venerdì 1 luglio 2016

Pontinia Mazzocchio il TAR di Latina decreta la fine del progetto dell'inquinante con emissioni cancerogene della Pontinia Rinnovabili da 20 MW centrale a biomasse

N. 00443/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2013, proposto da: 
Comune di Pontinia, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Falcone, Carlo Bassoli, con domicilio eletto presso Carlo Avv. Bassoli in Latina, Via Priverno N. 18;
 
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12; Provincia di Latina, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Vani, Giulio Tatarelli, con domicilio eletto presso Carla Avv. Vani in Latina, c/o Prov. Latina Via Costa N.1; Regione Lazio, Asl Latina; 
nei confronti di
Pontinia Rinnovabili Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Verzelli, Filippo Boccioletti, Luca Maria Pietrosanti, con domicilio eletto presso Luca Maria Avv. Pietrosanti in Latina, piazza Mercato,11; 
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. DICA 0014495 P-4.8.2.8 del 10 luglio 2013 di condivisione delle motivazioni espresse da Regione Lazio, Asl di Latina e Provincia di Latina su istanza di autorizzazione integrata ambientale per realizzazione centrale a biomasse, della potenza di 20 Mwe, nel Comune di Pontinia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Provincia di Latina e di Pontinia Rinnovabili Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso il Comune di Pontinia ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Presidenza del Consigliodei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 5 luglio 2013 avente ad oggetto “Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale -Centrale a biomasse di Pontinia loc. Mazzocchio, nel Comune di Pontinia - Proponente Società Pontinia Rinnovabili a r. i.” - art. 14 quater Legge 7 agosto 1990, n. 241.
In detto atto si legge, tra l’altro, di ….“condividere facendole proprie le motivazioni espresse dalla Regione Lazio, dalla ASL Latina e dalla Provincia di Latina, relativamente all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale Centrale a biomasse …. nel Comune di Pontinia, la cui realizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Latina e dalla ASL Latina”.
A sostegno del ricorso sono dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.
Si è altresì costituita in giudizio la Provincia di Latina.
Nell’imminenza dell’udienza di discussione la Provincia di Latina ha depositato memoria con cui ha rimarcato il proprio rifiuto al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione della rete elettrica (cfr. nota 17.9.2015, n.50091 in atti), tenuto conto sia dell’omessa integrazione della documentazione tecnica da parte della società deducente, sia del mancato versamento degli oneri istruttori.
In considerazione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Nessun commento:

Posta un commento