giovedì 22 febbraio 2018

a Latina Scalo quali misure tecniche complementari sono state adottate per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente?

Art. 22. Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione
 2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti di pianifi cazione dell’assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di:
) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente

Direttiva Seveso III DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 , n. 105 . Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

http://www.ambientesc.it/wp-content/uploads/2015/07/D.-Lgs-105-del-26.06.2015.pdf
Art. 22. Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione 
 Art. 22. Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione 1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianifi cazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifi che degli stabilimenti di cui all’articolo 18, comma 1; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso 
privato, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti di pianifi cazione dell’assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di: a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifi ci e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto; b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti; c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente. 3. Per le fi nalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, della salute, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché d’intesa con la Conferenza Unifi cata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianifi cazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonché stabiliti i requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette linee guida, oltre a quanto previsto al comma 2, individuano: a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante; b) i criteri per l’eventuale adozione da parte delle regioni, nell’ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell’ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno; c) i criteri per la semplifi cazione e l’unifi cazione dei procedimenti di pianifi cazione territoriale ed urbanistica, ai fi ni del controllo dell’urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante. 4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 138 del 16 giugno 2001. 5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianifi cazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati. 6. Gli enti territoriali di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano, nell’ambito dei propri strumenti di pianifi cazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute nell’elaborato tecnico di cui al comma 7. 7. Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifi ca regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fi ne, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo al controllo dell’urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifi chino l’area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni. Le informazioni contenute nell’elaborato tecnico sono trasmesse alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fi ne di adeguare gli strumenti di pianifi cazione urbanistica e territoriale di competenza. 8. Per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo le autorità competenti in materia di pianifi cazione territoriale e urbanistica, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c) , gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell’articolo 27 e le valutazioni del CTR. A tal fi ne il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni suffi cienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fi ni della pianifi cazione territoriale. 9. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianifi cazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 21. A tal fi ne, le autorità competenti in materia di pianifi cazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto. 10. Qualora non sia stato adottato l’elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come defi niti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel decreto di cui al comma 3. 11. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un’area soggetta ad effetto domino di cui all’articolo 19, gli strumenti di pianifi cazione territoriale e urbanistica tengono conto, ove disponibili, delle risultanze della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell’area. 

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