domenica 25 luglio 2021

apertura discarica Albano, rifiuti, TAR Lazio decreto di bocciatura richiesta del comune di Albano di sospensiva delle ordinanze del comune di Roma (sindaco Virginia Raggi) n.107903 del 14/15.7.2021; n.109778 del 16.7.2021 e della regione Lazio (Zingaretti) n. Z00021 del 16.7.2021

 REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7483 del 2021, proposto da Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Barreca, Laura Liberati e Francesca Rapisarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Citta Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna De Maio, Giovanna Albanese ed Eletta Albanese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n.119/A;

Regione Lazio non costituita in giudizio;

nei confronti

Ministero della Transizione Ecologica, Ecoambiente S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti provvedimenti:

- Ordinanza contingibile ed urgente emessa dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale n.107903 del 14/15.7.2021;

- Ordinanza integrativa contingibile ed urgente emessa dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale n.109778 del 16.7.2021;

- Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Lazio n. Z00021 del 16.7.2021, ivi compresa ove occorra la nota della regione Lazio prot. 0615895 del 15.7.2021 avente ad oggetto “Ordinanza della Sindaca metropolitana di Roma Capitale del 14 Luglio 2021” con le quali è stata disposta la riapertura della discarica di Roncigliano sita nel comune di Albano Laziale ed ordinato al gestore Ecoambiente srl di accettare l'abbancamento dei rifiuti con codici EER 191212 e 190503;

- nonché ove occorra di ogni atto presupposto ed istruttorio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il Comune di Albano Laziale impugna le ordinanze contingibili e urgenti di Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio, con cui, in sostanza, si autorizza la riapertura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Albano Laziale, località Cecchina, v. Ardeatina Km 24,640, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani di Roma Capitale, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all’art. 191 d.lgs. n. 152/2006;

Considerato che il Comune ricorrente chiede l’intervento cautelare urgente, adducendo a sostegno della stessa richiesta la sussistenza del periculum in mora, considerando che “l’esecuzione del provvedimento impugnato e la ripresa dei conferimenti senza aver prima individuato e risolto le cause di contaminazione della falda idrica, farà risalire il livello di contaminazione ambientale della falda idrica, con gravissimo possibile pregiudizio per la salute pubblica, che non è certo il caso di illustrare ulteriormente, visto che il codice ambientale impone l’isolamento delle fonti di contaminazione al superamento anche di un solo parametro (art. 242.3 codice ambiente), e qui si è in presenza di plurimi parametri di sconfinamento correlati ai “composti alifatici clorurati e alogenati nella falda idrica”;

Considerato che il prefato Comune adduce, altresì, quale situazione di estrema gravità ed urgenza, l’imminente ripresa dei conferimenti senza possibilità di attendere la normale fissazione della c.c. per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, tenuto conto che l’ordinanza della Regione ha validità immediata e sino al 2.8.2021, con produzione immediata degli effetti nefasti sulla falda idrica (con i correlati pericoli per la salute pubblica), e comunque in un tempo anteriore alla valutazione collegiale;

Rilevato che l’autorizzazione in deroga alla riapertura della discarica di cui sopra ha una validità limitata a 180 giorni e che la ripresa dei conferimenti nella discarica in questione avrebbe una durata complessiva di poco più di un mese prima che possa essere trattata l’istanza cautelare in sede collegiale;

Rilevato, pertanto, che il paventato danno per la salute pubblica non sembra essere pregiudicato con immediatezza, come anche dedotto dalla parte ricorrente, che ne inferisce un “possibile” pregiudizio, tenuto poi conto della risalenza nel tempo della situazione rappresentata a tali fini;

Ritenuto che, nella doverosa comparazione tra tutti gli interessi pubblici in gioco, al momento debba prevalere quello a sostegno delle gravate ordinanze, impregiudicata ogni valutazione in merito alla legittimità delle stesse, da riservarsi alla pertinente sede collegiale, in vista della quale, tuttavia, Città Metropolitana di Roma è onerata della produzione di ogni circostanziato e documentato chiarimento in ordine ai motivi di ricorso, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del presente decreto, con particolare riguardo a:

-accertamenti condotti in merito al superamento dei livelli di contaminazione nella falda idrica sottostante il bacino VII della discarica in questione, ivi compresa l’acquisizione dei previsti pareri ambientali;

-valutazioni che hanno condotto ad escludere altre soluzioni, tra cui quella relativa alla manifestata disponibilità di una discarica in zona “Testa di cane”;

-accertamenti condotti in merito alla validità dell’AIA volturata nel 2020 in capo alla società Ecoambiente srl;


P.Q.M.

-Respinge l’istanza citata in premessa;

-dispone gli incombenti di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 luglio 2021.

                                                                                             

Nessun commento:

Posta un commento