mercoledì 6 maggio 2015

ARRIVANO GLI ECO-REATI: IL “DISASTRO ABUSIVO” E ALTRA CREATIVITÀ ITALICA IL DDL, ATTESO DA ANNI, SARÀ LEGGE ENTRO MAGGIO TRA LUCI E MOLTE OMBRE. SI PUNISCE CHI CAUSA UN DANNO “ABUSIVAMENTE ”

 (CIOÈ SENZA
AUTORIZZAZIONE): COSÌ IL PROCESSO ILVA NON SAREBBE MAI PARTITO
IL MINISTRO FELICE
È un evento storico, un atto di civiltà: ce lo chiedono
le vittime e l’opinione pubblica. Il governo non verrà
meno all’impegno: il sì definitivo entro maggio
IL VERDE SCONTENTO
Devo dire quel che penso anche in dissenso da altri
ambientalisti: si introduce una norma gravissima,
che renderà impossibile l’azione della magistratura
di Marco Palombi
Se ne parlava da una ventina
d’anni ed entro maggio il ddl
che introduce nel codice penale
i delitti contro l’ambien -
te” dovrebbe diventare legge dello Stato
dopo un iter parlamentare iniziato a
febbraio 2014. Lo ha garantito ieri,
nell’aula della Camera, il ministro
Gian Luca Galletti, proprio mentre costringeva
la sua maggioranza - prima
del voto finale - a dire sì a un emendamento
richiesto dai petrolieri per togliere
dal testo il divieto di utilizzare la
tecnica airgun per trovare petrolio in
mare: la modifica – l’unica concessa
all’aula – costringe il ddl a un ulteriore
passaggio in Senato, dove dovrebbe
passare con la fiducia proprio per evitare
scherzi sull’airgun (il divieto era
stato introdotto a palazzo Madama a
inizio marzo). Insomma, la legge che
dovrebbe rendere più facile fare giustizia
in casi come Taranto (Ilva) o Casale
Monferrato (Eternit) è quasi fatta, eppure
a leggere il testo - molto atteso e
sponsorizzato anche da associazioni
ambientaliste come Wwf, Legambiente
o Greenpeace – i punti bui sono parecchi.
È tanto vero che non solo pezzi
di ambientalismo, ma pure magistrati
che si occupano del tema la giudicano
assai negativamente: il punto più controverso
è la formulazione del delitto di
disastro ambientale”, scritto in modo
da essere difficilmente applicabile alle
grandi aziende, che sono però le principali
responsabili dei disastri. Cosa contiene la legge,
cosa avrebbe dovuto contenere
La prima legge penale specifica in materia
ambientale in Italia risale al 2001:
quella contro il traffico illecito di rifiuti
che faceva parte di un pacchetto anticamorra.
Negli anni successivi i tentativi
di introdurre gli ecoreati nel codice
penale si sono sempre scontrati col
muro delle lobby in Parlamento e questo
nonostante dal 2008 esista una direttiva
Ue che obbliga gli stati membri
a dotarsi di norme per contrastare la
criminalità ambientale. La mancanza
di una legislazione penale adeguata - il
Testo unico ambientale è un’altra cosa
- è uno dei motivi per cui l’Italia è da
sempre il paese più sanzionato dalle
autorità europee in materia ambientale,
cosa che - al di là dell’onore - ci costa
parecchi euro l’anno. Ora il ddl ecoreati
in via di approvazione dovrebbe sanare
la lacuna. Il condizionale è d’ob -
bligo. Questo testo incarna i vizi eterni
del legislatore italiano: ridondanza,
confusione, pessima scrittura, dolosa o
colposa che sia.
Prendiamo come metro di paragone la
direttiva europea del 2008. Un testo
comprensibile a chiunque che individua
nove tipologie di “danni” all’am -
biente causati da specifiche attività “il -
lecite e poste in essere intenzionalmente
o quanto meno per grave negligenza”.
Come si sa, infatti, senza dolo non
esiste reato. Ecco i nove illeciti europei:
scarico di sostanze nocive; raccolta e
gestione dei rifiuti; traffico di rifiuti;
l’esercizio di impianti pericolosi; attività
legate ai materiali radioattivi; l’uc -
cisione o la distruzione di specie animali
e vegetali protette; il commercio
di animali e piante protette (o di prodotti
derivati); il deterioramento di habitat
protetti come i parchi naturali; la
produzione e il commercio di sostanze
che riducono lo strato di ozono. Tutto
chiaro: al legislatore bastava usare questa
traccia e collegare ai vari comportamenti
sanzioni “efficaci, proporzionali
e dissuasive” come chiedeva la Ue.
Vediamo invece cosa prevede la (quasi)
legge italiana. Introduce quattro
nuovi reati: inquinamento ambientale;
disastro ambientale; traffico e abbandono
di materiale radioattivo; impedimento
al controllo. Poi c’è il raddoppio
dei termini della prescrizione, nuove
norme su confisca dei beni e pene accessorie,
il ravvedimento operoso
(sconti per chi ripara i danni), sanzioni
anche per le persone giuridiche (imprese)
responsabili del danno.
L’astrattismo del legislatore
e il codice “a tarallucci e vino”
Partiamo dal reato di inquinamento
ambientale: è punibile col carcere da
due a sei anni “chiunque abusivamente
cagiona una compromissione o un deterioramento
significativi e misurabili”
dell’ambiente. Il pm Maurizio Santoloci,
già nella prima formulazionedel ddl, scrisse su dirittoambiente. net che
il ricorso a definizioni come “rilevan -
te” (o le attuali “significativo” e “mi -
surabile”) è davvero una brutta idea:
Tutti principi e concetti sempre
astratti, che si prestano a prevedibili
battaglie giudiziarie infinite”, “alle più
disparate interpretazioni”, creando i
soliti cumuli di “giurisprudenza controversa”
con “effetto deterrente e repressivo
irrilevante”. La situazione
peggiora se si passa al “disastro ambientale”,
punito con la galera da 5 a 15
anni per chiunque “lo cagiona abusivamente”.
La definizione di cosa sia è -
nota sempre Santoloci - al solito vaghissima:
L’alterazione irreversibile
dell’equilibrio dell’ecosistema” o un
danno “la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa” o “l’offesa della
pubblica incolumità” per “l’estensione
della compromissione o per il numero
delle persone esposte”. Bizzarra anche
la seconda parte del ddl, “una rivoluzione
totale (negativa) in tutto il settore
degli illeciti penali vigenti”, scrive il
magistrato. In sostanza si crea una corsia
parallela all’acqua di rose per “i reati
contravvenzionali” – che, in materia
ambientale, sono quasi tutti, compresa
la realizzazione di una discarica abusiva
– “che non hanno cagionato danno
o pericolo concreto e attuale” (ma il
danno all’ambiente si realizza nel tempo).
Qui c’è la chicca: per “eliminare la
contravvenzione” per questi reati e
uscirne immacolati basterà rispettare
le prescrizioni della polizia giudiziaria.
Sarà la pattuglia della Forestale o dei
Carabinieri - e non il tecnico nominato
da un magistrato - a dare al responsabile
le “specifiche tecniche” e i “tempi
massimi” per bonificare: “Il reato ambientale
finisce a tarallucci e vino”.
In Italia non ci facciamo mancare
niente: ora c’è il disastro abusivo”
La cosa più spiacevole della prossima
legge sui reati ambientali è un avverbio:
abusivamente”. È una novità introdotta
in Senato nel precedente passaggio
e Gianfranco Amendola, procuratoredi Civitavecchia e uno dei padri
dell’ambientalismo italiano (il suo In
nome del popolo inquinato, i cui diritti appartengono
a Legambiente, ne è una
sorta di manifesto), la giudica all’in -
grosso la fine della legislazione ambientale:
Noi italiani non ci facciamo
mancare mai niente e adesso abbiamo
inventato il disastro abusivo”. Qual è il
problema? Semplice, “abusivamente”
nella legislazione italiana vuol dire una
sola cosa: privo di autorizzazione. Per i
sostenitori della legge “abusivamente”
equivale a “illecitamente”, ma non è
così: a parte che non si capisce perché
non scrivere “illecitamente” (la formulazione
della direttiva Ue) e finirla lì,
ma il procuratore Amendola ha provveduto
a collezionare un bell’elenco di
sentenze della Cassazione che convalidano
la sua tesi. In sostanza, per i nuovi
delitti di inquinamento e disastro
ambientale sarà perseguibile solo chi
non è in possesso di un’autorizzazione.
Il problema è che le grandi attività industriali
che hanno distrutto Taranto,
Priolo, i laghi di Mantova, Brescia etc.
erano tutte dotate della loro bella autorizzazione,
spesso di un’Aia, l’Auto -
rizzazione integrata ambientale, come
l’Ilva: niente disastro ambientale, dunque.
Il che è peraltro reso evidente dalla
premessa con cui si introduce il nuovo
reato: “Fuori dai casi previsti dall’ar -
ticolo 434”, che sarebbe poi il “disastro
innominato” (per cui si procede a Taranto)
e che continua a essere perseguito
anche se cagionato “abusiva -
mente”.
Non è un caso che l’avverbio della discordia,
a quanto risulta al Fatto Quotidiano,
preoccupa (eufemizzando) anche
parecchi magistrati impegnati nnelle
varie procure della penisola in importanti
processi su disastri ambientali,
bonifiche mai fatte e tutto quel complesso
di situazioni plasticamente rappresentato
dalla sessantina di “siti contaminati”
italiani tra quelli di “interes -
se nazionale” (Sin) e quelli di competenza
delle regioni. Curiosamente anche
Confindustria, nella sua audizione
in Senato, sembra interpretare il termine
abusivamente” esattamente come
il procuratore Amendola. Un’espres -
sione, dice l’associazione degli industriali,
troppo ampia” perché comprende
anche eventuali annullamenti
delle autorizzazioni in corso d’opera.
L’ambientalismo spaccato
e la retorica del ministro
A viale dell’Astronomia si faranno comunque
una ragione di eventuali perplessità,
visto che hanno ottenuto la
cancellazione del divieto sull’airgun . Il
ministro Galletti, ad ogni buon conto,
già suona la grancassa: “Questa legge è
un evento storico: ce la chiedono le vittime,
le associazioni ambientaliste e soprattutto
la gente. È un atto di grande
civiltà. Il governo non verrà meno
all’impegno e quindi il ddl sarà approvato
entro maggio”. Mentre festeggiano
il governo, i partiti e i vertici di quasi
tutte le associazione ambientaliste, va
registrata la posizione di Angelo Bonelli,
portavoce dei Verdi: “La mia storia
mi impone di dire quello che penso
anche in dissenso da altri ambientalisti
con cui negli anni ho condiviso molte
battaglie. Con la legge sugli ecoreativiene introdotta una norma gravissima
che renderà impossibile l’azione della
magistratura: con questa norma l’in -
chiesta e il processo sull’Ilva non ci sarebbe
mai stato”. Di più: “Molti reati
ambientali, anche alcuni di quelli contenuti
in questo ddl, sono già stati depenalizzati
grazie al decreto legislativo

sulla cosiddetta tenuità del fatto”. il fatto quotidiano 6 maggio 2015

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