venerdì 27 marzo 2020

impianti di depurazione deroga agli obblighi per "tutelare la salute" ai tempi del Covid 19 coronavirus dalla regione lazio

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_rifiuti/tbl_news/RIF_ORD_Z00014_25_03_2020.pdf
ORDINA a seguito delle criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi, anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell’immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all’interno degli atti autorizzativi, prevedendo che:
gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall’art. 183, lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno secondo le seguenti prescrizioni: o Debbano essere garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito; o Che considerata la consistenza fangosa e la naturale decomposizione a cui i rifiuti in questione sono destinati, oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati; o Siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene; o Siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti; o Siano garantite modalità aggiuntive di monitoraggio. I gestori sono obbligati a individuare nel tempo di cui alla presente ordinanza, soluzioni alternative di gestione dei fanghi prodotti

dalla pagina ufficiale della regione Lazio

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Immagine
26/03/2020 - Ordinanza Z00014 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbano codice EER 190805, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di depurazione.”
 

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