domenica 26 febbraio 2017

energie rinnovabili, la normativa nazionale e regionale del Lazio

Energie rinnovabili

La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 5 marzo 2011, n. 28.
Con legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 la Regione Lazio ha delegato alle amministrazioni provinciali il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003.
Con delibera di Giunta Regionale 18 luglio 2008 n.517 pubblicata sul Bur del 7/10/2008 n.37, sono state approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Tali linee guida forniscono uno strumento che ne assicura un'uniformità di applicazione dei procedimenti sul territorio regionale. Nel corso del procedimento in argomento la Regione esprime il parere vincolante di competenza.

Riguardo alle fonti rinnovabili si ritiene che la specifica area tematica caratterizzi le seguenti risorse naturali:
NORMATIVA

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