martedì 2 ottobre 2018

impianto biogas commissione speciale del 6 agosto 2018 per il trattamento dei rifiuti – stato dei lavori – commissione ambiente

Al Comune di Anzio
CA Al Presidente del Consiglio comunale
CA Alla Commissione Speciale per il trattamento dei rifiuti
CA Alla Commissione Ambiente
CA All’Assessore all’Ambiente

Oggetto: impianto biogas commissione speciale del 6 agosto 2018 per il trattamento dei rifiuti – stato dei lavori – commissione ambiente
1)      Stato dei lavori in corso rispetto alle autorizzazioni;
2)      Adempimenti per fine lavori;
3)      Attività per iniziare la produzione;
4)      Revisione dell’AIA

Buongiorno,
come da accordi durante lo svolgimento della Commissione del 6 agosto 2018, facendo seguito alle note inviate in merito al progetto per i rifiuti Eco Transport srl, che si intendono qui riportate, da valere quale impegno per l’amministrazione comunale e per la programmazione in genere del territorio e della tutela ambientale e sanitaria,
considerato che la regione Lazio ha approvato con Determinazione n. G11588 del 19/09/2018, un avviso pubblico per un'indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36.
Avviso pubblico che conferma l’urgenza di eventuali osservazioni che il comune deve inviare alla regione per evitare progetti di impianti incompatibili,
confermando quanto già espresso nella commissione del 6 agosto si ribadisce:

1)      Stato dei lavori in corso rispetto alle autorizzazioni
Dalla documentazione consultata presente negli uffici urbanistico e ambiente del comune di Anzio non vi è alcun riscontro in merito agli adempimenti e alle prescrizioni contenute nei vari provvedimenti che hanno autorizzato l’impianto a biogas e precisamente:

a)      Determinazione Dirigenziale della regione Lazio n. A04280 del 10/05/2012;
b)      Determinazione dirigenziale della regione Lazio n. B04876 del 31/07/2012;
c)      prescrizioni contenute nel su indicato parere prot. n. 56766/2014 del 31/07/2014di ARPA Lazio;

d)     determinazione della regione Lazio - numero G15616 del 05/11/2014 che prevedeva e imponeva tra l’altro di stabilire che la CO.GE.C. S.r.l.:
1) dovrà comunicare l’inizio dei lavori di realizzazione del progetto definitivo sopra approvato, ed autorizzato, all’Autorità Competente, al Comune di Anzio, unitamente al nominativo del Direttore dei Lavori;
2) di disporre che la COGEC S.r.l., nella fase esecutiva del progetto definitivo dell’impianto proposto, dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nel relativo paragrafo dell’allegato tecnico alla presente A.I.A., fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia edilizia, ambientale, e sanitaria;
3)      di stabilire che, una volta realizzato il progetto in questione, la CO.GE.C. S.r.l. dovrà
trasmettere, presso gli uffici dell’Autorità competente, il certificato di fine lavori e il collaudo tecnico funzionale dello stesso, nel numero di cinque copie, a firma di tecnico abilitato (e non incompatibile).
4)      Successivamente, l’Autorità competente, procederà, ai sensi di quanto previsto dalla L.R.
27/1998 e s.m.i., e dalla D.G.R. 239/2008, alla convocazione del previsto sopralluogo di Legge, cui saranno chiamate a partecipare le seguenti amministrazioni: Provincia di Roma, ARPA Lazio – Sezione provinciale di Roma, e Comune di Anzio.
5)      A seguito degli esiti del suddetto sopralluogo, sarà rilasciata la presa d’atto del collaudo in
questione, che consentirà alla CO.GE.C. S.r.l., dopo la presentazione, e l’accettazione, delle adeguate garanzie finanziarie previste al successivo punto H, di avviare l’esercizio delle attività di gestioni rifiuti autorizzate con la presente A.I.A.;
6)      di disporre che, prima dell’avvio delle attività di gestione rifiuti autorizzate con la presente
A.I.A., la CO.GE.C. S.r.l. dovrà presentare, secondo le modalità descritte nella documentazione approvata con D.G.R. 239/2009, adeguate garanzie finanziarie per un importo calcolato, pari a € 600.000,00; in particolare, la durata delle garanzie finanziarie in questione, deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni; ciò per consentire i necessari controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell’atto di rinnovo. La garanzia finanziaria può essere svincolata in data precedente alla scadenza dell’autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell’esercizio dell’attività;

e) Determinazione della Regione Lazio - numero G13316 del 03/11/2015 La “Anziobiowaste S.r.l.” dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con Determinazione n.
G15616 del 5.11.2014 nonché, qualunque disposizione futura che dovesse subentrare
successivamente all’adozione del presente atto.
La “Anziobiowaste S.r.l.” dovrà presentare apposita apposite garanzie finanziarie a favore di questa
Regione Lazio come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le
modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. L’importo, non potrà essere ridotto a seguito di
eventuale certificazione, vista l’abrogazione dell’art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera
dell’art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito
riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata
dell’autorizzazione maggiorata di due anni;
f)  Determinazione della Regione Lazio- numero G16091 del 16/12/2015 vedere il piano di monitoraggio e controllo nonché i punti:
1.1. di prendere atto delle seguenti attività presenti in impianto:
- Linea produzione di compost di qualità (attività IPPC);
- Produzione biometano (attività non IPPC);
1.2. di sostituire la Tabella 1 - Allegato 1 Punto 3 della Determinazione n. G15616/2014 con la
seguente:
Tipologia di rifiuti Rifiuti non pericolosi
Rifiuti autorizzati in ingresso cfr. Appendice II
Operazioni di gestione autorizzate, ai sensi dell’allegato C, della parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. R13 - R3
Quantitativi massimi autorizzati in ingresso Giornalieri 140 tonnellate/die - Annuali 50.000 t/anno, di cui:
36.000 t/a di FORSU e 14.000 t/a di rifiuti agroindustriali, fanghi di depurazione, rifiuti dei
mercati e ligneocellulosici
Quantità massima consentita in stoccaggio istantaneo 500 tonnellate
1.3. di sostituire l’Appendice II della Determinazione G 15616/2014 “Elenco CER ed
operazioni di gestione autorizzate” con la seguente:
CER Linea compostaggio di qualità
CER Descrizione Operazioni di gestione
020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R3
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R3
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R3
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R3
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R3
030101 scarti di corteccia e sughero R13 R3
190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane R3
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense R3
200125 oli e grassi commestibili R3
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R13 - R3
200201 rifiuti biodegradabili R13 - R3
200302 rifiuti dei mercati R3;

g) determinazione regione Lazio n. G09256 del 04/07/2017 che prescriveva, in seguito a Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 D.Lgs. 152/2006 la variante non sostanziale oggetto di Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale risulta costituita da:
1. eliminazione della linea di termo-essiccazione dei fanghi;
2. rimodulazione di quantitativi totali dei rifiuti gestibili presso l’impianto, a seguito dell’eliminazione della linea di termo-essiccazione dei fanghi, in termini annuali riducendoli da 52.500 t/anno a 50.000 t/anno; su base giornaliera, sull’unica linea che la Società intende realizzare, da 70 t/die a 140 t/die;
3. la riduzione delle operazioni R1, R3, R13, D15, D13 e D9 alle sole operazioni di recupero R3 e R13 e la riduzione dei codici CER da n. 40 (28 termoessiccamento fanghi e 12 compostaggio) a n. 12 relativi al solo compostaggio già autorizzati;
Rilevato nel contempo che i quantitativi giornalieri raddoppiano sull’unica linea rimasta, dovrà
essere garantito che il traffico indotto dall’attività in progetto non risulti in aumento rispetto ai
quantitativi già valutati nella procedura ex art. 20;

Non risulta che qualcuno dell’ufficio tecnico urbanistico del comune di Anzio abbia verificato la rispondenza della progettazione esecutiva con quella architettonico rispetto alle pratiche strutturali e in particolare nessun controllo è avvenuto in merito ad eventuali modifiche dello stesso progetto che potevano portare a varianti o a varianti non sostanziali


2)         Adempimenti per fine lavori;
oltre a quanto previsto dalle varie normative urbanistiche, edilizie, sanitarie, in materia di scarico, emissioni, strutturale, di sicurezza, antincendio, in base alla determinazione della regione Lazio - numero G15616 del 05/11/2014 che prevedeva e imponeva tra l’altro di stabilire che la CO.GE.C. S.r.l.:
1)         di stabilire che, una volta realizzato il progetto in questione, la CO.GE.C. S.r.l. dovrà
trasmettere, presso gli uffici dell’Autorità competente, il certificato di fine lavori e il collaudo tecnico funzionale dello stesso, nel numero di cinque copie, a firma di tecnico abilitato (e non incompatibile).
2)         Successivamente, l’Autorità competente, procederà, ai sensi di quanto previsto dalla L.R.
27/1998 e s.m.i., e dalla D.G.R. 239/2008, alla convocazione del previsto sopralluogo di Legge, cui saranno chiamate a partecipare le seguenti amministrazioni: Provincia di Roma, ARPA Lazio – Sezione provinciale di Roma, e Comune di Anzio.
A questi adempimenti va rispettato, oltre alle garanzie economiche per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto già previste in base alla determinazione della regione Lazio - numero G15616 del 05/11/2014, il punto 3 della Circolare ministeriale dell’Ambiente prot. 4064 del 15/03/2018 “Prestazione delle garanzie finanziarie”. Con riferimento alle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11 lett. g) risulta necessario che la garanzia finanziaria prestata dal richiedente l’autorizzazione sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati. Si ritiene inoltre, opportuno che le Autorità competenti estendano l’obbligo di prestazione di idonee garanzie finanziarie anche agli impianti che operano in procedura semplificata come peraltro è già previsto in molte regioni


3)      Attività per iniziare la produzione
oltre a quanto previsto dalle varie normative urbanistiche, edilizie, sanitarie, in materia di scarico, emissioni, strutturale, di sicurezza, antincendio, con riferimento alla determinazione della regione Lazio - numero G15616 del 05/11/2014 che prevedeva e imponeva tra l’altro di stabilire che la CO.GE.C. S.r.l.:         A seguito degli esiti del suddetto sopralluogo, sarà rilasciata la presa d’atto del collaudo in questione, che consentirà alla CO.GE.C. S.r.l., dopo la presentazione, e l’accettazione, delle adeguate garanzie finanziarie previste al successivo punto H, di avviare l’esercizio delle attività di gestioni rifiuti autorizzate con la presente A.I.A..
Inoltre va verificata la rispondenza dell’impianto e dell’organizzazione alla Circolare ministeriale dell’Ambiente prot. 4064 del 15/03/2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, in particolare i punti che si intendono qui richiamati:
4. La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti
5. Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi
5.2 Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di
Rifiuti
5.3 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale
6. Modalità di gestione
6.1 Modalità e accorgimenti operativi e gestionali
6.2 Gestione delle emergenze
7. Controlli.

4)         Revisione dell’AIA
con riferimento alla determinazione della regione Lazio - numero G15616 del 05/11/2014 che prevedeva: di stabilire che il riesame, con valenza di rinnovo, della presente A.I.A., sarà disposto, ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 3, lettere a) e b), del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. :
1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
2. quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio della presente A.I.A. o dall'ultimo riesame
effettuato sull'intera installazione;
J. di stabilire che, ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., la presente
A.I.A. potrà essere sottoposta a riesame dall'Autorità competente, anche su proposta delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
1. a giudizio dell'Autorità competente, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare, quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
3. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
4. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo
senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente
la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili;


Conclusioni:
Il comune di Anzio dovrà effettuare con i suoi uffici le verifiche sopra elencate di competenza.
Dovrà inoltre chiedere agli altri Enti sopra citati la verifica di adempimenti e prescrizioni per le quali non è arrivata alcuna comunicazione e non può certo esser sufficiente l’autocertificazione da parte della Ditta.
Allo stesso modo il comune dovrà verificare che eventuali adempimenti siano stati effettivamente compiuti anche verso altri Enti.
Inoltre il comune di Anzio dovrà verificare gli adempimenti in fase di fine lavori, come sopra elencato, nonché di inizio produzione.
I mancati adempimenti e/o controlli, oltre a comportare inadempienze o mancata vigilanza in sede amministrativa, possono portare alla richiesta di risarcimento danni oltre che avere implicazioni penali oltre che a danno erariale.

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