sabato 15 dicembre 2007

Cartelle di pagamento informazioni del contribuente

Associazione dei diritti del contribuente
Cortesemente se potete pubblicarla sui vostri rispettivi blog , Grazie
COMUNICATO STAMPA
L'Associazione dei diritti del contribuente, in riferimento alle cartelle di pagamento che vengono inviate dalla Gerit spa ai contribuenti per il pagamento dell'ICI a favore del Comune, a seguito della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio, informa che se le cartelle richiedono debiti inesistenti, i contribuenti hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno. Difatti l'ente impositore e il concessionario devono rimborsargli i danni. In particolare, se il contribuente indica con il proprio ricorso elementi di fatto tali da rendere evidente l'errore in cui sia incorso l'ente impositore, l'amministrazione che non si attivi per verificare l'inesattezza e non proceda ad annullare in autotutela la procedura impositiva deve essere condannata alle spese di giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria (articolo 96 del codice di procedura civile). Stessa sorte tocca anche al concessionario della riscossione che, nello stesso caso, deve verificare, in modo autonomo, se stia procedendo alla riscossione di un tributo inesistente. E una volta scoperto che l'imposta non vada versata, è tenuto a non dar corso all' iscrizione d'ipoteca giudiziale ed esecuzione immobiliare. In caso contrario, il concessionario deve essere condannato solidalmente con l'ente impositore alle spese di giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 291/05/07 del 25 luglio 2007, depositata l'8 ottobre 2007, che ha respinto, riunendo i due procedimenti, gli appelli presentati dal comune di Roma e dal concessionario locale della riscossione Gerit spa, con la segnalazione del contribuente nel suo ricorso contro la cartella esattoriale. Ma che né il comune né la Gerit avevano verificato, dando luogo a un comportamento che la Ctr definisce «lesivo dei diritti del contribuente e foriero di danni». Per questa ragione i giudici tributari hanno condannato comune e concessionario, in solido, alle spese di giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria per l'importo di cinquemila euro.
Pontinia, 14 dicembre 2007
Il Presidente
(Maurizio Cinque
Associazione "Liberi e Forti"
Il Presidente
Giuseppe Anitori

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