Continua con fasi alterne la
rivendicazione della tutela dei lavoratori, della salute nei posti di lavoro di
Antonio Dal Cin che, dopo la sentenza negativa del TAR Lazio, si è visto
notificare la richiesta dell’Avvocatura dello Stato del pagamento delle spese
processuali. Secondo la sentenza del TAR (vedere https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201209826&nomeFile=202006607_01.html&subDir=Provvedimenti)
la decisione sarebbe non sindacabile, in quanto riferibile “ai trasferimenti
d’autorità e, dunque, al genus degli “ordini” militari.” Sarebbe stato interessante comprendere se la discussione al TAR sia avvenuta, oltre al ricorso contro il trasferimento, anche sull'argomento del testo unico in materia di sicurezza del lavoro, D.Lgs. 81/08 “3. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate
Le Forze armate prestano la massima attenzione alla tutela dell’integrità psicofisica delle proprie risorse umane, considerate elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa. Per tale motivo la normativa antinfortunistica è sempre stata seguita dall’organizzazione militare con la dovuta attenzione. Ciò anche in virtù dell’obbligo tassativo del rispetto delle normative e dei regolamenti afferenti la sicurezza del personale, esplicitamente inserito nell’art. 725, comma 2, lettera f) del regolamento militare (Libro IV – Titolo VIII – Capo I – Sezione II, Doveri dei superiori) 19..” (vedere a questo proposito https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6584%3A2012-antonio-de-paolis-il-decreto-legislativo-n-81-del-2008-e-le-forze-armate&catid=98%3Aopinioni-e-commenti&Itemid=40&limitstart=3).
Ci sarebbero delle deroghe in quanto “le stesse disposizioni legislative in
materia hanno più volte riconosciuto la “specificità lavorativa” delle Forze
armate, affermandosi, di conseguenza, un principio di “applicabilità
compatibile” della normativa prevenzionale. Detto principio ha trovato
esplicita formulazione nell’art. 3, comma 2 del testo unico sulla sicurezza”)
(vedere sempre https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6584%3A2012-antonio-de-paolis-il-decreto-legislativo-n-81-del-2008-e-le-forze-armate&catid=98%3Aopinioni-e-commenti&Itemid=40&limitstart=3). Dalla lettura della sentenza del TAR tali aspetti non sarebbero analizzati,
ma, forse, si tratta di una esigenza di sintesi. Anzi sembrerebbe che il ricorso sia stato basato su altre argomentazioni e tesi. Sarebbe stato invece interessante, qualora l'argomento venisse trattato, comprenderne le specificità. Non sappiamo se Antonio Dal
Cin ha fatto ricorso contro la sentenza del TAR o se ne ha chiesto la
sospensiva (che però potrebbero costare ulteriori spesi legali più importanti
in caso di ulteriore sconfitta). Resta il fatto sconcertante, dal punto di vista umano, che oltre ad
averne ricevuto danni irreparabili alla salute, con gravi limitazioni fisiche,
condizionando in modo pesante anche la serenità personale e familiare lascia
perplessi che Dal Cin ne debba pagare ulteriori spese. Ovviamente, questo della richiesta di pagamento da parte dell'Avvocatura, è un atto dovuto. Nonostante questo
incidente di percorso Antonio Dal Cin rinnova la sua fiducia e il suo
attaccamento al Corpo della Guardia di Finanza e il suo impegno a favore di
migliaia di lavoratori (e dei loro familiari) affinchè si prevengano casi
simili, eliminando le mortali fibre di amianto, con il riconoscimento dei
diritti civili e sociali. Speriamo che, qualora la somma debba essere pagata, Dal Cin possa ottenere una rateizzazione e che l'associazione di cui fa parte, contro l'amianto, possa organizzare una raccolta fondi per venire incontro alla situazione. Di seguito, oltre alla richiesta di pagamento da parte dell'Avvocatura, l’amara dichiarazione di Antonio Dal Cin:
“LA MIA VICENDA E' UN
FILM HORROR: "SONO MALATO DI ASBESTOSI, MI TRASFERISCONO SU SEGNALAZIONE
DEL COMANDANTE AL SERVIZIO OPERATIVO (MAI SVOLTO UN SOLO GIORNO) IN UNA CASERMA
CON AMIANTO, DOVE RESTO CONFINATO FINO ALL'AGGRAVAMENTO DEL MIO STATO DI SALUTE
CHE DETERMINA IL COLLOCAMENTO IN CONGEDO ASSOLUTO. LORO SONO CONSAPEVOLI CHE E'
UNA DELLE 111 CASERME CON PRESENZA DI AMIANTO. RICORRO AL T.A.R. DEL LAZIO MA
IL RICORSO NON VIENE ACCOLTO. INEVITABILMENTE, RESPIRO ALTRO AMIANTO, E IRONIA
DELLA SORTE, DEVO ANCHE PAGARE PER AVERLO RESPIRATO, PERCHE' QUALCUNO HA DECISO
COSA, COME E QUANDO. MA LA VERITA' E' CHE NON CI SONO ALTRE VERITA'".
Respiriamo per
vivere, non per morire. E poi paghiamo per aver respirato amianto, perchè
qualcuno ha deciso cosa, come e quando.
Antonio Dal Cin
Vittima del dovere”
LA SENTENZA:
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201209826&nomeFile=202006607_01.html&subDir=Provvedimenti
Caso Dal Cin: Ezio
Bonanni ricorre al TAR - ONA Notiziario (onanotiziarioamianto.it)
https://onanotiziarioamianto.it/caso-dal-cin-lavvocato-ezio-bonanni-ricorre-al-tar/
Caso Dal Cin: il
ricorso al T.A.R. Lazio respinto.
Io, Vittima del
Dovere, condannato a morte due volte.
Caso Dal Cin: il
ricorso al T.A.R. Lazio respinto. - Il Quotidiano d'Italia
(ilquotidianoditalia.it)
https://ilquotidianoditalia.it/caso-dal-cin-il-ricorso-al-tar-lazio-respinto
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