sabato 3 gennaio 2015

caos rifiuti regione Lazio Rida Ambiente di Aprilia, tariffe da aumentare L’accoglimento in parte del ricorso sottolinea l’esclusione dal computo di alcuni costi

La Regione «bacchettata» dai magistrati del Tar Lazio per i ritardi e le mancate istruttorie
DOPO ANNI
DI LASSISMO
ANCHE IL NUOVO
CALCOLO
EFFETTUATO
RIPORTA ERRORI,
NATURALMENTE
AL RIBASSO
NELLA SENTENZA
SI PREVEDE ANCHE
LA POSSIBILITA’
DI UNA AZIONE
RISARCITORIA
Le tariffe da applicare per il
conferimento dei rifiuti
presso lo stabilimento di
trattamento della Rida Ambiente,
così come pensate dalla Regione
Lazio dovranno essere riviste, al
rialzo, in favore dell’azienda che
da anni viene pagata meno di quello
che dovrebbe. Lo ha messo nero
su bianco il giudice Rita Trivarico,
estensore della sentenza con cui la
Sezione Prima Ter del Tar Lazio di
Roma ha in parte accolto il ricorso
dell’azienda proprio contro gli atti
della Regione in materia di tariffe.
L’Amministrazione - si legge nella
sentenza - avrebbe escluso dal
computo dei costi documentati sostenuti
da R.I.D.A. Ambiente gli
oneri concernenti le c.d. «perdite
di processo», in tal modo violando
l’obbligo di garantire la copertura
integrale dei costi. Nel fare ciò, la
Regione ha ritenuto che il costo
fosse già stato riconosciuto nella
voce dei «costi per materie prime,
costi per servizi, godimento beni di
terzi e personale», mentre, al contrario,
nella propria istanza la Società
ricorrente avrebbe indicato
chiaramente lo scomputo dei costi
di gestione del depuratore dalla
voce relativa ai costi operativi generali.
Conseguentemente la Commissione
potrebbe non essersi avveduta
dello scomputo dei costi di
depurazione dalla voce generale,
nel qual caso il provvedimento
sarebbe viziato da difetto di istruttoria
e da un manifesto travisamento
dei fatti, tanto più grave se si
considera che l’Amministrazione
aveva chiesto chiarimenti sul punto,
forniti dall’odierna ricorrente,
oppure non avrebbe riconosciuto
tali costi in quanto le attività di
depurazione erano svolte all’inter -
no dell'impianto di R.I.D.A. stessa,
il che comunque sarebbe inconciliabile
con il principio del pieno
recupero dei costi che caratterizza
dette tariffe». Per l’azienda la Regione
sarebbe tra l’altro «colpevole
» di non aver effettuato tutta una
serie di istruttorie per accertare
quali fossero effettivamente i costi
sostenuti dalla Rida per il conferimento
in discarica del residuo dei
rifiuti. Costi che devono necessariamente
essere inseriti nelle tariffe

applicate ai comuni e alle società
provate che conferiscono a Rida.
Sulla vicenda, e sul piano penale,
si è aperta una importante inchiesta
da parte della Procura del Capoluogo
che ipotizza l’esistenza di un
disegno per favorire Manlio Cerroni
e Bruno Landi, due «signori dei
rifiuti» della Capitale. Su questo
piano l’inchiesta procede per proprio
conto, ma è in questa ottica
che si potrebbe anche ipotizzare il
motivo per cui in Regione dal 2009
non si sia fatto quasi nulla per un
adeguamento delle tariffe. Solo a
novembre è stato deciso un aumento
della tariffa provvisoria, ma anche
in questo caso resterebbero
fuori dal computo alcuni costi. C’è
poi, sottolinea il ricorso, la questione
dei «benefit ambientali» anch’essi
esclusi dalla tariffa così
come quanto speso dall’azienda
alle ditte che poi materialmente
trasferiscono la parte eccedente il
trattamento, in discarica. Censurata
da Rida anche la mancata imputazione
degli oneri concernenti le
c.d. «perdite di processo», per effetto
della quale sarebbe stato violato
l’obbligo di garantire la copertura
integrale dei costi. La Regione
- si legge nella sentenza - ha ritenuto
che il costo fosse già stato riconosciuto
nella voce dei «costi per
materie prime, costi per servizi,
godimento beni di terzi e personale
», dal momento che le attività di
depurazione erano svolte all’inter -
no dell’impianto di R.I.D.A. stessa.
Il giudice anche su questa censura
scrive: «Pur essendo i percolati
trattati all’interno del
medesimo impianto, ciò non comporta
che tale attività non debba
considerata ai fini della quantificazione
dei costi che concorrono alla
determinazione della tariffa, atteso
che la situazione determinatasi è
quella in cui, anziché essere corrisposto
un prezzo ad un soggetto
esterno, tale costo è sopportato
direttamente dalla stessa Società».
L’accoglimento in parte del ricorso
della Rida e quindi l’obbligo per
la Regione in fase di nuovo calcolo
delle tariffe con le voci di costi
esclusi fino ad oggi, porta però
anche una ulteriore conseguenza:
il provvedimento della Regione
con cui si erano riviste le tariffe
avrebbe dovuto riportare - lo stabiliva
la precedente sentenza - anche
il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti e quello effettivamente
impiegato. Non è una cosa di
poco conto, lo sottolinea anche
l’estensore, in quanto è al contrario
fondamentale per una successiva,
possibile, azione risarcitoria. Infine,
nell’accogliere il ricorso - in
parte - il Tar ha anche condannato
la regione a pagare le spese du
giudizio per 3mila euro.
IL QUOTIDIANO - Sabato 3 Gennaio 2015

Aprilia 15

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