mercoledì 18 febbraio 2015

Latina commissione urbanistica regolamento comunale impianti energetici


La gestione, la tutela, la programmazione, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio spettano all’amministrazione comunale e il sindaco è anche il massimo responsabile della salute pubblica.
Il comune di Latina, per la presenza di impianti soggetti a rischio di incidente rilevante direttiva Seveso, per le esigenze di tutela della pubblica utilità e di protezione civile deve approvare la relativa variante urbanistica.
La presenza di numerose industrie insalubri nel comune denota la necessità di intervenire con strumenti che ne limitino il danno ambientale, economico, turistico, commerciale e di posti di lavoro.
Attraverso impianti e progetti “bio” e “green” si stanno diffondendo impianti incompatibili, cancerogeni e inquinanti che spesso nascondono anche lo smaltimento illecito di rifiuti speciali e pericolosi come dimostrano numerose inchieste della magistratura per impianti di compostaggio, biomasse e biogas con l’avvenimento di numerosi incidenti e danni, con pericolo di incidente rilevante.
La deregolamentazione favorita dalle norme della Regione Lazio, la più permissiva in materia, insieme alla scarsa conoscenza degli amministratori e degli uffici pubblici sta devastando e consumando il territorio come già è avvenuto per i bruttissimi campi fotovoltaici.
La mancanza di collegamento e attinenza di questi impianti di produzione energetica con le attività agricole, oltre a depauperare la produzione e la qualità agricola, hanno prodotto la follia di togliere i campi di qualità e pregio per produrre energia che non serve ad aziende agricole ma solo alla speculazione di imprese che vengono costituite allo scopo spesso vendute dopo l’approvazione dei progetti.
La modifica continua delle norme in materia, sempre più favorevoli per la speculazione, tenta di togliere tutti gli strumenti di controllo, senza considerare che il taglio di fondi pubblici toglie risorse importanti agli organi di controllo.
Tale speculazione, proprio per la mancanza di controllo, rischia di non assoggettare il reddito prodotto alla tassazione locale, con grave perdita per l’erario comunale.
Inoltre proprio la proliferazione di impianti non proporzionati con le aziende agricole, di fatto li trasformano in impianti industriali con il conseguente carico urbanistico (automezzi pesanti che trasportano biomasse anche da rifiuti), oltre che inquinamento ambientale degli stessi mezzi pesanti (senza contare le emissioni).
La normativa impone da un lato il pagamento della tassa di esame del progetto inquinante e industriale (che ad oggi non viene garantito dal regolamento comunale con perdita grave di risorse erariali), dall’altro il contributo degli oneri di concessione per l’uso e il consumo di strade, impianti e reti pubbliche con danno per le casse pubbliche e il mancato introito degli oneri di urbanizzazione.
Proprio le diverse procedure e il controllo insufficiente consentono la realizzazione di impianti inquinanti che non vengono segnalati agli enti preposti a fare esami e analisi.
Il caso eclatante della centrale a biogas “modello” di Borgo Bainsizza che secondo i dati di ArpaLazio non sono mai stati conformi ai limiti delle emissioni in atmosfera e negli scarichi fognari evidenzia il grosso pericolo di questi impianti che sembra abbiano iniziato la produzione senza alcuni documenti essenziali oppure con documenti e procedure incompleti.
Infatti, senza le garanzie di legge, si rischia che ancora una volta siano gli enti locali (quindi i cittadini) a dover pagare le opere di rimessa in pristino, di bonifica ed eventualmente anche dei danni per la perdita di valore degli immobili circostanti.
Addirittura, secondo la nota di cui al prot. 22543 del 17 feb 2015, sembra che, secondo l’Avvocatura del comune di Latina, abbiano perso efficacia le norme di tutela previste dalle deliberazioni 169/2012 e 81/2013.

Quindi allo scopo della tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell’incolumità, nell’interesse della finanza pubblica , si propone di inserire nel regolamento in corso di esame della Commissione Urbanistica per gli impianti di produzione energetica:
  1. di favorire gli impianti fotovoltaici sul tetto delle coperture dei fabbricati esistenti e delle serre agricole, per la produzione di energia solare e di acqua calda per i vari usi igienici, riscaldamento;
  2. di favorire piccoli impianti con micro pali eolici in zona agricola;
  3. di privilegiare impianti pubblici di alimentazione energetica (illuminazione pubblica, alimentazione di impianti pubblici) con energia fotovoltaica anche con la realizzazione di pensiline e parcheggi coperti;
  4. di promuovere la sostituzione degli impianti di produzione di acqua calda negli edifici pubblici con il solare termico;
  5. di favorire la sostituzione degli impianti energetici e di riscaldamenti negli uffici pubblici prodotti da energia fotovoltaica;
  6. di sostituire gli impianti di produzione energetica esistenti con impianti a minore impatto a parità di energia prodotta (come è noto gli impianti a biomasse e a biogas hanno emissioni addirittura peggiore dei tanto vituperati impianti a carbone);
  7. di vietare lo spandimento di digestato in zona agricola e sui suoli fino all’emanazione dei relativi decreti, approvazione di legge regionale e di regolamento comunale in materia in modo da evitare l’inquinamento e l’impoverimento dei suoli stessi;
  8. di assoggettare la realizzazione di impianti di produzione di energia in zona agricola alle capacità e alle dimensioni aziendali, con la potenza massima di 300 kw elettrici, con i seguenti vincoli: impianti fotovoltaici e/o solare termico per la misura minima del 20% della copertura dei vari fabbricati; copertura minima del 10% delle serre esistenti. In aggiunta a quanto sopra è consentita la produzione massima di energia pari al 110% della superficie attualmente impegnata (esempio se c’è un contratto per la fornitura energetica di 20 kw si può arrivare massimo alla produzione di 22 kw) detratta la produzione di energia fotovoltaica. Inoltre le biomasse devono provenire almeno per il 60% (in termini di peso, di capacità calorifica e di valore economico) dall’azienda;
  9. sono ammessi consorzi di aziende a condizione che tutta la produzione di biomasse (100%) provenga dalle aziende del consorzio, che la distanza massima non superi i 5 km stradali di percorso delle biomasse con il vincolo di tutti i terreni all’impianto di produzione di energia.
  10. I progetti degli impianti a combustione, a biomassa, a biogas dovranno avere il piano di smaltimento, bonifica garantiti da polizza fideiussoria rilasciata secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia;
  11. Gli impianti a combustione, a biomasse a biogas per la produzione energetica dovranno essere tra loro lontani almeno 500 m e dovranno avere una fascia di rispetto verso tutti i confini alberati della profondità di almeno 100 m su tutti i lati;
  12. Gli impianti a combustione, a biogas, a biomasse per la produzione di energia dovranno avere il monitoraggio in continuo delle emissioni con il punto di controllo e prelievo delle emissioni avente accesso stabile a mezzo di scala, impianto di sollevamento;
  13. Gli impianti a biogas e a biomassa dovranno essere ubicati ad almeno 5 km da produzioni agricole di qualità, da scuole, ospedali, cliniche;
  14. Gli impianti a biogas e a biomassa dovranno distare almeno 2 km da altri impianti insalubri e/o a rischio di incidente rilevante (salvo maggiori distanze determinate in sede di valutazione del rischio);
  15. I progetti degli impianti a biogas e a biomassa dovranno comprendere anche il piano di emergenza interno ed esterno, le informazioni sui rischi per le popolazioni limitrofe, con impianti automatici di allarme;
  16. I progetti già presentati a qualsiasi titolo, per la produzione di energia elettrica superiore a 50 kw, dovranno essere aggiornati con la VIA, con il PUA che dovranno essere approvati in consiglio comunale.
  17. Tutti i progetti di produzione a biogas e biomassa sono ammissibili mediante informazione ai proprietari degli immobili nel raggio di almeno 2 km dai confini dell’azienda proponente per valutare la presenza di patologie, di piantagioni e produzioni di pregio che potrebbero essere danneggiati dalle emissioni di biogas e biomassa e in tal caso il progetto non è ammissibile.

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