mercoledì 4 maggio 2022

ATO - EGATO regione Lazio rifiuti Note di osservazione alla proposta di legge regionale del Lazio N. 330 del 13 aprile 2022

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 186 DEL 12 APRILE 2022- DISCIPLINA DEGLI ENTI DI GOVERNO D’AMBITO TERRITORIALE

OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

si riporta nell'ordine dopo la premessa:

a) le proposte di modifica ai singoli articoli;

b) la proposta di legge integrata con la richiesta di modifica ai singoli articoli


premessa

L'obiettivo deve essere quello della riduzione della produzione dei rifiuti, del suo impatto sui territori, sull'informazione e partecipazione dei cittadini alle decisioni, in conformità alle Direttive Europee. In considerazione agli appalti in corso di raccolta dei rifiuti non si comprendono gli aspetti:

  • Diventando subito attuativo dovrebbe essere disciplinato entro quale data l'EGATO diventerà operativo in base alle varie funzioni a partire dall'indizione e aggiudicazione dell'appalto. Inoltre andrebbe specificato cosa succede qualora la società incaricata dell'appalto rinunci allo stesso oppure non ne abbia i requisiti.

  • diverse gestioni dei rifiuti attualmente sono in house o da società partecipate anche interamente dai vari comuni. Cosa succede al personale dipendente di queste Ditte qualora il servizio sarà tolto? Le stesse società hanno acquistato, anche con ricorso a finanziamenti, mezzi e impianti il cui mancato ammortamento diventerebbe un danno erariale. Cosa succede alle stesse Ditte cui dovesse essere tolto l'appalto in virtù di tale legge o proposta di legge?

  • Qualora l'attuale sistema di gestione dei rifiuti dei singoli comuni sia più conveniente ed efficiente rispetto a quello che verrà scelto dall'EGATO chi pagherà eventuali maggiori costi oppure minori servizi?

  • Il comune potrà ugualmente mantenere un proprio servizio migliore, più efficiente e meno costoso? A quali condizioni? Si rischiano ulteriori contestazioni come è stato per la gestione del ciclo dell'acqua. Proprio l’esempio della gestione di alcuni servizi (illuminazione pubblica, acqua) ha evidenziato, oltre al peggioramento del servizio, la mancanza di interlocutori nel territorio o semplicemente la disponibilità a ricevere richieste, anche a pagamento. E’ importante evitare che questo accada.

  • Allo stato attuale i comuni hanno interesse economico, sociale, ambientale a prevenire disservizi, abbandoni di rifiuti, discariche abusive, bonifiche di siti inquinati, fenomeni di inquinamento derivanti dalla gestione dei rifiuti. Quali modalità dovrà prevedere l'EGATO per impedire tali disfunzioni?

  • I comuni inoltre, attualmente, hanno interesse ad aumentare la percentuale e la qualità della raccolta differenziata. Con una gestione del ciclo dei rifiuti dell'ATO si perderebbe tale interesse. Inoltre il peso anche economico a carico delle amministrazioni (e quindi dei cittadini e delle aziende) nella partecipazione dell'ATO e dell'EGATO, nella proposta di legge, non considera tali aspetti. Quindi un comune con la raccolta differenziata all'80% pagherebbe, a parità di abitanti, pagherebbe come un comune al 20% di differenziata.

  • Qualora uno (o più) componente del consiglio direttivo dell'EGATO dovesse perdere la fiducia dell'Assemblea cosa succede? Nel caso di dimissioni (oppure di impossibilità a svolgere la propria funzione) cosa succede? Nel caso di stallo del consiglio direttivo anche per contrasti interni (vedere il caso dell'Ente Parco nazionale del Circeo) quale organo dovrà intervenire a dirimere le questioni? Con quali modalità? A tale proposito dovrebbe essere meglio disciplinato l'articolo 9.

  • Nel caso l'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti non si riveli efficiente o comunque idoneo, si potrà passare ad una diversa gestione prima del termine dei 15 anni? In quale modo? Anche in questo caso si rischiano le stesse contestazioni del ciclo dell'acqua.

  • Si prevede l'appalto per la durata di 15 anni. Nel caso per modifiche di legge oppure di esigenze di vario genere (riferimento, per esempio, all'emergenza Covid e alla guerra Russia Ucraina) o semplicemente a modifiche impiantistiche o di produzione / riduzione dei rifiuti, quali strumenti saranno attuati per modificare i termini dell'appalto? La durata di 15 anni, in considerazione di quanto sopra, è chiaramente eccessiva.

  • Anche lo statuto degli EGATO potrebbe essere modificato o in base alle modifiche di legge oppure per altre variazioni che li influenzano. Da stabilire il percorso di modifica in tal caso.

  • Una volta nominato il consiglio direttivo non sarebbe mai controllato dall'assemblea a cui nemmeno dovrebbe rendere conto. L'assemblea in questo modo darà una delega in bianco al consiglio direttivo e non ne avrebbe il controllo.

  • Mancano i riferimenti alla tariffa puntuale dei rifiuti in base all'effettiva produzione.

  • I componenti del consiglio Direttivo, il Direttore generale, il revisore dei conti non devono essere in posizione di incompatibilità e non devono avere incarichi, nomine, partecipazioni a società nel settore dei rifiuti.

  • Ci potrebbe essere la necessità, come avviene attualmente, che alcuni comuni, in particolare per quelli in posizioni vicine al confine di provincia, di conferire una parte dei rifiuti in un ambito ATO diverso da quello provinciale. Da stabilire come sarà normata tale necessità.

  • Il piano regionale dei rifiuti non prevede la realizzazione di inceneritori, pertanto gli ATO che ne sono previsti dovranno usare quelli di altro ATO, da stabilirne le modalità.

  • Gli ATO e gli EGATO dovrebbero diventare i protagonisti delle scelte impiantistiche nel territorio, devono quindi poter intervenire nelle procedure di esame dei progetti dei vari impianti, con particolare riferimento a quelli in contrasto con il fabbisogno.

  • Il peso del consiglio direttivo e dei relativi componenti rischia di essere l’ennesima tassa a carico delle amministrazioni comunali e quindi dei cittadini e delle aziende già penalizzate dall’attuale situazione, non certo per colpa loro, per la mancata attuazione di una raccolta differenziata degna. Il numero dei componenti andrebbe sicuramente ridotto e sarebbe opportuno evitarne la presenza di politici in quiescenza o non eletti. Inoltre il compenso, una volta tanto, dovrebbe essere rapportato ai risultati raggiunti.


Pertanto si propongono le seguenti modifiche alla proposta di legge:

articolo 2 aggiungere la lettera e) al comma 2:

e) la tariffa dei rifiuti sarà applicata in modo puntuale in base all'effettiva produzione allo scopo di ridurne la produzione e migliorare la qualità della raccolta differenziata.


Articolo 3 aggiungere il comma 4 bis e 4 ter, 5 bis e 11 bis

4bis. Nel caso di decadenza o di impedimento di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il presidente dell'Assembla dovrà convocare una nuova assemblea per la sostituzione dello stesso entro 60 giorni e l'assemblea si dovrà tenere entro 30 giorni dalla convocazione.

4ter. Con la richiesta motivata di almeno 1/5 dei sindaci può essere proposta la sfiducia di 1 o più componenti il consiglio direttivo da discutere entro 60 giorni dalla richiesta.


Aggiungere il comma 5 bis.

La quota di appartenenza dei singoli comuni sarà ridotto del 10% con il superamento della quota di differenziata del 65%, del 20% con il superamento dell'80%.


Aggiungere il comma 11bis

i comuni situati in prossimità del confine degli ATO possono chiedere di conferire i rifiuti o una parte degli stessi differenziati agli impianti in prossimità in altri ATO.

Gli ATO sprovvisti di inceneritore porteranno la parte da conferire negli ATO di prossimità


All'articolo 4 dopo la lettera a) inserire la lettera a1), dopo la lettera c) del comma 1 inserire la lettera c1. Dopo la lettera d) inserire la lettera d1), dopo la lettera g) inserire la g1)

a1) per i comuni che hanno in corso il servizio di gestione in house o con società partecipata l'eventuale nuovo servizio dovrà prevedere l'assunzione del personale, mantenendo le stesse condizioni economiche e di inquadramento. Inoltre le società subentranti si dovranno far carico dei mezzi e degli impianti in ammortamento. Il nuovo appalto dovrà mantenere le stesse caratteristiche della qualità del servizio e il costo non dovrà aumentare.

c1) il piano d'ambito sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei sindaci.

D1) l'EGATO sarà coinvolto in tutte le richieste di approvazione di impianti per rifiuti o per modifiche sostanziali degli impianti per poter esprimere parere contrario quando l'impianto di progetto non fosse compatibile con il piano regionale dei rifiuti e il fabbisogno impiantistico.

G1) la tariffa sarà puntuale in base all'effettiva produzione di rifiuti.


All'articolo 5 dopo il comma 1, inserire il comma 1bis:

1bis) il piano d'ambito sarà approvato dall'assemblea dei sindaci.


Dopo il comma 2 dell'articolo 6, inserire il comma 2bis.

2bis) per i comuni nelle condizioni di cui alla lettera a1) dell'articolo 4, l'eventuale appalto potrà essere concordato, oltre che per il rispetto della stessa lettera a1) previa approvazione del comune competente.


La lettera c) del comma 6 dell'articolo 6 viene così modificata:

c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni, salvo modifiche di legge o normative per minore durata. Tale affidamento può essere revocato, oltre che per inadempimento contrattuale, anche singolarmente da ogni comune qualora non sia soddisfacente a condizione che la nuova gestione avvenga in house.































Testo coordinato in base alle modifiche proposte in grassetto le modifiche / integrazioni proposte

Pontinia ecologia e territorio – comitato cittadini residenti in via Monfalcone Giorgio Libralato


PROPOSTA DI LEGGE N. 330 del 13 aprile 2022

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 186 DEL 12 APRILE 2022

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DISCIPLINA DEGLI ENTI DI GOVERNO D’AMBITO TERRITORIALE

OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI



Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa europea e statale in

materia di rifiuti, promuove la realizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani negli

ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle competenze proprie, di quelle della Città metropolitana

di Roma Capitale, delle province, di Roma Capitale e dei comuni, stabilite dal decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27

(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento e collaborazione con gli enti locali e di area vasta, disciplina la costituzione, l’attività e l’organizzazione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), di seguito denominato Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.




Art. 2 (Principi)

1. In ciascun ATO la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto dei principi e degli obiettivi

stabiliti nella Parte IV, Titolo I, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche; in particolare:

a) ai sensi dell’articolo 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la

salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i rifiuti sono gestiti:

1) in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità,

responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio “chi inquina paga”;

2) secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed

economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle

informazioni ambientali;

c) ai sensi dell’articolo 179, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia di cui al medesimo articolo;

d) ai sensi dell’articolo 182bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati al fine di realizzare l’autosufficienza e la prossimità nonché l’utilizzo di metodi e tecnologie per garantire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.


e) la tariffa dei rifiuti sarà applicata in modo puntuale in base all'effettiva produzione allo scopo di ridurne la produzione e migliorare la qualità della raccolta differenziata.




Art. 3 (Costituzione e disciplina dell’Ente di governo d'ambito territoriale ottimale)

1. Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è istituito,

per ciascun ATO, l’Ente di governo d’ambito territoriale ottimale (EGATO) al quale aderiscono i

comuni appartenenti al medesimo ATO.

2. L’EGATO ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, secondo quanto disciplinato dal proprio Statuto, ed impronta la propria attività al rispetto dei principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza nonché di equilibrio di bilancio.

3. Sono organi dell’EGATO:

a) l’Assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti all’EGATO o loro delegati;

b) il Presidente, eletto a maggioranza dai componenti dell’Assemblea;

c) il Consiglio direttivo, costituito dal Presidente e da quattro membri nominati dall’Assemblea, con

votazione espressa da ciascun componente dell’assemblea mediante una sola preferenza;

d) il Direttore generale nominato dal Consiglio direttivo, mediante procedura ad evidenza pubblica,

tra soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale e di comprovata professionalità ed esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in strutture pubbliche o private operanti in materia di rifiuti;

e) il Revisore legale unico dei conti, nominato dall’Assemblea tra i soggetti iscritti nel registro dei

revisori contabili di cui al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della

direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che

modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive

modifiche.


4. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo restano in carica per un quinquennio,

sono rinnovabili per una sola volta e il loro compenso è individuato con riferimento alle indennità di

funzione, rispettivamente, del sindaco e degli assessori del comune capoluogo di Provincia o del

comune capoluogo della Città metropolitana di Roma Capitale, come rideterminate ai sensi

dell’articolo 1, commi 583, 584 e 585 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Il loro compenso sarà commisurato ai risultati ottenuti in materia di risparmio nella produzione dei rifiuti, all’aumento della raccolta differenziata. Non potranno far parte del consiglio direttivo politici o ex amministratori pubblici.


4bis. Nel caso di decadenza o di impedimento di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il presidente dell'Assembla dovrà convocare una nuova assemblea per la sostituzione dello stesso entro 60 giorni e l'assemblea si dovrà tenere entro 30 giorni dalla convocazione.

4ter. Con la richiesta motivata di almeno 1/5 dei sindaci può essere proposta la sfiducia di 1 o più componenti il consiglio direttivo da discutere entro 60 giorni dalla richiesta.


5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto del peso demografico di ciascun comune, della relativa estensione territoriale nonché della dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, i criteri per determinare la quota di rappresentanza dei comuni all’interno dell’EGATO e il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso. La quota del comune capoluogo di Provincia o del comune capoluogo della Città metropolitana di Roma Capitale non può comunque essere superiore al 40 per cento.


5. bis La quota di appartenenza dei singoli comuni sarà ridotto del 10% con il superamento della quota di differenziata del 65%, del 20% con il superamento dell'80%.


6. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 5, il

Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce l’Assemblea e la convoca per l’elezione

del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il medesimo decreto individua, sulla base dei criteri definiti

dalla Giunta regionale, le quote di rappresentanza di ciascun comune all’interno dell’EGATO e la

relativa quota di conferimenti patrimoniali.

7. Entro trenta giorni dalla costituzione dell’Assemblea, il Consiglio direttivo predispone lo

Statuto dell’EGATO sulla base dello statuto tipo approvato dalla Giunta regionale e lo sottopone

all’Assemblea per la sua approvazione entro i successivi trenta giorni.

8. Lo Statuto dell’EGATO definisce, in particolare, la disciplina e le funzioni degli organi,

l’organizzazione tecnico-amministrativa e il relativo ordinamento contabile nonché le quote di

rappresentanza di ciascun comune all’interno dell’EGATO, individuate e aggiornate con cadenza

biennale sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

9. Lo Statuto approvato dall’Assemblea è trasmesso, entro dieci giorni, alla competente

direzione regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente entro sessanta

giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso detto termine senza che la direzione regionale competente

abbia richiesto chiarimenti e formulato rilievi, lo Statuto diviene efficace.

10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 204 del d.lgs. 152/2006, il patrimonio dell’EGATO è costituito, in particolare, da:

a) un fondo di dotazione istituito, all’atto della costituzione dell’Assemblea, dai comuni sulla base

della rispettiva quota di rappresentanza all’interno dell’EGATO;

b) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura,

beni o servizi;

c) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.


11. I Comuni, ai sensi dell’articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006, possono presentare alla Regione, previo parere vincolante degli EGATO interessati, motivate e documentate richieste di

modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito

territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione, secondo le modalità previste nel Piano

regionale di gestione dei rifiuti, purché restino garantiti gli obiettivi determinati da ciascun EGATO

per realizzare, in particolare, l’autosufficienza e la prossimità.

11bis i comuni situati in prossimità del confine degli ATO possono chiedere di conferire i rifiuti o una parte degli stessi differenziati agli impianti in prossimità in altri ATO.

Gli ATO sprovvisti di inceneritore porteranno la parte da conferire negli ATO di prossimità



Art. 4 (Compiti dell’EGATO)

1. L’EGATO esercita, in particolare, i seguenti compiti:

a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia,

economicità e trasparenza, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti;

a1) per i comuni che hanno in corso il servizio di gestione in house o con società partecipata l'eventuale nuovo servizio dovrà prevedere l'assunzione del personale, mantenendo le stesse condizioni economiche e di inquadramento. Inoltre le società subentranti si dovranno far carico dei mezzi e degli impianti in ammortamento. Il nuovo appalto dovrà mantenere le stesse caratteristiche della qualità del servizio e il costo non dovrà aumentare.


b) determina gli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nello

smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti;

c) predispone, adotta e approva il Piano d'ambito di cui all'articolo 6 coordinandosi, secondo quanto

previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 4/2020, con la Cabina di monitoraggio del Piano (CMP) di cui alla medesima deliberazione;

c1) il piano d'ambito sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei sindaci.


d) monitora, con particolare attenzione all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica

disponibile e necessaria, l’attuazione del Piano d’ambito di cui all’articolo 5 e trasmette ogni anno

alla Regione e ai comuni il rapporto sul relativo stato di attuazione;

d1) l'EGATO sarà coinvolto in tutte le richieste di approvazione di impianti per rifiuti o per modifiche sostanziali degli impianti per poter esprimere parere contrario quando l'impianto di progetto non fosse compatibile con il piano regionale dei rifiuti e il fabbisogno impiantistico

e) provvede all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’articolo 6;

f) disciplina i rapporti con i soggetti affidatari mediante i contratti di servizio di cui all’articolo 6,

comma 5;

g) determina la tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs.

152/2006 e successive modifiche;

G1) la tariffa sarà puntuale in base all'effettiva produzione di rifiuti.


h) controlla la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

i) stipula accordi di programma, intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni

immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché contratti con soggetti privati al fine di individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

l) provvede, ai sensi dell’articolo 222 del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche, all’organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da permettere il

raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio individuati dal Piano regionale di gestione

dei rifiuti;

m) promuove misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, favorendo, in particolare,

l’attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi dell’articolo 214, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

n) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;

o) trasmette i dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani tramite la piattaforma

informatica di monitoraggio dei flussi di rifiuti utilizzata dalla Regione.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l’EGATO trasmette, ai sensi dell’articolo 222, comma 3,

del d.lgs. 152/2006, il resoconto di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 222 del d.lgs. 152/2006.

3. L’EGATO svolge la propria attività nel rispetto dei principi di regolazione stabiliti

dall’Autorità di Regolazione per energia reti ed ambiente ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della

Deliberazione Giunta n. 186 del 12/04/2022

legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).


Art. 5 (Piano d'ambito)

1. Ai sensi dell’articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche,

l’EGATO elabora, adotta e approva, in coerenza con i criteri e le indicazioni stabiliti dal Piano

regionale di gestione dei rifiuti, il Piano d'ambito finalizzato a programmare e realizzare la gestione

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ciascun ATO.

1bis) il piano d'ambito sarà approvato dall'assemblea dei sindaci.


2. Ai sensi dell’articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il Piano d’ambito contiene:

a) il programma degli interventi con l’indicazione dei relativi tempi di realizzazione;

b) il piano finanziario con l’indicazione, in particolare, delle risorse disponibili, di quelle da

reperire e dei proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti.

3. Il Piano d’ambito contiene, altresì, in particolare:

a) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione, anche in base a esigenze omogenee,

di una rete integrata e adeguata di impianti e di discariche, al fine di realizzare l'autosufficienza e

la prossimità nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto

nel Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) l'analisi della situazione esistente, con l’individuazione delle eventuali criticità del sistema di

gestione integrata dei rifiuti urbani e la previsione e programmazione temporale dei flussi interni

all'ambito;

c) gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti.

4. Il Piano d’ambito tiene conto delle forme di raccolta e trasporto nonché degli impianti di

trattamento e smaltimento, pubblici e privati, presenti nell’ambito.


Art. 6 (Affidamento del servizio)

1. L’EGATO, ai sensi dell’articolo 202 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche,

aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante procedura ad evidenza pubblica

disciplinata dalla normativa europea e statale.

La Ditta incaricata dell’appalto dovrà garantire servizi di pronta reperibilità e uffici in ogni comune per rispondere alle varie esigenze pubbliche.


2. L’EGATO può aggiudicare il servizio di cui al comma 1 anche mediante affidamento in house, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto dei principi e della normativa europei e statali vigenti in materia, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano regionale di gestione

dei rifiuti. A tal fine, l’EGATO può costituire società a capitale interamente pubblico.

2bis) per i comuni nelle condizioni di cui alla lettera a1) dell'articolo 4, l'eventuale appalto potrà essere concordato, oltre che per il rispetto della stessa lettera a1) previa approvazione del comune competente.


3. Al fine di garantire la qualità, l’adeguatezza e l’efficienza del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, il piano d’ambito dell’EGATO può prevedere la gestione in forma separata del servizio o di singoli segmenti dello stesso per specifiche aree territoriali dell’ATO che presentino condizioni di differenziazione territoriale e socio-economica rilevate sulla base di parametri tecnici, geomorfologici, demografici e amministrativi.

4. Al fine di garantire l’autosufficienza di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma

Capitale disposta dal Piano regionale di gestione dei rifiuti il piano d’ambito dell’EGATO della Città metropolitana di Roma Capitale prevede la gestione in forma separata del servizio di raccolta,

trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani relativo al territorio di Roma Capitale.

5. Ai sensi dell’articolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche i rapporti tra EGATO e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da

allegare ai capitolati di gara, conformi allo schema tipo adottato dalla Giunta regionale con propria

deliberazione, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n)

ed o) del d.lgs. 152/2006.

6. Ai sensi dell’articolo 203, comma 2, del d.lgs. 152/2006, lo schema tipo di cui al comma 5 prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;


c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni, salvo modifiche di legge o normative per minore durata. Tale affidamento può essere revocato, oltre che per inadempimento contrattuale, anche singolarmente da ogni comune qualora non sia soddisfacente a condizione che la nuova gestione avvenga in house.


d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le

relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento

alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i princìpi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali

all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro

aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del

gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore

dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

7. Ai fini della definizione dello schema tipo di cui al comma 5, resta fermo quanto previsto

dall’articolo 203, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

8. Ai sensi degli articoli 198, comma 1, e 204, comma 1, del d.lgs. 152/2006 i comuni

continuano a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino all’aggiudicazione del

servizio stesso da parte dell’EGATO ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo

l’entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a

quella del 1° gennaio 2025.

10. Qualora decorra il termine di cui al comma 9 senza che l’EGATO abbia provveduto

all’aggiudicazione del servizio, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 9.


Art. 7 (Cabina regionale di regia degli ATO)

1. Al fine di formulare proposte e promuovere iniziative per migliorare la qualità, efficienza

ed efficacia del servizio di gestione dei rifiuti, è istituita, presso l’Assessorato regionale competente

in materia di rifiuti, la Cabina regionale di regia degli ATO.

2. La Cabina di regia di cui al comma 1 è composta da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di rifiuti o un suo delegato, che la presiede;

b) il Direttore regionale competente in materia di rifiuti;

c) un rappresentante designato da ciascuno EGATO;

d) un rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

e) un rappresentante designato da ciascuna Provincia;

f) un rappresentante designato dal Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) di cui

all’articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei

consumatori e degli utenti) e successive modifiche;

g) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente

rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a

livello regionale.

3. La Cabina di regia di cui al comma 1 ha natura consultiva e si esprime, in particolare, in

merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative ai compiti

degli EGATO e alla regolamentazione delle interferenze tra i diversi ATO.

4. La Cabina di regia di cui al comma 1 è costituita con decreto del Presidente della Regione.

5. Le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono disciplinate

con un regolamento interno.

  1. La partecipazione alla Cabina di regia di cui al comma 1 è a titolo gratuito.


Art. 8 (Pubblicità)

1. Ogni EGATO pubblica nel proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti relativi alla propria attività, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione nonché la piena accessibilità agli utenti.


Art. 9 (Poteri sostitutivi)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 200, comma 4, e 204 del

d.lgs. 152/2006, esercita i compiti di vigilanza e controllo sull’attività svolta dall’EGATO in

attuazione della presente legge e, in caso di ingiustificata inerzia o grave inadempimento da parte

degli stessi, esercita i poteri sostitutivi secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge

regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la

realizzazione del decentramento amministrativo).


Art. 10 (Clausola di non onerosità)

  1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sul Bollettino ufficiale della Regione.



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