venerdì 1 maggio 2020

CORONAVIRUS – TRASPORTO PUBBLICO: ORDINANZA PER LE MISURE DA ADOTTARE DAL 4 MAGGIO La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di Trasporto Pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc). Il testo e le misure indicate sono anche il frutto del lavoro di ascolto e confronto con parti sociali, aziende del trasporto, enti locali e comitati dei pendolari

per scaricare l'ordinanza http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00037_2020.pdf
dal sito ufficiale della regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5506

30/04/2020 -  La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di Trasporto Pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc).

L’ordinanza ha l’obiettivo di tutelare cittadini e lavoratori nella fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri ed efficienti per tutti. Oltre a stabilire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’ordinanza prevede anche i Comuni programmino gli orari dei servizi urbani in modo da non favorire flussi troppo elevati negli orari di punta e che aziende e amministrazioni applichino il massimo ricorso allo smart working e la rimodulazione degli orari lavorativi, sempre per non favorire la creazione di assembramenti negli orari di entrata e uscita dai luoghi di lavoro. A tale scopo è anche prevista la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, con eccezione per farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.

Inoltre, sempre per garantire il massimo distanziamento sociale e un servizio efficiente, da lunedì 4 maggio saranno potenziati i collegamenti Cotral, Trenitalia e Atac e la chiusura dei servizi sarà posticipata alle 23:30.

Il testo e le misure indicate sono anche il frutto del lavoro di ascolto e confronto con parti sociali, aziende del trasporto, enti locali e comitati dei pendolari.

Di seguito il testo dell’ordinanza, nella parte relativa alle misure da applicare.

1.    L’adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione degli orari dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.

2.    L’adozione da parte delle aziende e delle amministrazioni, anche attraverso la figura del mobility manager, dei seguenti protocolli e regolamentazioni finalizzati al contenimento del contagio mitigando i picchi nell’utilizzo del trasporto pubblico:

a.    articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;

b.    prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi al pubblico ovvero con rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in termini di maggiori flessibilità giornaliera e settimanale, compatibili con l’utilizzabilità del servizio di trasporto pubblico locale o con altre forme di utilizzo di mezzi privati;

c.     massimo ricorso allo smart working, con programmazione settimanali degli eventuali turni di presenza fisica presso le sedi di lavoro in modo che il personale di ciascuna azienda distribuisca le giornate di rientro in modo omogeneo sull’intera settimana, evitando la concentrazione su singole giornate.

 

3.    L’adozione delle seguenti modalità organizzative dell’offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea:

a.  prolungamento orario di servizio alle ore 23:30;

b.  integrazione offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto, con la gradualità necessaria a consentire l’adeguamento del sistema tecnico/manutentivo e l’organizzazione del personale. Tale integrazione deve essere effettuata assicurando particolare attenzione alle fasce pendolari;

c.   garanzia di mezzi di rinforzo sulle principali direttrici, pronti ad essere utilizzati in caso di necessità;

d.  rafforzamento dei sistemi di controllo e vigilanza sui mezzi, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute dei passeggeri;

e.  adeguamento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili.

 

4.    L’adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto pubblico di linea:

a.    utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeggeri, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea;

b.    igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto;

c.     posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri;

d.    tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione;

e.    con riferimento ad autobus e tram, il conducente che rileva il raggiungimento della misura massima consentita ai sensi del richiamato art. 3, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, stabilita nella misura del cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo, non effettua la fermata successiva in assenza di prenotazione della “richiesta di fermata” da parte del passeggero a bordo;

f.      implementazione sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare, conta passeggeri);

g.    al fine di tutelare l’autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri. Ove ciò non sia possibile, va inibito l’uso della porta anteriore. Il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;

h.    installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;

i.      sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. In caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura, l’azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’autista;

j.      evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

k.     divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria.

 

5.    L’adozione delle seguenti misure su stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate:

a.    utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) da parte di passeggeri prima di effettuare l’accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate;

b.    igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei locali, con particolare riguardo alle parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori;

c.     installazione nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli aeroporti e nei porti di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. Tali dispenser vanno altresì installati in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica;

d.    adozione di interventi, ove necessari, per il contingentamento degli accessi alle stazioni, alle banchine portuali, agli aeroporti e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, prevedendo altresì l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;

e.    con particolare riguardo alle stazioni della metropolitana, vanno previsti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi. Vanno altresì predisposti idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;

f.      salita e discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati. Negli autobus e nei tram, ove applicabile, prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta. Utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;

g.    regolamentazione nell’utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento;

h.    consentire e agevolare l’accesso in sicurezza alle persone con diverse abilità, in gravidanza e anziani;

i.      evitare, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

j.      utilizzo modalità di vendita dei titoli di viaggio che consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri e, ove ciò non sia possibile, obbligo da parte dei passeggeri di essere muniti di apposite protezioni individuali. L’acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzate o dematerializzate, possibilmente prevedendo biglietteria elettronica.

 

6.    L’adozione delle seguenti misure con riferimento al trasporto pubblico non di linea:

a.    il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;

b.    sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;

c.     nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine;

d.    è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;

e.    il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuali;

f.      igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi adibiti a trasporto.

 

7.    L’adozione delle seguenti modalità di informazione e comunicazione da parte delle aziende di trasporto:

a.    adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;

b.    indicazioni e opportuna informativa ai passeggeri tramite il proprio personale o mediante display o altra modalità di informazione:

-per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;

- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

- per assicurare una efficace comunicazione in ciascuna stazione o fermata del numero di passeggeri presenti sul mezzo in transito. Tale intervento è necessario per prevenire il rischio di superamento della massima capacità di trasporto del mezzo stabilita con la presente ordinanza.

Con specifico riguardo al settore del trasporto aereo, si rinvia alle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di misure di contenimento, che riguardano il corretto utilizzo delle aerostazioni e degli aeromobili, dirette a gestori, operatori aeroportuali, vettori e passeggeri.

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