 248/2005, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Veniva disposto inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, sarebbero stati abrogati il regolamento di cui al Dpr 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico di cui al Dpr 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
La situazione attuale
Nel nuovo decreto Milleproroghe non c’è traccia di una norma che rinvii l’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Dpr 380/2001, che ad oggi è pienamente in vigore. In realtà il regolamento che riordina la normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici (previsto dall’art. 11-quaterdecies, comma 13, della legge 248/2005) e che abrogherà gran parte della Legge 46/90 e del relativo regolamento di attuazione (Dpr 447/91), è quasi pronto e ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato (leggi tutto), ma non è stato ancora emanato.
È probabile che la proroga fino alla pubblicazione del nuovo regolamento sia inserita nel Milleproroghe al momento della sua conversione in legge.
(riproduzione riservata)
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