domenica 24 dicembre 2017

siamo sicuri che il presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere, se non si dimette il Governo ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione? il governo si è dimesso? quando?

http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/dspro070.html
Art. 70
(Potere del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera)

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell’articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica.

Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l’anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all’elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l’elezione del Presidente della Repubblica.
http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/dspro074.html
Art. 74
(Costituzione e dimissioni del Governo)

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma.

Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

a) elezione della Camera dei deputati;

b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;

c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.

Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.

Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

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