domenica 24 giugno 2018

obbligo per gli stabilimenti balneari del Lazio della dotazione dei servizi e accessibilità per i diversamente abili: Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19 BUR 16 Agosto 2016 n. 65 Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

Art. 4
(Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari)
1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
b) cabine e/o spogliatoi, posizionate in modo da limitare al minimo l’impedimento della libera visuale del mare;
c) punto di ristoro;
d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili, numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;
e) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;
f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
g) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, ad esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
j) servizio di accoglienza;
k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
o) aree e servizi internet e wi-fi;
p) esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all’interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.
2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:
a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;
b) pontili galleggianti, boe, gavitelli e/o specchi acquei, comunque denominati;
c) rimessaggio e noleggio di imbarcazioni, natanti in genere e attrezzature da mare regolarmente assentite in concessione;
d) spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;
e) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago.
f) servizi per la cura della persona ed il benessere fisico, spa, wellness;
g) spazi destinati ad aree verdi;
h) servizi di animazione ed intrattenimento;
i) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse;
j) baby parking, baby-sitting e nursery;
k) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
3. Al fine di raggiungere la quota prevista all’articolo 2 comma 1 e garantire la libera visuale del mare ai sensi dell’articolo 12, i comuni possono stipulare, con i concessionari degli stabilimenti balneari, accordi con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere nelle tipologie di cui agli articoli 5 e 6.
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4. Gli accordi di cui al comma 3, possono essere attuati anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria, ovvero demolizioni e ricostruzioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
(immagine sedia job tratta da http://www.neacare.it/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/j/o/job_3-4.jpg)

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