domenica 18 gennaio 2015

GSE REGOLAZIONE REGIONALE DELLA GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/GSE_Documenti/Studi/Regolazione%20regionale%20FER%20set.2013.pdf
2 Impianti a biomasse
2.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti a biomasse e
biogas
In base al D.Lgs. n.387/2003, è necessaria l’Autorizzazione Unica per gli impianti a biomasse per la
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 200 kW, mentre per gli impianti alimentati
da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, la soglia è di 250 kW. Al di
sotto di tali soglie il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), a meno che gli impianti non ricadano nelle fattispecie di
quelli realizzati in edifici esistenti o operanti in cogenerazione, per i quali valgono altri riferimenti
normativi.
Gli impianti alimentati a biomasse o biogas realizzati in edifici esistenti sono soggetti al regime
della Comunicazione, se compatibili con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non
alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, non
implichino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio
(DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3). Con riguardo agli impianti di cogenerazione, il comma 20
dell’articolo 27 della L. n.99/2009 e s.m.i. prevede il regime della Comunicazione per quelli con
potenza fino a 50 kWe (micro cogenerazione) e il regime dalla PAS per impianti operanti in
assetto cogenerativo fino a 1000 kWe o 3000 kWt (piccola cogenerazione).
Tabella 21. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti alimentati da biomasse e
biogas.
Comunicazione PAS Autorizzazione Unica
Impianti in regime di Scambio sul Posto
realizzati in edifici esistenti50
Impianti di cogenerazione < 50 kW
- Impianti a biomasse < 200 kW
- Impianti a biogas < 250 kW
- Impianti di cogenerazione 50 kWe -1 MWe
(o 3000 kWt)
- Impianti a biomasse > 200 kW
- Impianti a biogas > 250 kW
- Impianti di cogenerazione > 1 MWe
(o 3000 kWt)
Sotto il profilo della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale, gli impianti di
generazione elettrica alimentati a biomasse o biogas ricadono:
- tra quelli per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale (punto a,
industria energetica ed estrattiva dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i) in quanto “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva
superiore a 50 MW”;
- tra quelli per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale come (punto a)
dell’ allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i) come “impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”.
Solo nel Lazio e in Toscana non è stato compiuto nessun tipo di intervento specifico di
regolazione per questa tipologia di impianti. Nel caso delle biomasse, è abbastanza significativo il
ruolo delle Province, che in sei Regioni hanno avuto la delega per la competenza esclusiva nel
procedimento per l’Autorizzazione Unica. Per le biomasse e biogas sono sette le Regioni che
hanno fatto ricorso all’ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i
regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di
competenza dei comuni. Nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti a biomasse e
biogas, in tre Regioni le Province hanno la competenza esclusiva per tale tipo di procedimento,
mentre nelle Marche e in Toscana la competenza per la VIA è ripartita tra Regione e Province.
Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso delle biomasse, sono
stati effettuati in 7 Regioni, e si tratta di interventi restrittivi di riduzione delle soglie oltre le quali
diventa necessaria la verifica di assoggettabilità o la VIA.
L’individuazione delle zone non idonee per gli impianti a biomasse e/o biogas è stata effettuata in
sette Regioni. Infine sono presenti in quasi tutte le Regioni interventi di regolazione di varia
natura per la realizzazione di impianti a biomasse, che non ricadono negli ambiti specifici dei
regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali, o delle zone non idonee già richiamati.2.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti
a biomasse e biogas
Per gli impianti a biomasse e biogas si registrano 8 casi di Regioni che sono intervenute per
disciplinare il regime dell’Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali
(vedi Tabella 24).
Come risultato degli interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti a
biomasse soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), il Lazio e la Basilicata
sono le uniche Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l’applicazione della PAS fino a
1 MW, che l’applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall’articolo 6 del
D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. Soglie e tipologie
di impianti soggetti
a Comunicazione
Lazio LR n.16 16/12/2011
(art. 3, c.1 e c.4) Provincia > 1 MW 50 kW - 1MW 0-50 kW
0-200 kW (*)

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